Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26991 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 27/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 26991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11137/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

N.O., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA BAVA, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa il

12/03/2015 (r.g. n. 944/2014);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Vincenzo RAGO ed Andrea BAVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 305/2014 il Tribunale di Grosseto accolse il ricorso di N.O. e, per l’effetto, condannò: a) il Ministero della Difesa a riconoscere al figlio della ricorrente, M.M., deceduto il (OMISSIS) durante il servizio militare di leva, lo status di “vittima del dovere”; b) il Ministero dell’Interno ad attribuire alla ricorrente i conseguenti benefici di legge, analiticamente specificati, previo inserimento del nominativo del M. nell’apposito elenco.

2. Avverso la suddetta sentenza i due suindicati Ministeri proposero appello deducendo, fra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo il defunto un cadetto della Accademia della Marina Militare e non un militare di leva.

La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, rilevando, in primo luogo, l’erroneità della qualifica soggettiva di cadetto attribuita al M., essendo questi da considerare inequivocabilmente come un militare di leva, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il ricorso del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, N.O..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, in ordine alla ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Si ribadisce che il defunto non era un militare di leva, ma un cadetto della Marina Militare, come tale legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego volontariamente iniziato, dopo il superamento di un apposito concorso per titoli ed esami.

Di qui la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che riguarda anche i diritti patrimoniali connessi, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63. Quelli di cui si discute sono benefici – la cui erogazione dipende da valutazioni discrezionali della P.A. – da ricondurre al genus causa di servizio come tali collegati al rapporto di pubblico impiego e, pertanto, differenti da quelli previsti in favore delle vittime del terrorismo e della mafia.

Pertanto, mentre per queste ultime due situazioni la giurisdizione dovrebbe essere del giudice ordinario, per le vittime del dovere la giurisdizione dovrebbe essere del giudice amministrativo, anche se la giurisprudenza è divisa al riguardo, nel senso che la giurisprudenza amministrativa più recente tende ad affermare la propria giurisdizione per le controversie in materia di benefici per le vittime del dovere anche in caso di pubblico impiego contrattualizzato, sul rilievo che il riconoscimento del beneficio comporta valutazioni discrezionali della P.A..

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, con errata interpretazione del concetto di “missione”.

Si sottolinea che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Grosseto e dalla Corte d’appello di Firenze, non ogni attività autorizzata può assurgere al rango di “missione” e, nella specie, il decesso si è verificato nel corso di un’attività ricreativa, cioè nel viaggio che avrebbe portato i cadetti a vedere la partita di calcio Juventus-Inter.

1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, con errata interpretazione del concetto di “rischio”, non potendosi attribuire alla cattiva manutenzione del mezzo militare su cui i cadetti viaggiavano e alla alta velocità di viaggio il carattere della eccezionalità che può portare a considerare configurabile nella specie una “missione”.

1.4.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, per insussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici in parola.

2 – Esame delle censure.

2. L’esame complessivo del ricorso porta al rigetto del primo motivo e alla dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi.

3. Preliminarmente va precisato che queste Sezioni Unite hanno, di recente, chiarito che l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è sempre impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ma limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza stessa (Cass. SU 2 febbraio 2016, n. 1914 e, di recente, Cass. SU 13 dicembre 2016, n. 25513).)

4. Deve anche essere aggiunto che, in base ad un costante indirizzo di questa Corte, facendo applicazione del principio di conservazione degli atti – di cui all’art. 1367 c.c., richiamato per gli atti processuali dall’art. 159 c.p.c. – laddove, come accade nella specie, il ricorso per cassazione sia stato proposto senza fare riferimento all’art. 111 Cost., comma 7, esso non può essere dichiarato inammissibile esclusivamente per la suddetta ragione formale, potendosi convertire in ricorso straordinario, salvo che vi siano specifiche situazioni processuali ostative (arg. ex Cass. 13 marzo 2013, n. 6352; Cass. 4 giugno 2008, n. 14793; Cass. 7 marzo 2006, n. 4868; Cass. 22 luglio 2004, n. 13660; Cass. 5 luglio 1996, n. 6157).

La predetta conclusione, del resto, trova ulteriore conferma nel grande avvicinamento che si è avuto tra i vizi rispettivamente denunciabili con il ricorso straordinario e con il ricorso ordinario per cassazione, per effetto dell’entrata in vigore (in epoca precedente all’inizio del presente giudizio) dell’art. 360 c.p.c., comma 4 – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – il quale, ai fini della proposizione del ricorso straordinario, ha qualificato come violazione di legge non soltanto le violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale ma anche il vizio di cui al n. 5 del precedente comma 1, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata (Cass. SU 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass. 30 settembre 2011, n. 20078).

5. In applicazione dei suddetti principi, il presente ricorso risulta ammissibile – convertito in ricorso straordinario (arg. a contrario ex Cass. SU 7 luglio 2009, n. 15854) – esclusivamente per il primo motivo, con il quale si denuncia un vizio proprio della ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Firenze, consistente, secondo la prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato, nella violazione delle norme processuali sul riparto di giurisdizione.

Tale motivo, tuttavia, non è fondato in quanto, come di recente affermato da queste Sezioni Unite – in continuità con un indirizzo ermeneutico relativo ad analoghe situazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626, relativa alle controversie in materia delle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) – in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell’art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale (Cass. SU 16 novembre 2016, n. 23300).

L’ordinanza di cui si tratta, al pari della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto, risultano conformi a questo orientamento, che viene qui condiviso e che porta a ribadire la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

6. Tutti gli altri motivi di ricorso sono invece inammissibili.

Con essi, infatti, non si denunciano vizi propri dell’ordinanza per violazioni della legge processuale, ma principalmente si prospettano carenze ed errori sia dell’ordinanza medesima sia della sentenza di primo grado, sovrapponendo tali prospettazioni e comunque sostanzialmente – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione di tutti i motivi – limitandosi a contestare la valutazione delle risultanze processuali fatta dai giudici del merito, nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile nella specie “ratione temporis”, limiti che non risultano certamente violati.

3 – Conclusioni.

7. In sintesi, il primo motivo del ricorso va respinto e gli altri motivi vanno dichiarati inammissibili.

Deve, quindi, essere confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

La natura delle questioni trattate e l’epoca recente cui risale la giurisprudenza di legittimità che ha esaminato le questioni stesse, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, quali sono i Ministeri ricorrenti (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo e dichiara il ricorso inammissibile per i restanti motivi, confermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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