Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26991 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16786-2009 proposto da:

C.R., B.R. (OMISSIS) in

proprio e nella qualità di padre esercente la patria potestà sul

figlio minorenne B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI

CARLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTA

PIERLUIGI, MARCO MAGLIONI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

G.S. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERCOLANI LUCA

giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

B.R. (OMISSIS), C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/01/2009, R.G.N. 1243/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato CARLO GUALTIERI;

udito l’Avvocato LUCA ERCOLANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

principale e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificata in data il 22.12.1995 C. R. e B.R. (in proprio e nella qualità di padre esercente la potestà sul figlio minore B.G.), rispettivamente fratello e marito di C.M.P., convenivano innanzi al Tribunale di Ravenna G.S., ginecologo, a seguito del decesso di detta C.M.P. in cura presso lo stesso e sottoposta a interventi chirurgici.

Facevano in particolare presente che quest’ultima aveva segnalato (durante una gravidanza e il successivo periodo di allattamento) l’insorgenza di alcuni noduli tumorali in relazione ai quali il professionista, all’esito di esami ecografici ne aveva escluso la natura “maligna”. Chiedevano pertanto il risarcimento dei relativi danni sia morali che patrimoniali.

Si costituiva il G., eccependo l’infondatezza delle domande e deducendo che a proprio carico non fosse addebitabile nessuna responsabilità a titolo di colpa, avendo effettuato gli esami necessari e non essendo possibile diagnosticare alla data del 22.3.1993 (ossia la data dell’ultima visita) il tumore che in seguito avrebbe provocato il decesso della C..

Espletata consulenza tecnica di ufficio, l’adito Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1207/2002, rigettava la domanda.

Proponeva appello C.R. e costituitisi G. S. e V.R., la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame, depositata in data 29.1.2009, confermava quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, la Corte di merito che, sulla base di un giudizio di probabilità, riguardo alla verifica causale della condotta del sanitario, doveva escludersi che il decesso della C. fosse ascrivibile a quest’ultimo.

Ricorrono per Cassazione, in via principale, B.R., in proprio e nella suddetta qualità e C.R. e, in via incidentale, il G., con tre motivi. Ha depositato memoria B.R.. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi.

Il ricorso principale è inammissibile.

Quanto al ricorso principale si osserva: lo stesso è costituito, dal punto di vista contenutistico, dalla integrale trascrizione di atti dei precedenti gradi del giudizio e di documenti riguardanti il tema del decidere, in modo tale da non far ben comprendere quale la portata effettiva delle censure in relazione alle violazioni genericamente addotte; in proposito già questa Corte ha affermato l’inammissibilità di tale tipo dì ricorso, per violazione del principio di autosufficienza (tra le altre, Cass. n. 19255/2010).

Riguardo poi al ricorso incidentale, esso è assorbito in quanto condizionato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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