Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26991 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14558/2018 R.G. proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi, con

domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 26 marzo

2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che B.A., cittadino della Guinea, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 26 marzo 2018, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha omesso di rapportare la sua vicenda personale alla documentazione prodotta, avendone escluso la credibilità sulla base di generiche informazioni riguardanti la situazione generale del suo Paese di origine, senza tener conto delle fonti più aggiornate, da cui emerge un quadro caratterizzato da instabilità politica, contrasti violenti tra le diverse etnie, insicurezza e gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di polizia, nonchè da precarie condizioni di vita della popolazione;

che il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile, avendo il Tribunale correttamente giustificato la ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente sulla base di una valutazione improntata ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il cui esito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 12/06/2019, n. 15794; 5/02/2019, n. 3340), consente nella specie di escludere la necessità di approfondimenti istruttori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente;

che questa Corte, nell’affermare che la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti fornita dal richiedente riguarda tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento, ha infatti precisato, in relazione alla protezione sussidiaria, che sul piano dell’onere di allegazione essa ha ad oggetto tutti i profili di danno grave riconducibili al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), con la conseguenza che, ove siano ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, mediante l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 12/11/2018, n. 28862; 27/06/2018, n. 16925);

che, nel censurare la predetta valutazione, il ricorrente si limita a metterne in discussione la compatibilità con le informazioni relative al Paese di origine, ponendo a confronto quelle utilizzate dal decreto impugnato, provenienti dal Ministero degli esteri, con quelle fornite da autorevoli fonti internazionali, senza tuttavia contestare il giudizio d’inattendibilità intrinseca formulato dal decreto impugnato in virtù della genericità e della contraddittorietà delle dichiarazioni rese, nonchè dell’incapacità del richiedente di precisare l’attività svolta dal gruppo cui apparteneva e le problematiche politiche del Paese di origine;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il Tribunale ha omesso di valutare le predette circostanze anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la quale, rivestendo una portata residuale ed essendo volta a soddisfare esigenze di tutela non riconducibili alle altre fattispecie previste dalla legge, può trovare giustificazione sia in particolari situazioni soggettive di vulnerabilità che in condizioni oggettive d’instabilità politica o crisi economica del Paese di origine, violenza, insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri ambientali;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella generica insistenza sulla situazione generale d’instabilità politico-sociale della Guinea, la cui valutazione, in assenza di uno specifico collegamento con la situazione personale del richiedente anteriore all’abbandono del Paese di origine, non potrebbe in alcun caso assumere portata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, risultando di per sè inidonea ad evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva;

che infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’accertamento della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorato ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata non già alla situazione generale del Paese di origine, ma a quella personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1154, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, censurando il decreto impugnato per aver revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese e dell’estraneità delle questioni da lui sollevate ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale, senza tener conto dei riscontri forniti e dell’avvenuto rigetto delle domande sulla base della valutazione della sua vicenda personale e della situazione politico-sociale della Guinea;

che il motivo è inammissibile, dal momento che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il predetto provvedimento, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32028; Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028; Cass., Sez. II, 6/12/2017, n. 29228);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA