Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26992 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20737-2009 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SANTUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANZO SALVATORE giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

J.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1877/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/06/2008, R.G.N. 1350/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso e

l’inammissibilità del controricorso;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, R.R. conveniva innanzi al Tribunale di Pavia il prof. J.G.P. e l’ospedale San Matteo di (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di interventi chirurgici.

Affermava di essere affetto da coxartrosi e di essere stato sottoposto a tre interventi per impianto di protesi ortopedica, dai quali aveva subito numerose conseguenze pregiudizievoli per la sua salute. Il prof. J. si costituiva e resisteva alla domanda sostenendo che le conseguenze riportate dall’attore rientravano nei normali rischi legati all’anestesia e alla reazione dell’organismo all’impianto di un corpo estraneo; egli negava, inoltre, che l’intervento fosse qualificabile di routine.

Il San Matteo depositava comparsa di costituzione evidenziando che nella fattispecie si era verificata la complicanza della fissurazione della metafisi prossimale del femore e che era onere dell’attore dimostrare la colpa e il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno lamentato.

Con sentenza n. 542/2006, il Tribunale di Pavia così statuiva:

accerta la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno subito da R.R. a seguito dell’intervento chirurgico ortopedico a cui si sottopose il (OMISSIS) e per l’effetto dichiara tenuti e condanna l’I.r.c.s.s. Policlinico San Matteo, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il professor J. G., in solido tra loro, a risarcire il danno a R. R. nella misura di Euro 32.876,00, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e gli interessi legale sulla somma devalutata al giorno del fatto illecito e annualmente rivalutata dal (OMISSIS) al saldo; dichiara tenuti e condanna l’I.r.c.s.s. Policlinico San Matteo, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il professor J.G., in solido tra loro, a risarcire il danno al signor R.R. nella misura di Euro 1.821.88, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al saldo.

A seguito dell’appello del R., costituitisi lo J. e la Fondazione, la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame depositata in data 20.6.2008, confermava quanto statuito in primo grado, con particolare riferimento al quantum del danno biologico.

Ricorre per cassazione il R. con quattro motivi (con atto notificato in data 18.9.2009); resiste con controricorso lo J..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”. Si afferma in particolare che “come ha più volte statuito Codesta Suprema Corte, la liquidazione del danno biologico permanente deve si essere eseguita dal Giudice sulla scorta del criterio equitativa previsto dal combinato disposto dell’art. 1223 c.c. e art. 2056 c.c., comma 2, ma deve necessariamente essere ispirata e rapportata, principalmente, alla effettiva gravità delle lesioni, agli specifici postumi di carattere permanente, all’età del danneggiato e alle condizioni sociali e familiari del medesimo (cd. danno personalizzato)”; si aggiunge che, nel caso in esame, la liquidazione del danno in questione è stata effettuata sulla base di un calcolo oggettivo e standardizzato.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della legge processuale in tema valutazione delle prove e della ripartizione dell’onere probatorio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 2697 c.c.), omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in merito al criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente differenziale (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si afferma in particolare che “con l’atto di citazione i appello, il ricorrente ha dettagliatamente illustrato ed argomentato le ragioni di diritto dirette a comprovare l’errore in cui era incorso il Giudice che aveva definito il primo grado del presente giudizio, nella parte della sentenza in cui era stata liquidato il danno biologico sulla base di una percentuale di invalidità permanente semplice, pari al 10, anzichè sulla porzione differenziale rispetto al pregiudizio che normalmente residua da un intervento di artroprotesi, quale quello cui era stato sottoposto l’odierno ricorrente (senza peraltro fornire alcuna motivazione sul punto, nonostante le compiute difese alcuna motivazione sul punto, nonostante le compiute difese svolte sull’argomento negli scritti difensivi di primo grado)”.

Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e art. 2 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”. Si afferma in particolare che “la negazione, da parte della Corte d’Appello di Milano, della sussistenza di un danno esistenziale, quale sottocategoria di danno non patrimoniale autonomo svincolato dal danno morale, si è tradotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in un falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. ed in una violazione dell’art. 2 Cost..

E’, infatti, oramai incontroverso che, nel vigente assetto ordinamentale (nel quale assume posizione di assoluta preminenza della Costituzione contenente, all’art. 2, il riconoscimento dei diritti fondamentali ed inviolabili dell’uomo), il danno non patrimoniale disciplinato dall’art. 2059 c.c. non possa essere identificato (secondo la tradizionale e restrittiva lettura che lo voleva necessariamente correlato all’art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito, unanime secondo il costante insegnamento di Codesta Suprema Corte, dalla sofferenza e dal turbamento dell’animo contingenti, determinati da un fatto illecito (astrattamente) integrante una ipotesi di reato. A seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., dunque, codesta Suprema Corte ha più volte sancito che le norme della Carta Costituzionale che riguardano i valori inviolabili della persona umana hanno efficacia precettiva non solo nei confronti dello Stato, ma sono anche immediatamente efficaci nei rapporti di tipo privatistico”.

Con il quarto motivo si deduce “omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in mezzo al rigetto della domanda di liquidazione delle spese fisioterapiche in proiezione futura (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”. Si afferma che “con l’atto di appello il ricorrente aveva segnalato l’ulteriore errore in cui era incorso il Giudice di primo grado nell’escludere, con una motivazione palesemente contraddittoria, la liquidazione delle spese, in proiezione futura, relative alle sedute di fisiokinesi necessarie al dott. R.R. per tutto l’arco della sua vita”.

Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso è inammissibile per tardività, risultando notificato in data 13.5.2010.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

La sentenza impugnata, con argomentazioni logiche e sufficienti, ha escluso la fondatezza dei motivi di appello in ordine alla liquidazione del danno biologico, al mancato riconoscimento del danno esistenziale (correttamente riportando la più recente sentenza di questa Corte), con particolare riferimento alla sentenza n. 23918/2006) e in ordine al mancato riconoscimento delle spese mediche. A fronte di ciò, con tutti i motivi di ricorso, si tende a un non consentito riesame di elementi di fatto e dati documentali e ad una altrettanto non consentita censura del potere valutativo discrezionale del giudice del merito in ordine alla quantificazione dei danni.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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