Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26992 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24836/2019 proposto da:

F.R., alias T.F., rappresentato e difeso dall’avv.

DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE VICENZA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

12/07/2019, cron. 5828/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.R. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. Vicenza che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè la moglie aveva partorito due figli sempre ricorrendo al taglio cesareo, metodologia riprovata dalla tradizione cui s’atteneva la sua famiglia d’origine, che perciò premeva affinchè abbandonasse la moglie sicchè decise di sottrarsi a tali pressioni abbandonando la Nigeria.

Il Collegio lagunare ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale del ricorrente non fosse inquadrabile in alcuno degli istituti previsti dalla disciplina in tema di protezione internazionale e non concorrenti ragioni di vulnerabilità e situazione d’integrazione nella società italiana ai fini della protezione umanitaria.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale marciano articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal F. s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, concernenti i principi in materia istruttoria e di valutazione dell’esame del richiedente asilo poichè il rigetto delle sue domande fondato su una sostanziale apprezzamento di non credibilità del suo racconto, senza un’approfondita analisi circa la diffusione di movimento armato in tutto il Paese e non solo, come inizialmente, in alcune zone settentrionali.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè scorrelata rispetto all’effettiva motivazione esposta dal Collegio lagunare per rigettare l’istanza di protezione internazionale avanzata.

Difatti il Tribunale alcuna considerazione ha fatto circa la veridicità della ragione poste alla base della decisione di abbandonare la Nigeria da parte del richiedente asilo, bensì ha osservato come detta riferita ragione configurava una questione squisitamente privata, non inquadrabile in alcuna delle ipotesi, normativamente disciplinate, di asilo o meritevoli della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b).

Quanto poi alla situazione socio-politica della zona della Nigeria di provenienza del ricorrente – D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il Collegio lagunare ha puntualmente esaminato un tanto, citando specificatamente le fonti aggiornate rapporti redatti da Organismi internazionali – da cui ha tratto le sue informazioni relative alle zone del sud della Nigeria per argomentatamente concludere che non v’è in essere situazione di violenza diffusa, secondo l’insegnamento al riguardo dettato dalla Corte Europea.

A fronte di detta articolata e specifica motivazione il F. si limita a dedurre apoditticamente, quindi genericamente, che l’esame non è stato condotto in maniera approfondita senza nemmeno indicare fonte di informazioni diversa da quella utilizzata dai Giudice di prime cure a sostegno della sua contestazione – Cass. sez. 1 n. 26728/19.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione delle medesime norme dianzi citate in unione al disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè il Collegio lagunare non ha apprezzato la situazione relativa al funzionamento del servizio sanitario e giudiziario della Nigeria e, più in generale, del rispetto dei diritti civili e della sicurezza dei cittadini.

Anche detta censura appare prescindere dalla effettiva motivazione illustrata dal primo Collegio in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente circa le ragioni del suo abbandono del Paese, che appunto prescindevano da ragioni attinenti alla situazione amministrativa e sociale della Nigeria poichè non inquadrabili – come sottolineato dai Giudici veneziani – in alcuna delle ipotesi previste per l’asilo ovvero D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la protezione sussidiaria, trattandosi di questione privata – ingerenza della sua famiglia d’origine nel suo rapporto matrimoniale.

Quanto alla ipotesi sub lett. c) citato articolo già in relazione all’esame della precedente censura s’è messo in evidenza come il Tribunale ha ben esaminato la questione con puntuale attenzione alle fonti di conoscenza.

Con la terza doglianza il F. deduce omesso esame di fatto decisivo individuato nelle persecuzioni per motivi religiosi e nei conflitti etnici, sociali, politici ed economici esistenti in Nigeria ai fini della protezione sussidiaria, nonchè violazione della disciplina circa l’onere di collaborazione istruttoria gravante sul Giudice a prescindere dall’onere di allegazione da parte del richiedente asilo di specifiche condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè si compendia in astratta contestazione della statuizione adottata dal Tribunale non correlata con le allegazioni di causa, operate dallo stesso ricorrente, e mancata indicazione almeno del fato storico rilevante ritenuto non esaminato.

Difatti l’onere d’istruzione officiosa, previsto dalla normativa in tema di protezione internazionale, presuppone sempre almeno l’allegazione di fatti da indagare – Cass. sez. 1 n. 27336/18, Cass. sez. 1 n. 3016/19, Cass. sez. 1 n. 15794/19 – da parte del richiedente asilo – in ordine a persecuzione con specifica incidenza sulla situazione personale -, mentre la situazione socio-politica dello Stato nigeriano di provenienza del F. – generico pericolo incombente su tutta la popolazione di un determinato luogo – risulta puntualmente indagato dal Collegio veneto.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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