Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26993 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19825/2018 R.G. proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi, con

domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 10

maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che O.E., cittadino della (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 10 maggio 2018, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha omesso di rapportare la sua vicenda personale alla documentazione prodotta, avendone escluso la credibilità senza valutare la situazione generale del suo Paese di origine, caratterizzata da insicurezza, diffusione della criminalità organizzata, elevato rischio di attentati terroristici, totale mancanza di presidi di legalità e violazione dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, nonchè dalle precarie condizioni di vita della popolazione;

che il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile, avendo il Tribunale correttamente giustificato la ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente sulla base di una valutazione improntata ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il cui esito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 12/06/2019, n. 15794; 5/02/2019, n. 3340), consente nella specie di escludere la necessità di approfondimenti istruttori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente;

che questa Corte, nell’affermare che la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti fornita dal richiedente riguarda tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento, ha infatti precisato, in relazione alla protezione sussidiaria, che sul piano dell’onere di allegazione essa ha ad oggetto tutti i profili di danno grave riconducibili al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), con la conseguenza che, ove siano ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, mediante l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 12/11/2018, n. 28862; 27/06/2018, n. 16925);

che, nel censurare la predetta valutazione, il ricorrente non contesta il giudizio d’inattendibilità intrinseca formulato dal decreto impugnato, ma si limita a metterne in discussione la compatibilità con le informazioni relative al Paese di origine, ponendo a confronto quelle utilizzate dal decreto impugnato, provenienti dall’UNHCR, con quelle fornite da altre autorevoli fonti internazionali, in tal modo sollecitando un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della modificazione dell’art. 360 cit. ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547);

che, nel dolersi dell’omessa valutazione del rischio di persecuzione per motivi religiosi, il ricorrente propone una questione che non risulta trattata nel decreto impugnato, e non può quindi essere sollevata in questa sede, implicando un’indagine di fatto in ordine alla fondatezza del timore di subire violenze o discriminazioni giustificate da atti o credenze religiose, e non essendo stato precisato in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata proposta (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il Tribunale ha omesso di valutare le predette circostanze anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo tenuto conto della situazione politico-sociale del suo Paese di origine e non avendo proceduto al confronto tra la situazione di privazione dei diritti umani cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio e quella d’integrazione raggiunta in Italia;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella generica insistenza sulla situazione generale d’instabilità politico-sociale della Nigeria, la cui valutazione, in assenza di uno specifico collegamento con la situazione personale del richiedente anteriore all’abbandono del Paese di origine, non potrebbe in alcun caso assumere portata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, risultando di per sè inidonea ad evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva;

che infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata non già alla situazione generale del Paese di origine, ma a quella personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1154, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, censurando il decreto impugnato per aver revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù della ritenuta infondatezza della domanda, conseguente all’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria ed all’omesso esame delle fonti d’informazione internazionali;

che il motivo è inammissibile, dal momento che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il predetto provvedimento, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32028; Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028; Cass., Sez. IL 6/12/2017, n. 29228);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 131, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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