Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26995 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24679-2009 proposto da:

T.G. (OMISSIS), T.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avv. LA VENUTA BIAGIO MAURIZIO, GURRERA LELIO in 90141 PALERMO,

Piazza Castelnuovo 42, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1101/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/08/2008 R.G.N. 1349/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato BAGIO MAURIZIO LA VENUTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. e T.G. convenivano, davanti al tribunale di Palermo, B.G. chiedendo la risoluzione del contratto preliminare concluso il 6.4.1997, a far data dal 16.12.1997, con il conseguente diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata, e con la condanna alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni per la ritardata consegna dello stesso.

Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, l’annullamento del contratto per vizio del consenso e la condanna degli attori al pagamento della somma di L. 18.000.000 per i miglioramenti apportati all’appartamento, ed al risarcimento del danno. Le richieste attoree erano accolte dal tribunale con sentenza del 4.7.2001, con la quale era parzialmente accolta anche la domanda riconvenzionale.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che rigettava l’appello principale proposto da C. e T.G. e quello incidentale proposto da B.G..

I T. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre. 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

I motivi non rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (1385 c.c. e segg.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’Appello errato nel rigettare l’appello proposto dai Sigg.ri T.G. e T.C. considerato che la rispettiva domanda di condanna del B.G. al risarcimento dei danni per la ritardata consegna dell’immobile promesso in vendita non scaturisce da un inadempimento contrattuale del B. quale pregiudizio coperto dalla caparra confirmatoria ma trae origine da un distinto fatto illecito costituito dal mancato rilascio del bene dopo il legittimo recesso del promittente venditore.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito posto al termine dell’illustrazione del motivo è il seguente: “Dica la Corte Suprema se, ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2, la caparra confirmatoria esaurisca la sua funzione nel coprire il solo pregiudizio derivante dall’inadempimento contrattuale oppure estenda la sua funzione anche alla copertura del pregiudizio derivante dal mancato rilascio, dopo il legittimo recesso del promittente venditore, dell’immobile promesso in vendita”.

Il quesito pecca di genericità e si risolve in una enunciazione di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto. In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo. Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Oltre ai rilievi che precedono, deve ulteriormente osservarsi che il quesito, così come posto, non è neppure pertinente. Infatti, posto che il danno ex contractu è coperto dalla caparra confirmatoria (v.

anche per le tematiche affrontate S.U. 14.1.2009 n. 553) – la cui funzione ai sensi dell’art. 1385 c.c. è quella di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, l’avere ipotizzato un ulteriore pregiudizio derivante dal mancato rilascio, dopo il legittimo recesso del promittente venditore, dell’immobile promesso in vendita, presupporrebbe che gli attuali ricorrenti abbiano inteso far valere un ulteriore danno, questo da fatto illecito, la cui deduzione, però, non pare essere avvenuta nel giudizio di merito.

A tal fine, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre un quesito facendo valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4 per non essersi il giudice del merito pronunciato su tale domanda.

Ma, in questo caso, il quesito doveva essere diversamente formulato.

Non senza osservare, sotto questo profilo, anche il difetto di autosufficienza, posto che i ricorrenti non hanno neppure indicato se, in quali termini ed in quale atto processuale una tale domanda sarebbe stata formulata, e se sulla stessa la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’Appello interamente compensato tra le parti le spese processuali del giudizio di secondo grado, in violazione del principio della soccombenza. Il motivo è inammissibile.

Anche, in questo caso il quesito “Dica la Suprema Corte se l’art. 91 c.p.c. è norma prescrittiva che impone al Giudice di condannare, con la sentenza che chiude il giudizio davanti a lui, la parte soccombente a pagare a favore dell’altra parte le spese del giudizio” è generico, senza alcun riferimento al caso concreto.

Peraltro, la sentenza impugnata ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di appello sul presupposto della “soccombenza di entrambe le parti in relazione alle rispettive impugnazioni”.

La reciproca soccombenza giustifica, quindi, appieno la decisione adottata in materia di spese processuali. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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