Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26996 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24029/2019 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 4 giugno 2019, comunicato il 14.6.2019, il Tribunale di Messina rigettò il ricorso di C.M. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Palermo di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. C.M., cittadino del (OMISSIS), aveva dichiarato di svolgere, nel paese di origine, l’attività di security in un albergo e, in seguito ad una rapina, era stato trattenuto dalla polizia e rilasciato dietro pagamento da parte dei propri familiari. Il giorno successivo era stato contattato dal proprietario dell’albergo, che gli aveva intimato di ripagarlo dei danni subiti, minacciandolo di morte; aveva, pertanto, deciso di fuggire per timore di essere arrestato e, dopo aver trascorso oltre un anno in Libia, dove aveva subito torture, era giunto in Italia.

1.2. Il Tribunale ritenne intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto vaghe e generiche. Non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sussistendo, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità. Disattese anche la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per la cassazione del decreto del Tribunale ha proposto ricorso C.M. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. b), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale avrebbe aderito alla motivazione della Commissione Territoriale senza elaborare un’autonoma ricostruzione della vicenda processuale e senza disporre l’audizione del ricorrente.

1. Il motivo è inammissibile.

1.1. Il Tribunale ha fissato l’udienza di comparizione delle parti ed il ricorrente non si è presentato, chiedendo di essere sentito nè lo ha chiesto il difensore, il quale ha formulato istanza di rinvio per la produzione di documentazione e, all’udienza successiva, ha insistito perchè la causa venisse decisa (Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, n. 9228).

1.2. La motivazione del Tribunale rispetta i requisiti di cui all’art. 132 c.p.c., in quanto, pur aderendo alle ragioni espresse dalla Commissione Territoriale, ha svolto un autonomo iter argomentativo, sicchè la motivazione non può dirsi apparente. La sentenza d’appello può, infatti, essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n. 20883; Cass. Civ., n. 28139 del 2018).

1.3. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non fosse intrinsecamente credibile in relazione alla descrizione dell’attacco all’albergo, delle minacce subite dal proprietario, del rilascio da parte della Polizia senza alcuna cauzione, elementi che non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oltre alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale motivato in ordine all’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha richiamato le fonti internazionali consultate (tra queste le informazioni tratte dal sito dell’UNHCR, dal Ministero degli Esteri ed altre), da cui è emerso che in Gambia non esiste un conflitto armato interno o internazionale, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’omessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità, anche con riferimento al periodo di permanenza in Libia, ove il ricorrente sarebbe stato sottoposto a torture, vivendo un’esperienza drammatica.

3.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

3.3. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito – nella specie la Libia – si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito rileva, ai sensi dell’art. 3 della direttiva UE n. 115 del 2008, nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21145).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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