Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26994 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23753/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 5929/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione proposta da K.M., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine di poter partecipare all’eventuale discussione;

considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta “omesso/errato esame di un fatto decisivo”, “contraddittorietà della motivazione”, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, “omesso esame delle fonti informative… omessa applicazione dell’art. 10 Cost…. contraddittorietà tra le fonti”, nonchè, ancora violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sostenendo che il Tribunale aveva proceduto a una valorizzazione parziale delle fonti informative, affermando un intervenuto miglioramento delle condizioni di vita democratiche del Paese sulla base di una mera prospettiva futura, legata ai proponimenti del nuovo eletto presidente, dopo il superamento del regime autoritario instaurato da J., senza tener conto del complesso delle informazioni (viene richiamato il rapporto EASO 2018), di talchè sussisteva concreto rischio in caso di rientro in Patria da parte del richiedente, è inammissibile, dovendosi osservare che:

– è rimasta in questa sede incensurata la motivata conclusione d’inattendibilità del narrato del ricorrente, il quale si era dichiarato omosessuale, soggetto a grave rischio in caso di rientro in Gambia, Paese in cui l’omosessualità, oltre che reputata gravemente immorale e contraria ai principi religiosi, è punita dalla legge penale;

– piuttosto palesemente la critica in esame è diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa il ricorrente propone un’alternativa lettura delle fonti informative, senza che, tuttavia, resti smentita la valutazione di positivo sviluppo democratico del Paese;

– per contro il Giudice del merito ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non essere stato riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, senza che il Giudice avesse tenuto conto dei rischio al quale l’esponente sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio e senza aver adeguatamente tenuto conto dell’inserimento raggiunto dal medesimo in Italia, è del pari inammissibile perchè diretto a censurare il merito del vaglio, invero:

– per un verso il Tribunale ha negato credibilità alla narrazione (punto questo non oggetto di censura) e, per altro, ha escluso, come si è visto, la sussistenza di una situazione di violenza incontrollata in Gambia; ha, di poi, preso in esame il profilo dell’inserimento in Italia, escludendo, con valutazione in questa sede incensurabile la prospettata integrazione sociale, parametro questo il quale, peraltro, non può costituire “fattore esclusivo, bensì mera circostanza che può ricorrere in una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata” (Cass. n. 4455/2018), evenienza motivatamente esclusa;

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese non avendo il Ministero svolto difese;

considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) è applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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