Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26992 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 27/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 26992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12604/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL QUIRINALE

26, presso lo studio degli avvocati FEDERICO DINELLI e GIULIANO

GRUNER, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – CENTRO DI

RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

P.M., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5483/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Giuliano GRUNER e Paolo GRASSO per l’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 1490/2014 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto da S.M. onde ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per allievi della Guardia di Finanza per mancanza delle qualità morali, a causa di una precedente condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso la suddetta sentenza l’interessato ha proposto appello al Consiglio di Stato, che, con sentenza della 4^ Sezione 7 novembre 2014, n. 5483, lo ha rigettato ribadendo il proprio orientamento secondo cui nella materia considerata alle Amministrazioni è da riconoscere ampia discrezionalità, sicchè non può considerarsi di per sè irragionevole la valutazione negativa anche di un solo episodio riprovevole avvenuto a distanza di tempo rispetto al concorso.

In particolare, il Giudice amministrativo ha sottolineato come nella specie il comportamento contestato non possa essere sottovalutato e considerato con leggerezza, trattandosi di una condotta idonea a mettere in pericolo l’incolumità e la vita stessa delle persone, consistente nell’essersi messo alla guida di un veicolo dopo aver ingerito sostanze alcooliche che hanno portato il tasso alcolemico ad un valore pari al triplo di quello consentito.

Pertanto, la rigorosa valutazione compiuta dall’Amministrazione non è stata considerata manifestamente incongrua e, come tale, sindacabile in sede giurisdizionale, tenendo conto degli specifici e delicati compiti attribuiti dalla legge alla Guardia di Finanza.

3. Il ricorso di M.S., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo.

Resistono, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi del ricorso.

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’erroneità della suddetta sentenza del Consiglio di Stato sotto il profilo del mancato esercizio di una “piena” giurisdizione con riferimento alla impugnazione del provvedimento di esclusione dal concorso in oggetto, sull’assunto del carattere sostanzialmente sanzionatorio del provvedimento stesso, in violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Si ricorda, in particolare, il consolidato indirizzo della Corte EDU (sentenze Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014, nonchè Muslija c. Bosnia-Erzegovina 14 gennaio 2014) secondo cui: a) al fine di stabilire la sussistenza di una “accusa in materia penale”, occorre tener presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della “sanzione” (sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, p. 82, serie A n. 22); b) questi criteri sono peraltro alternativi e non cumulativi: affinchè si possa parlare di “accusa in materia penale” ai sensi dell’art. 6, p. 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura “penale” rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l’interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della “materia penale”; c) ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l’analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una “accusa in materia penale”.

Si assume che il Consiglio di Stato non avrebbe rispettato tale orientamento essendosi mantenuto nell’ambito di un sindacato giurisdizionale “debole”, sostanzialmente “subalterno” alle valutazioni compiute dall Pubblica Amministrazione.

2 – Esame delle censure.-

3. Il ricorso non è ammissibile.

4. Per costante giurisprudenza di questa Corte i motivi inerenti alla giurisdizione – in relazione ai quali soltanto, ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c. e dell’art. 362 c.p.c., la Corte di Cassazione può esercitare il proprio sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato vanno identificati come segue: a) violazione (in positivo o in negativo) da parte di una pronuncia del Consiglio di Stato dell’ambito della giurisdizione in generale; b) violazione da parte di una pronuncia del Consiglio di Stato dei cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione, ossia quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell’erroneo convincimento che essa appartenga ad altro Giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito.

5. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. SU:31/05/2016, n. 11380; 03/02/2014, n. 2289; 08/02/2013, n. 3037; 30/05/2007, n. 12671; 19/07/2006, n. 16469; 05/06/2006, n. 13176; 09/06/2006, n. 13433; 05/06/2006, n. 13176; 11/05/2006, n. 10828; 28/03/2006, n. 7026; 28/03/2006, n. 7025; 06/07/2005, n. 14211; 14/06/2005, n. 12726; 29/04/2005, n. 8882 e 15/04/2005, n. 7799).

A ciò può aggiungersi che, nell’ambito del sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo soltanto nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell’interpretazione della legge (vedi, per tutte: Cass. SU 14/09/2012, n. 15428; 30/10/2013, n. 24468).

6. Nella specie, come si è detto, il Giudice amministrativo si è limitato a qualificare come bene esercitato il potere discrezionale dell’Amministrazione di valutare se una remota condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza fosse idonea a determinare la mancanza delle qualità morali dell’interessato, al fine dell’assunzione in servizio presso la Guardia di Finanza, a seguito del positivo superamento del corrispondente concorso.

E’, pertanto, evidente che tale decisione costituisce l’estrinsecazione della potestà giurisdizionale propria del giudice amministrativo e che si mantiene bene all’interno dei relativi limiti, visto che l’interpretazione della legge, la sua disapplicazione e perfino un’eventuale sua eventuale violazione non integrano giammai la violazione dei limiti esterni, che, come si è detto, è l’unico vizio che può legittimare il ricorso previsto dell’art. 111 Cost., comma 8, tranne le sole ipotesi “estreme” – che peraltro con tutta evidenza qui non ricorrono – del radicale stravolgimento delle norme oppure dell’applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie (vedi: Cass. SU. 6 maggio 2016, n. 9145; 5 settembre 2013, n. 20360).

7. In particolare, nell’ambito dei suddetti limiti interni della giurisdizione amministrativa si pongono, nella specie, le modalità con le quali il Consiglio di Stato ha esercitato la verifica demandatagli sulle valutazioni e gli apprezzamenti effettuati dalla Amministrazione nel provvedimento impugnato, limitandosi ad escludere, in particolare, che il provvedimento stesso abbia esorbitato dai margini di opinabilità connaturali a simili provvedimenti.

Tale affermazione risulta, peraltro, conforme all’orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui con riguardo al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica – che è quello in cui maggiormente si è posta la distinzione tra sindacato forte e sindacato debole, contrapposizione che oggi la giurisprudenza amministrativa tende a superare attraverso la valorizzazione di una visione “europea” del sindacato giurisdizionale diretta a garantire, da un lato, il rispetto della discrezionalità amministrativa e, dall’altro, l’effettività della tutela giurisdizionale (vedi, per tutte: Cons. St., Sez. 6, 20 febbraio 2008, n. 595; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2013, n. 1856) – il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della P.A. ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini di opinabilità (vedi, per tutte: Cass. SU 20 gennaio 2014, n. 1013).

8. D’altra parte, il controllo di questa Corte di cassazione sul rispetto del limite esterno della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato non include certamente la verifica di conformità della decisione alla CEDU come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in analogia con quanto già affermato da queste Sezioni Unite con riguardo al diritto dell’Unione europea (Cass. SU 29 febbraio 2016, n. 3915).

A ciò va aggiunto che:

a) le argomentazioni del ricorrente sul punto muovono dalla premessa – erronea, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale consolidata, a partire dalle note “sentenze gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007 – di considerare, come regola, direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali la CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo;

b) nel ricorso vengono richiamate alcune sentenze della Corte EDU in materia di “ne bis in idem” che neppure si attagliano al caso di specie, visto che nella presente controversia si discute della valutazione di una remota condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza agli specifici fini dell’ingresso nella Guardia di Finanza.

3 – Conclusioni.

8. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile, non essendo configurabile alcuna violazione (in positivo o in negativo) da parte del Consiglio di Stato dell’ambito della giurisdizione in generale ovvero dei cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione e, quindi, alcun diniego di giurisdizione.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento – in favore dei controricorrenti – delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Nulla spese per i soggetti rimasti intimati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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