Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26991 del 02/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26991 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA
SENTENZA
sul ricorso 30199-2007 proposto da:
MORA
SILVANA
MROSVN48E5516930,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C. GOLDONI 47, presso lo
studio dell’avvocato PUCCI FABIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PORTONATO ANTONELLA,
MARIANELLI CLAUDIO;
– ricorrente –
2013
contro
42125
CHIAPPARA
MARIA
GIUSEPPINA
CHPMGS27E411693U,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
162, presso lo studio dell’avvocato SCALONE DI
Data pubblicazione: 02/12/2013
MONTELAURO LUCIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VIGOTTI FRANCO;
– controricorrente nonchè contro
BARSALINI ALDA, CHIAPPARA SILVIO e CHIAPPARA RITA,
CHIAPPAR- IU8RPPE decedutù, FIORINI DELIO e FIORINI
ROSA BIANCA, entrambi quali eredi di CHIAPPARA
EMANUELA premorta, CHIAPPARA FELICINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1139/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 18/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito
l’Avvocato
PUCCI
FABIO difensore
della
ricorrente che si riporta al ricorso e ne chiede
l’accoglimento;
udito l’Avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO difensore
della resistente che si riporta agli atti depositati
ed insiste per il rigetto del ricorso e chiede la
condanna alle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto (lei rimr2o.
quest’ultima anche in proprio, quali eredi di
SVOLGIMENTO DEL PORCESSO
Con atto di citazione notificato il 9-9-1998 Chiappara Maria
Giuseppina conveniva dinanzi al Tribunale di Chiavari Mora Silvana,
esponendo che in data 2-1-1998 era deceduto Chiappara Bartolomeo,
ah inlestalo l’attrice e gli altri fratelli
Giuseppe, Rita e Felicina, nonché i nipoti Fiorini Delio e Fiorini
Rosa Bianca, per rappresentazione della quinta sorella premorta.
L’attrice, nel rilevare di aver diritto a un quinto dell’asse ereditario,
costituito da lire 400.000.000 in titoli e lire 23.087.220 sul conto
corrente, faceva presente che i beni del defunto erano nelle mani
della nipote Mora Silvana, formalmente cointestataria del deposito
titoli e del conto corrente insieme al de euius, la quale, in relazione
ai suoi diritti ereditari, le aveva corrisposto solo la somma di lire
37.500.000. Tanto premesso, essa chiedeva che, accertato
l’ammontare dell’asse ereditario, il giudice adito condannasse la
convenuta a corrisponderle quanto ancora dovuto della sua quota.
Nel costituirsi, Mora Silvana contestava la fondatezza della
domanda, sostenendo che quanto depositato sul conto corrente e sul
deposito titoli doveva presumersi per il 50% come di sua
appartenenza, ai sensi dell’art. 1298 c.c.; in subordine, deduceva che
l’intestazione del conto corrente doveva essere considerata come un
atto di liberalità del defunto, e come una ricompensa per tutti gli
anni in cui essa lo aveva ospitato in casa sua. La convenuta, inoltre,
lasciando quali eredi
faceva presente che il saldo finale del deposito titoli e del conto
corrente, al momento della morte di Chiappara Bartoilomeo, era di
lire 268.000.000, in quanto il de culls le aveva concesso di prelevare
per liberalità la somma di lire 150.000.000, che era stata investita in
Disposta dal giudice l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti gli eredi di Chiappara Bartolomeo, si costituivano
Chiappara Felicina e Chiappara Giuseppe, chiedendo il rigetto della
domanda attrice.
Con sentenza in data 13-6-2002 il Tribunale accertava che
l’asse ereditario di Chiappara Bartolomeo ammontava a lire
400.486.360; determinava il valore della quota ereditaria spettante a
Chiappara Maria Giuseppina in lire 80.097.272; condannava Mora
Silvana a corrispondere all’attrice la somma di euro 18.625,33.
Avverso la predetta decisione proponeva appello Mora Silvana.
Con sentenza in data 18-11-2006 la Corte di Appello di
Genova rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Mora
Silvana, sulla base di otto motivi.
Ha resistito con controricorso Chiappara Maria Giuseppina,
mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive
La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
2
un fondo a lei sola intestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 primo e secondo comma c.c.,
nonché la carenza e insufficienza della motivazione, in relazione
cointestati, che prevedeva la facoltà di disposizione disgiunta.
Deduce che la Corte di Appello, condannando la convenuta alla
restituzione delle somme prelevate, non ha tenuto conto della volontà
delle parti, di disporre l’una indipendentemente dall’altra delle
giacenze esistenti sul conto. Tale volontà si desumeva chiaramente
dalle parole usate nella clausola contrattuale ed è confermata dal
comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla
conclusione del contratto, avendo la ricorrente disposto delle somme
in modo del tutto pacifico ed incontestato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa
motivazione. Sostiene che la Corte di Appello, condannando
l’opponente a restituire quanto prelevato, ha deciso la questione
controversa come se fosse inesistente o inefficace la pattuizione del
contratto di conto corrente bancario che prevedeva la facoltà di
disposizione disgiunta delle somme versate, consentendo a ciascuno
dei cointestatari di eseguire sul conto comune prelevamenti parziali
o totali.
3
all’interpretazione della clausola apposta ai contratti bancari
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione
dell’art. 1298 secondo comma c.c. Nel rilevare che, a norma della
menzionata disposizione di legge, la cointestazione di un conto
corrente comporta la presunzione relativa di uguaglianza delle parti
esistente sul conto corrente, non essendo finalizzata ad inibire ogni
facoltà dei contestatari di disporre delle somme depositate La Corte
di Appello, pertanto, ha errato nell’applicare la previsione in esame
non già alle somme giacenti sul conto al tempo dell’apertura della
successione, ma a tutto il rapporto di conto corrente, come svoltosi
nel tempo, consentendo la ripetizione delle somme di cui la
ricorrente in passato aveva disposto in forza dell’apposita
pattuizione che a ciò la abilitava.
Con il quarto motivo la Mora lamenta l’insufficiente
motivazione in ordine al ritenuto superamento della presunzione di
uguaglianza delle quote dei condebitori e concreditori solidali, di cui
all’art. 1298 secondo comma c.c. Sostiene che la Corte di Appello
ha individuato in via presuntiva nel patrimonio del de cuius la
provenienza di tutto il denaro transitato sul conto, attribuendo con
una formula di stile i caratteri di univocità, gravità, precisione e
concordanza ad elementi sforniti di tali qualifiche, e non
considerando, al contrario, circostanze di segno diverso evidenziate
dall’appellante, quali la totale mancanza di dati in relazione ad
4
di ciascuno, sostiene che tale presunzione riguarda solo il saldo
importanti versamenti e la differente situazione reddituale delle
parti
Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione
degli artt. 1417 e 2729 c.c. Sostiene che la Corte di Appello, nel
avallato la valutazione espressa dal Tribunale, secondo cui la somma
di lire 155.000.000 risultava essere stata versata in contanti da
Chiappara Bartolomeo in data 10-5-1994, in coincidenza con la
stipula dell’atto notarile di vendita di un immobile di cui il predetto
era comproprietario. In tal modo, il giudice del gravame ha
consentito, in violazione degli artt. 1417 e 2729 comma 2 c.c., il
ricorso da parte del successore universale di un contraente alla prova
per presunzioni della simulazione del prezzo di una vendita
immobiliare: dall’atto pubblico, infatti, risultava il prezzo
complessivo di lire 280.000.000, ripartito tra i tre venditori in parti
uguali e, quindi, in ragione di lire 93.333.335 ciascuno.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte di Appello non ha
preso in considerazione situazioni risultanti dagli atti, quali le
specifiche condizioni dei contestatari, che avrebbero dovuto far
ritenere, date le rispettive e ben diverse fonti di reddito, presumibile
la provenienza delle somme di “incerta titolarità” dall’appellante e
non dal de cuius. Il giudice del gravame, inoltre, non ha considerato
disattendere le censure proposte al riguardo dall’appellante, ha
che il fatto stesso delle operazioni effettuate sul conto dalla Mora
deponeva nel senso della titolarità delle somme anche in capo a
quest’ultima.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione
della tesi prospettata in via subordinata dall’appellante, secondo cui
la cointestazione del conto corrente era configurabile come una
donazione indiretta che lo zio aveva inteso effettuare in suo favore,
per averlo essa ospitato ed accudito per anni nella sua abitazione.
Rileva che la Corte di Appello, nel disattendere tale prospettazione,
ha confuso tra i requisiti tipici della donazione indiretta e del
negotium mixtutn ettnz dottatione.
L’appellante, al contrario, aveva
fatto riferimento all’istituto della donazione indiretta in primo luogo
con riguardo alla stessa contestazione del conto corrente, intesa
come negozio a mezzo del quale, mediante un atto diverso dalla
donazione, ma riconducibile ad analoga causa di liberalità, si
persegue il fine dell’arricchimento altrui In secondo luogo, il
principio era stato richiamato in relazione alla “ratifica ex post”
effettuata dal Chiappara in merito alle operazioni poste in essere
dall’esponente, configurabile anch’essa come donazione indiretta,
nella forma di remissione dell’ipotetico debito restitutorio.
Con
l’ottavo
motivo
la
ricorrente
si
duole
della
contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di Appello da
6
dell’art. 809 c.c. e l’insufficiente motivazione, in relazione al rigetto
un lato dato atto che si trattava di una fattispecie di contestazione di
conto corrente “a firme disgiunte”, con la conseguente facoltà per
entrambi i cointestatari di riscuotere anche separatamente l’intero
capitale depositato, e dall’altro condannato l’appellante alla
restituzione di quanto prelevato.
2) I primi tre motivi e l’ottavo, che per ragioni di connessione
possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
L’art. 1854 c.c. stabilisce che “nel caso in cui il conto sia
intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati
creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. In base a tale
norma, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà
di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per
l’intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il
pagamento dell’intero (solidarietà attiva).
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, il
menzionato art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e
la banca; laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto,
nei rapporti interni, è regolato dall’art. 1298 secondo comma c.c., in
base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta
diversamente”. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova
<
contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, ne
rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti 7 da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli
altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo
attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di
somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. 9-7-1989 n. 3241; Cass.
22-10-1994, n. 8718; Cass. 19-2-2009 n. 4066).
Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche
se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti
interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso
espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in
misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, d'altro
canto, non par dubbio che tale limitazione valga in relazione non
solo al saldo finale del conto, ma all'intero svolgimento del
rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di
solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al
momento della chiusura del rapporto.
Ciò posto, si osserva che nel caso in esame la Corte di
Appello, nel ritenere che Mora Silvana non potesse disporre a
proprio beneficio delle somme di pertinenza esclusiva del de (mins,
esistenti sul conto corrente cointestato, non è affatto incorsa nei vizi
denunciati dalla ricorrente. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice 8 escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa del gravame non costituiscono espressione di un'erronea interpretazione della volontà manifestata dalle parti mediante
l'attribuzione ai due cointestatari della facoltà di operare
disgiuntamente. Esse, al contrario, sono frutto di una corretta ipotesi considerata, impongono di tenere nettamente distinti il piano
del rapporto esterno con la banca e quello del rapporto interno tra i
cointestatari. Per le ragioni esposte, infatti, la clausola del contratto
di conto corrente bancario cointestato a più persone, che abiliti le
medesime a compiere operazioni autonomamente, rileva solo nel
primo di detti rapporti, facendo sì che ciascun contitolare del conto,
con effetti vincolanti anche per gli altri, possa pretendere dalla
banca il pagamento per l'intero e impartire ordini per l'intero;
laddove, nel rapporto interno tra i titolari del conto, il debito e il
credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti
diversamente
3) Il quarto e il sesto motivo sono privi di fondamento.
La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle
ragioni per le quali ha ritenuto superata la presunzione legale
dell'art. 1298 secondo comma c.c., disciplinante i rapporti interni tra
i cointestatari di conto corrente bancario.
Essa ha posto a base del proprio convincimento le risultanze
della consulenza tecnica d'ufficio espletata a riscontro della 9 applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati, che, nella documentazione bancaria relativa all'intersa durata del rapporto,
dalla quale è emerso che tutti i versamenti erano stati effettuati da
Chiappara Bartoloneo mediante somme al medesimo riconducibili;
laddove, sul totale di n. 168 di operazioni effettuate, gli unici prelevamenti. Tali emergenze, secondo il giudice del gravame,
costituiscono elementi "univoci, gravi, precisi e concordanti", idonei
a comprovare che tutte le somme depositate appartenevano al
Chiappara.
La valutazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale
risulta sorretta da una motivazione congruente sul piano logico e
rispettosa dei principi di diritto che regolano la prova per
presunzioni; prova alla quale, nella fattispecie in esame, poteva farsi
legittimamente ricorso, atteso che una presunzione legale "iuris tannini" (quale quella di cui all'art. 1298 comma 2 cc), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere
superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise
e concordanti (Cass. 19-2-2009 n. 4066; Cass. 1-2-2000 n. 1087).
Orbene, la ricorrente, nel sostenere che la sentenza impugnata
ha basato la prova presuntiva su elementi sprovvisti dei necessari
requisiti di gravità, precisione e concordanza, ed ha invece
trascurato altre circostanza a suo parere dotate di tali caratteristiche,
attraverso la formale deduzione di violazione di legge e di vizi di 10 movimenti imputabili a Mora Silvana erano consistiti in quattro motivazione propone sostanziali censure di merito, che mirano ad
ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a
quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, viene
sollecitato a questa Corte l'esercizio di un potere di cognizione Come è noto, infatti, spetta solo al giudice di merito
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass.
28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass.12-8-2004 n.
15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936). L'onere di adeguatezza della
motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba
occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, ne' che egli debba
prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le
argomentazioni da queste svolte. È, infatti, sufficiente che il giudice
esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto
posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per
implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione
adottata e con l'iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 2011-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2-8- 2001 n.
10569). 11 esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato. Più in particolare, in materia di presunzioni, è riservata
all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza
sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei
requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne
discendano secondo il criterio dell'"id quod pleritmalle accidit";
mentre L'unico sindacato riservato in proposito al giudice di
legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (tra
le tante v. Cass. 12-11-2008 n. 26983; Cass. 4-5-2005 n. 9225; Cass.
8-11-2002 n. 15706; Cass. 2-10-2000 n. 13001); congruenza che
nella specie è dato ravvisare nelle ragioni poste a base della
decisione impugnata.
4) 11 quinto motivo è inammissibile, riguardando una questione
che, benché prospettata dall'appellante (come dato atto a pag. 10
della sentenza impugnata), non è stata esaminata dal giudice del
gravame e in relazione alla quale, pertanto, la ricorrente non può
dolersi della violazione di norme sostanziali, ma avrebbe dovuto
eventualmente denunciare carenze motivazionali.
5) Deve essere disatteso, infine, anche il settimo motivo.
La Corte di Appello ha esaminato e ritenuto infondata la tesi
prospettata in via subordinata dall'appellante, secondo cui la
cointestazione dei conti bancari sarebbe da configurare come per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, un'attribuzione patrimoniale compiuta dal de cuius a titolo di donazione indiretta.
La ricorrente sostiene che la motivazione resa sul punto risulta
fondata su una confusione operata tra i requisiti propri della mixium cum dona/bue; negotium laddove nell'atto di appello si era fatto riferimento all'istituto della donazione indiretta sia in relazione alla
cointestazione del conto corrente, intesa come negozio a mezzo del
quale, mediante un atto diverso dalla donazione, ma riconducibile ad
analoga causa di liberalità, si persegue il fine dell'arricchimento
altrui, sia in relazione alla successiva ratifica, da parte del
Chiappara, delle operazioni poste in essere dall'esponente,
configurabile anch'essa come donazione indiretta, nella forma di
remissione dell'ipotetico debito restitutorio
Ma, a parte il fatto che dalla lettura della sentenza impugnata
(v. pag. 11 e 30) si evince che la tesi della donazione indiretta,
intesa come negotium mixinun eum donatione, era stata prospettata dalla stessa appellante, si osserva che, al di là delle ulteriori
considerazioni svolte dal giudice del gravame, ciò che rileva è che
nel corpo della motivazione si dà atto della mancanza di prova circa
la sussistenza del requisito dell'animuss donandi in capo a Chiappara
Bartolomeo 13 fattispecie della donazione indiretta e quelli tipici del Significativo, al riguardo, è il richiamo operato al precedente
giurisprudenziale secondo cui "la sola cointestazione del contratto
di custodia e amministrazione di titoli a coniugi in regime di
separazione dei beni non è sufficiente a dimostrare la volontà del disporre della metà dei beni a titolo di liberalità - (Cass. n.
10850\1999) Ancora più incisivo è il richiamo all'ulteriore principio
affermato dalla giurisprudenza, secondo cui incombe alla parte che
invoca il nego/inni mixtum C11111 donatione l'onere di provare, oltre alla sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le
prestazioni, "la consapevolezza di essa e la sua volontaria
accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al
trasferimento del bene a tali condizioni dall'anirnus donandi nei
confronti dell'acquirente" (Cass. n. 19601\2004); rilievo seguito
dall'affermazione secondo cui, nel caso in esame, la sussistenza di
un nego/inni mixturn curi donatione - risulta oggetto di attività meramente assertiva ad opera della parte, priva del benché minimo
supporto probatorio, secondo le puntuali indicazioni come sopra
offerte dalla giurisprudenza di legittimità";
La ritenuta insussistenza della prova della volontà del
Chiappara di compiere un atto di liberalità in favore della nipote
Mora Silvana, si rivela di per sé sufficiente a sorreggere la
decisione. E infatti, la possibilità che costituisca donazione indiretta 14 coniuge, con il denaro del quale i titoli sono stato acquistati, di la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma
di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta
somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno
solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro
scopo che quello di liberalità (Cass. 12-11-2008 n. 26983).
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente Chiappara Maria Giuseppina nel presente
grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in curo 3.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22-10-2013
Il Consigliere estensore Il r idente dell'attiri/ns donandi, consistente nell'accertamento che, al momento