Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26995 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23520/2019 proposto da:

P., ALIAS P.D., ALIAS D.B., rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CARACCIOLO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA LECCE;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. 2112/2019 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Lecce disattese l’opposizione proposta da P.D.B., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e b), sostenendo che il Tribunale aveva proceduto a una lettura erronea delle fonti informative, dalle quali era dato trarre, al contrario, la forte instabilità e violenza diffusa presente nell’Edo State (Nigeria), dal quale il richiedente proviene, dipendente dallo sfruttamento petrolifero, non avendo, inoltre, la decisione valutato il concreto rischio al quale il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, è inammissibile, dovendosi osservare che:

– è rimasta in questa sede incensurata la motivata conclusione d’inattendibilità del narrato del ricorrente, il quale aveva raccontato di essere fuggito per non essere costretto ad aderire alla setta degli (OMISSIS) (il Tribunale ha approfonditamente chiarito, pagg. 5-7, che alla setta in parola, esaminata nella sua evoluzione storica, che l’ha vista contraltare del potere regio, certamente capace di atti di violenza e avente struttura tendenzialmente mistica e segreta, ambiscono aderire soggetti facenti parte della classe elitaria e non costituisce di certo strumento di coercizione per un’adesione forzata per chi non versi in una tale situazione sociale privilegiata, come il ricorrente);

– piuttosto palesemente la critica in esame è diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa il ricorrente propone un’alternativa lettura delle fonti informative, senza che, tuttavia, resti smentita la valutazione di un tasso di violenza nell’Edo State, tale da non potersi affermare la sussistenza dell’ipotesi di violenza indiscriminata;

– per contro il Giudice del merito ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per non essere stato riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, senza che il Giudice avesse tenuto conto dei rischio al quale l’esponente sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio, è del pari inammissibile essendo diretto a censurare il merito del vaglio, invero:

– per un verso il Tribunale ha negato credibilità alla narrazione (punto questo non oggetto di censura) e, per altro, ha escluso, come si è visto, sussistenza di una situazione di violenza incontrollata in Edo State; nè il richiedente ha avanzato ragioni di soggettiva vulnerabilità o un processo di significativo e pregnante inserimento in Italia, che, tuttavia, non potrebbe costituire “fattore esclusivo, bensì mera circostanza che può ricorrere in una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata” (Cass. n. 4455/2018);

considerato che il quarto motivo, con il quel viene denunziata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, è inammissibile, ponendosi al di fuori della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e invocando un atipico riesame di merito, per come già detto;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) è applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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