Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26996 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 27/12/2016, (ud. 20/12/2016, dep.27/12/2016),  n. 26996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7677-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL

NAZARENO 8, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 204/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 28/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato MASSIMO CERNIGLIA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. RICCARDO

FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, con deliberazione del 20 giugno 2013, disponeva la cancellazione dell’Abogado C.E. dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per incompatibilità, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 18, comma 1, lett. a), (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), stante la contemporanea iscrizione dello stesso all’albo dei geometri della Provincia di Ferrara.

2. – Con sentenza in data 28 dicembre 2015, il Consiglio nazionale forense ha rigettato il ricorso del C. avverso tale deliberazione.

2.1. – Il CNF ha rilevato che, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio, e che è consentita l’iscrizione soltanto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.

Ha osservato il CNF che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l’attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente.

Il CNF ha poi escluso che il C. possa vantare un diritto quesito al mantenimento della iscrizione all’albo dei geometri e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a).

Infine, il CNF ha anche escluso la violazione delle regole della concorrenza e dei principi di derivazione comunitaria.

3. – Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – L’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento è stata rigettata dalle Sezioni Unite con ordinanza 22 luglio 2016, n. 15208.

5. – In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio nazionale forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio.

Invero, nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono esclusivamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio nazionale forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Cass., Sez. U., 24 gennaio 2013, n. 1716; Cass., Sez. U., 5 dicembre 2016, n. 24739).

Il ricorso va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), sostenendo che da tale disposizione deriverebbe l’ammissibilità della iscrizione dell’avvocato ad altri albi, sempre che, come nella specie, difettino i requisiti di continuità e di professionalità dell’altra professione e non vi sia produzione di reddito.

Con il secondo motivo il C. deduce violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, rilevando che il COA, prima, e il CNF, poi, non avrebbero svolto alcuna attività istruttoria in ordine alle assenza dei requisiti che renderebbero incompatibile l’iscrizione dell’avvocato per effetto della iscrizione in un altro albo.

2.1. – Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

La L. n. 247 del 2012, art. 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di lavoro subordinato (lettera d).

Quanto al primo gruppo (sub lettera a) – che è quello che viene qui in rilievo – l’Ordinamento della professione forense prevede, per un verso, che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”; per l’altro, consente “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”.

Il citato art. 18, stabilendo il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, espressamente delinea anche le eccezioni, le quali, essendo riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Gli unici casi nei quali è consentita la contemporanea iscrizione sono quelli riguardanti l’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’albo dei consulenti del lavoro, l’elenco dei pubblicisti e il registro dei revisori contabili. Sussiste pertanto incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricom-presa tra quelle, eccezionali, per le quali il legislatore ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione.

E poichè, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per sè, facendo scattare automaticamente – a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate l’incompatibilità preclusiva dell’esercizio della professione di avvocato, non si rende neppure necessario accertare la continuità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile.

Va pertanto ribadito quanto statuito da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15208 del 2016, reiettiva dell’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente nel corso della fase cautelare del presente giudizio per cassazione: in tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), è sufficiente l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l’incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati (anche all’elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinchè tale situazione si verifichi, che la differente attività quella di geometra – sia svolta continuativamente o professionalmente.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione delle regole di concorrenza tra professionisti, degli artt. 3, 4 e 41 Cost. e dei principi dell’Unione Europea, alla luce del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 2 (Regolamento recante riforme degli ordinamenti professionali, a norma del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) e art. 25, comma 1, lett. a), della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

3.1. – I dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi dell’Unione Europea sono manifestamente infondati.

In tema di ordinamento professionale forense, la disciplina dell’incompatibilità dettata dal citato art. 18, frutto di discrezionali scelte del legislatore, trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell’avvocato e l’indipendente esercizio della relativa attività professionale. Il regime delineato dal legislatore manifestamente non contrasta con i parametri evocati dal ricorrente: esso non si traduce in una restrizione della concorrenza, in una limitazione della libera prestazione dei servizi o in un impedimento assoluto all’accesso o alla permanenza nell’albo degli avvocati, potendo l’incompatibilità essere agevolmente rimossa attraverso la cancellazione a domanda dalla contemporanea iscrizione all’albo dei geometri. D’altra parte, la diversità della professione di geometra, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal legislatore con il contemporaneo esercizio della professione di avvocato, esclude, per la diversità del tertium comparationis, che possa esservi spazio per un sindacato della ragionevolezza della disposizione normativa che, salve le previste eccezioni, non ammette che l’esercizio dell’attività di avvocato possa atteggiarsi a momento di una più complessa attività multidisciplinare svolta dal professionista.

Non ricorrono pertanto le condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale o per rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione Europea questione interpretativa in via pregiudiziale.

4. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato Consiglio dell’ordine svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile e rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense e rigetta il ricorso nei confronti delle altre parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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