Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26994 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26994 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

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SENTENZA

sul ricorso 26347-2012 pro osto da:
RENDACE EMMA , RNDMME39A59E773K) COSCIOTTI
VIRGINIO (C5CVGN28S17B377E) elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio degli avvocati
TRALICCI GINA e STANISCIA NICOLA, che li rappresentano e
difendono, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 02/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 4346/2010 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per il rigetto del 10 motivo del ricorso e per
l’accoglimento per quanto di ragione del 20 motivo.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato in data 17 luglio
2012, in accoglimento, per quanto di ragione, dei ricorsi per equa
riparazione, depositati il 15 novembre 2010, poi riuniti, proposti, ai
sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, da Rendace Emma e Cosciotti
Virginio per l’eccessiva durata di un procedimento civile avente ad
oggetto il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di
ciascuno dei ricorrenti della somma di euro 8000,00, oltre agli interessi
legali dalla domanda al saldo.
La Corte di merito ha rilevato che detto procedimento era iniziato
innanzi al Tribunale di Roma con citazione del dicembre 1993, era
durato sette anni e quattro mesi in primo grado, innanzi alla Corte
d’appello tre anni e tre mesi, e innanzi a questa Corte, ove era stato
definito con sentenza del luglio 2000, quattro anni e due mesi.

Ric. 2012 n. 26347 sez. M2 – ud. 03-05-2013
-2-

D’APPELLO di PERUGIA del 6.2.2012, depositato il 07/07/2012;

La Corte ha ritenuto che il periodo di durata congrua del processo
fosse di sei anni, superato di otto anni e nove mesi, ed ha liquidato
l’indennizzo con euro 750,00 annui per i primi tre anni ed euro
1000,00 per ognuno degli anni successivi.
Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso, sulla base di tre

controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli
artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e della legge n. 89 del
2001. Si lamenta che la Corte di merito, nell’indicare il tempo
complessivo di durata del processo in 14 anni e 9 mesi, anziché in 16
anni e sei mesi (corrispondenti all’arco temporale intercorrente tra
l’atto di citazione del 27 dicembre 1993 e il deposito della sentenza di
questa Corte in data 8 luglio 2010) – abbia illegittimamente detratto il
termine per impugnare la sentenza di primo grado, intercorrente tra la
data del deposito della sentenza e la data di notifica dell’atto di appello,
nonché il termine per impugnare la sentenza di secondo grado, che va
dal 1 aprile 2005, data di deposito della sentenza della Corte d’appello,

motivi, Emma Rendace. Il Ministero della Giustizia ha resistito con

al 15 maggio 2006, data di notifica del ricorso per cassazione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di equa riparazione per la
violazione del termine ragionevole di durata del processo, poiché non
può essere addebitato all’amministrazione della giustizia il segmento
temporale del processo utilizzato dalla parte per l’esercizio di un diritto
eccedente quello strettamente necessario, non deve essere computato
nella durata complessiva del procedimento il tempo intercorrente tra la
Ric. 2012 n. 26347 sez. M2 – ud. 03-05-2013
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A.

pronuncia impugnata e la proposizione dell’impugnazione per la parte
eccedente quella corrispondente al tempo trascorso fino alla
comunicazione dell’avvenuto deposito della decisione maggiorato di
quello corrispondente al termine previsto per lo specifico mezzo di
gravame (Cass., ord. n. 10632 del 2010).

del processo l’intero periodo compreso tra il deposito della sentenza di
primo grado e di quella di secondo grado e la notifica delle relative
impugnazioni, ha omesso di valutare il comportamento della parte con
riguardo ai tempi utilizzati per le impugnazioni, soprattutto con
riferimento al momento della conoscenza dell’avvenuto deposito delle
sentenze di primo e secondo grado.
Restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso
l’esame del secondo e del terzo, attinenti alla liquidazione delle spese
del giudizio di merito.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato
deve essere cassato, e la causa va rinviata ad altro giudice — che viene
individuato nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione,
cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio
— che la riesaminerà alla luce del principio di diritto dianzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta —
Sottosezione Seconda – della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio
2013.

Nella specie, la Corte di merito, decurtando dalla complessiva durata

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