Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26994 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 27/12/2016, (ud. 20/12/2016, dep.27/12/2016),  n. 26994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 542/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORFINIO 23,

presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNA GERARDO, rappresentato e

difeso dagli Avvocati DANTE VENCO e ALBERTO VENCO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 677/2014/A della CORTE DEI CONTI – SEZIONE

PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE ROMA, depositata il 19/05/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato DANTE VENCO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, con atto di citazione in data 23 ottobre 2008, ha convenuto in giudizio S.A., presidente del consiglio di amministrazione della società Casinò Municipale di Campione d’Italia s.p.a., e, insieme a lui, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale della medesima società, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 2.802.280,07, oltre accessori, per il ristoro del pregiudizio arrecato alla società o, in ogni caso, ai soci pubblici, in dipendenza di una pluralità di fatti gestionali realizzati tra il 2001 ed il 2003, pregiudizio correlato alla stipula di contratti di consulenza, di sponsorizzazione, pubblicità e marketing.

Il convenuto S. si è costituito contestando tutte le deduzioni e domande ed eccependo, tra l’altro, la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria e l’inammissibilità dell’azione.

2. – Nella pendenza del giudizio di primo grado, il S. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

3. – Nelle more del decisione del regolamento preventivo di giurisdizione, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, con sentenza parziale n. 493 del 10 luglio 2009, ha dichiarato la propria giurisdizione sui fatti oggetto di causa e ha rigettato le ulteriori eccezioni di tardività del deposito della citazione, di improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio, di nullità e di prescrizione, disponendo anche, con separata ordinanza, incombenti istruttori.

Per quanto qui ancora rileva, la sentenza parziale ha affermato la piena assoggettabilità degli amministratori della società Casinò Municipale alla giurisdizione contabile di responsabilità, in ragione della natura eminentemente pubblica di tale società, risultante dai seguenti indicatori: (a) partecipazione totale di enti pubblici al capitale sociale; (b) soggezione a ingerenza e controllo da parte dei Ministeri vigilanti; (c) perseguimento di finalità di natura pubblicistica; (d) devoluzione dei proventi della propria attività, dedotto l’aggio spettante al gestore, ad amministrazioni pubbliche. La sentenza parziale ha inoltre individuato il soggetto danneggiato nella società gestita dagli amministratori convenuti, quale autonomo soggetto di diritto direttamente danneggiato, e non già negli enti pubblici azionisti della stessa.

4. – Successivamente è intervenuta l’ordinanza 9 aprile 2010, n. 8432, con cui le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo il regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato che compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici azionisti della s.p.a. Casinò Municipale di Campione d’Italia, per condotte tenute dal presidente (e da un componente del consiglio di amministrazione) della società nello svolgimento del loro compito.

5. – La Sezione regionale della Corte dei conti, con sentenza definitiva n. 315 dell’8 giugno 2012, ha quindi condannato il S. al pagamento della somma di Euro 7.884 a favore del Comune di Campione d’Italia, delle Province di Como e di Lecco e delle Camere di commercio di Como e Lecco, oltre accessori e spese.

6. – In parziale accoglimento dell’appello proposto dal S., la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 maggio 2014, lo ha condannato al risarcimento, a favore della società Casinò Municipale di Campione d’Italia, della somma di Euro 5.000, comprensivi della rivalutazione monetaria, da maggiorare con gli interessi legali.

6.1. – Esaminando la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza parziale, ove era stato individuato, quale soggetto danneggiato, la società preposta alla gestione del Casinò, e non i singoli soggetti pubblici intestatari delle quote sociali, come indicato nella sentenza definitiva, e la censura con cui l’appellante aveva dedotto la carenza di giurisdizione della Corte dei conti per i danni subiti dalla società Casinò Municipale, la Corte dei conti ha rilevato che “sulla questione relativa alla giurisdizione si è formato ormai un giudicato, non essendo configurabile una doppia pronuncia in punto di giurisdizione nell’ambito dello stesso giudizio”, affermando che l’ordinanza n. 8432 del 2010 delle Sezioni Unite, “nel momento in cui ha scelto di identificare il petitum sostanziale – tra le due ipotesi prospettate, in via alternativa, nell’atto di citazione – nel danno subito dagli enti partecipanti, ha operato detta scelta al solo ed esclusivo fine di determinare i limiti esterni della giurisdizione contabile, senza che questa abbia… alcun riflesso sull’esercizio della stessa”.

Secondo la Corte dei Conti, una volta affermata la giurisdizione sull’azione risarcitoria, “l’individuazione del soggetto danneggiato rientra, attenendo al merito del giudizio, nel potere decisionale del giudice contabile”.

Il giudice contabile d’appello ha accolto le richieste difensive di riduzione del quantum di condanna, in ragione della corresponsabilità di altri soggetti nella produzione del danno per cui è causa.

7. – Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2014, sulla base di un unico motivo.

Il Procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.

8. – In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha deposito una memoria illustrativa, con cui ha prodotto la sentenza della Corte dei Conti n. 155 del 2016, pubblicata in data 18 febbraio 2016 e passata in giudicato in un momento successivo alla notifica del ricorso per cassazione, la quale – definendo un giudizio di responsabilità contabile tra gli stessi soggetti per voci di spesa non giustificate nella gestione del Casinò Municipale – ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, e ciò dopo avere individuato definitivamente il soggetto danneggiato nella società Casinò Municipale e dopo avere dato atto che, a regolare la giurisdizione, erano intervenute le Sezioni Unite con l’ordinanza 9 aprile 2010, n. 8434.

Il ricorrente ritiene che, a prescindere dalla parcellizzazione della domanda giudiziale di danno erariale, si sarebbe di fronte ad una medesima ipotesi di responsabilità amministrativa; sicchè la pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione della Corte dei conti avrebbe efficacia di giudicato esterno sostanziale ex art. 2909 c.c., con conseguente preclusione al riesame nell’odierno giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo (violazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost.), il ricorrente denuncia il superamento del limite esterno della giurisdizione contabile anche in relazione alla violazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato i limiti della giurisdizione contabile: la Corte dei conti si sarebbe attribuita un potere giurisdizionale che non le spettava decidendo su una materia (il danno spettante alla società) del tutto estranea alla sua attribuzione.

A tale riguardo il ricorrente rileva: (a) che, con la sentenza parziale n. 493 del 2009, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti prima che intervenisse l’ordinanza in sede di regolamento preventivo – aveva dichiarato la propria giurisdizione sui fatti oggetto di causa concludendo nel senso che “il soggetto danneggiato va individuato nella società gestita dagli amministratori convenuti, quale autonomo soggetto di diritto direttamente danneggiato, e non già negli enti pubblici azionisti della stessa, ancorchè essi ne subiscano la lesione in via mediata”; (b) che contro tale sentenza affermativa della giurisdizione (e non per la parte recante identificazione del soggetto danneggiato) il S. ha notificato dapprima riserva d’appello e quindi l’appello, mentre la Procura regionale non ha proposto impugnazione; (c) che “costituisce ormai res iudicata la decisione che identifica… nella società il soggetto danneggiato, escludendo ogni danno diretto per gli enti pubblici azionisti”; (d) che le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 8432 del 2010, hanno affermato che il giudice ordinario deve conoscere dei danni arrecati al patrimonio della società, mentre (solo) quelli arrecati direttamente agli enti pubblici azionisti della s.p.a. rientrano nella giurisdizione contabile; (e) che, nel decidere definitivamente, la Sezione regionale, ignorando la sentenza parziale, avrebbe capovolto i termini della questione, sostenendo che i soggetti danneggiati erano i soci.

2. – Il motivo è fondato.

2.1. – A regolare la giurisdizione sull’azione di danno erariale promossa, nella presente controversia, dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti con atto di citazione del 23 ottobre 2008, sono già intervenute queste Sezioni Unite con l’ordinanza 9 aprile 2010, n. 8432.

Con tale ordinanza la Corte, pronunciando sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal S. (e da Dante Venco, quest’ultimo componente del consiglio di amministrazione della società), ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, statuendo che “compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici azionisti della s.p.a. Casinò Municipale di Campione d’Italia, per condotte tenute dal presidente e da un componente del consiglio di amministrazione della società nello svolgimento del loro compito”.

A tale conclusione l’ordinanza delle Sezioni Unite è pervenuta:

– ricordando che le questioni di giurisdizione che si pongono in riferimento alle azioni di responsabilità esercitate nei confronti di amministratori e dipendenti di società “in mano pubblica” sono già state risolte e decise nel senso che “la cognizione delle relative controversie compete al giudice ordinario o al giudice contabile, rispettivamente, secondo che il danno oggetto della domanda sia stato direttamente subito dalla società o dagli enti pubblici partecipanti”;

– premettendo che entrambe queste ipotesi sono state prospettate, in via alternativa, negli atti introduttivi dei giudizi di cui si tratta, essendo stata chiesta la condanna del S. e del Venco al risarcimento “in favore della società Casinò Municipale di Campione d’Italia S.p.A. o in ogni caso… a favore dei soci pubblici della stessa”;

– affermando che dalle particolarità che caratterizzano la società in questione, risultanti dalla speciale disciplina per essa dettata, discende “che dalle condotte attribuite ai convenuti possa effettivamente essere conseguito un immediato pregiudizio per gli enti pubblici azionisti, qualificabile pertanto come danno erariale”;

– sottolineando, in particolare, che gli esborsi ingiustificati, eccessivi o illegittimi, contestati al S. e al Venco dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, “in ipotesi possono aver realmente cagionato un danno erariale: non si tratta, in effetti, della sola diminuzione del valore o della redditività delle quote di partecipazione degli enti pubblici, che per essi comporterebbe un pregiudizio solo indiretto,… bensì del minore introito di somme che allo Stato, al Comune di Campione d’Italia e alle Province di Como, di Lecco e di Varese erano immediatamente dovute, peraltro con vincoli di destinazione pubblicistica, e che avrebbero acquistato, una volta quantificate e versate, la natura di entrate tributarie”.

2.2. – La pronuncia resa da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 8432 del 2010 reca una doppia statuizione sulla giurisdizione: (a) una affermazione della giurisdizione del giudice contabile per l’azione di condanna (alternativamente) promossa dal Procuratore regionale per il danno erariale subito dagli enti pubblici partecipanti al capitale sociale della s.p.a. Casinò Municipale; (b) una affermazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile per l’altra azione promossa dall’organo requirente, quella riferita al danno subito direttamente dalla società, competendo la cognizione di questa controversia al giudice ordinario.

2.3. – La statuizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo al cui interno è stata domandata (Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7930; Cass., Sez. U., 2 luglio 2015, n. 13567).

Nè rileva che in primo grado, prima della decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, sia intervenuta una sentenza parziale della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, la n. 493 del 2009, con cui – rigettandosi l’eccezione di parte convenuta – è stata dichiarata la giurisdizione contabile sui fatti lesivi commessi in danno della società pubblica Casinò Municipale.

Infatti, la sentenza parziale del giudice nel processo pendente deve considerarsi alla stregua di una sentenza condizionata, nel senso che, ove la decisione della Corte di cassazione sia di segno contrario a quello ritenuto o presupposto dal giudice di merito, la sentenza di quest’ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, risulterà priva di effetto (Cass., Sez. U., 17 dicembre 1999, n. 905; Cass., Sez. Un., 16 maggio 2014, n. 10823; Cass., Sez. Un., 14 maggio 2015, n. 9861).

E nella specie la decisione di questa Corte in sede di regolamento preventivo è di segno contrario, giacchè la giurisdizione contabile è stata riconosciuta relativamente ad una delle due azioni alternativamente proposte, ossia per la sola azione di condanna per i danni arrecati dal S. direttamente agli enti pubblici azionisti della società Casinò Municipale, mentre la giurisdizione del giudice speciale è stata esclusa per il danno subito dalla società.

3. – In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perchè essa ha condannato il S. al risarcimento del danno a favore della società Casinò Municipale, così contravvenendo al giudicato, discendente dalla pronuncia regolatrice di queste Sezioni Unite, sulla sussistenza della giurisdizione contabile per la sola domanda di risarcimento del danno subito dagli enti pubblici azionisti di quella società.

4. – Siffatta ratio decidendi rende ultronea l’indagine se il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a pronunciare sul risarcimento dei danni subiti dal Casinò sia coperto, altresì, dal sopravvenuto giudicato esterno scaturente dalla sentenza n. 155 del 2016 della Corte dei conti, prodotta dal ricorrente in prossimità dell’udienza.

5. – Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese, stante la natura di parte soltanto in senso formale del controricorrente Procuratore generale, rappresentante l’Ufficio del pubblico ministero presso la Corte dei conti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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