Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26990 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2189/2016 proposto da:

MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A., in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO SEPE, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., F.A., F.M., D.P.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MORETTI, rappresentati e difesi

unitamente come disgiuntamente dagli avvocati PAOLO PECORA, e

FRANCESCO AMBROSINO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4348/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 09.10.2002, la Mostra d’Oltremare S.p.A. evocava in giudizio i germani F.C., A. e M. lamentando l’occupazione abusiva del fondo agricolo sito in (OMISSIS) (particelle (OMISSIS) foglio (OMISSIS)) e per chiedere la condanna dei convenuti al rilascio del terreno e al risarcimento dei danni.

1.1. Assumeva la società attrice di essere proprietaria del fondo agricolo de quo ed esponeva che alcun vincolo contrattuale era mai esistito tra l’E.A.M.O. prima e Mostra d’Oltremare S.p.A. poi e i germani F. tale da giustificare una detenzione qualificata di costoro. Richiamava una comunicazione del 05.03.1997 con cui la Soprintendenza per i beni archeologici aveva edotto l’E.A.M.O. che nella suddetta aerea, interessata da strutture antiche pertinenti a Terme Romane, vi erano occupanti senza titolo.

1.2.Si costituivano con comparsa di costituzione ed intervento volontario i germani F.C., A. e M., unitamente alla madre D.P.C., per resistere alla domanda; in via riconvenzionale chiedevano accertarsi il loro diritto di proprietà per maturata usucapione. A tal fine, rappresentavano che il bene oggetto di giudizio era stato acquistato per usucapione dal loro defunto genitore F.R. e che, sin dall’epoca, lo avevano recintato, destinandolo ad attività agricola ed edificandovi una serra per le coltivazioni.

2. Con sentenza n. 10859/08, il Tribunale di Napoli rigettava le domande della Mostra d’Oltremare S.p.A. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e dall’interventrice, accertava e dichiarava che, per maturata usucapione ventennale, costoro erano proprietari in comune del fondo agricolo oggetto di lite.

2.1. Rilevava, a tal proposito, il Tribunale che parte attrice poco o nulla aveva contestato in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’usucapione, mentre aveva eccepito l’impossibilità giuridica di usucapire il bene de quo, appartenente ad un Ente pubblico sino al 2000 – anno a cui risale la trasformazione dell’Ente in S.p.A. -, siccome parte del patrimonio indisponibile del medesimo. Con riguardo a tale ultima eccezione, il Tribunale ne motivava il rigetto osservando che il fondo non rientrava tra i beni indisponibili in quanto per classificarlo come bene non usucapibile avrebbero dovuto concorrere due requisiti: un atto amministrativo che lo destinava a pubblico servizio ed un’effettiva destinazione del bene al pubblico servizio.

3. Con atto del 27/28.11.2009, la Mostra d’Oltremare proponeva appello avverso detta sentenza in forza di tre distinti motivi:

– con il primo motivo si censurava l’errore materiale inerente la superficie del fondo contestato, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente dichiarato i F. e la D.P. proprietari per usucapione delle intere particelle (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), mentre l’estensione del fondo oggetto di giudizio era costituito da mq. 1050 della particella (OMISSIS) e da mq. 100 della particella (OMISSIS):

– con il secondo motivo di gravame si censurava il fatto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli appellati pur non ricorrendone i presupposti. A tal proposito, la Mostra depositava con l’atto d’appello una scrittura in bollo del 30 gennaio 1964, nella quale si attestava che i rappresentanti della Mostra prendevano in consegna da F.R. un suolo di circa mq. 500 di proprietà della Mostra (le cui coordinate geografiche erano corrispondenti a quelli del fondo oggetto di giudizio) da cui poteva, quindi, desumersi che la detenzione del terreno da parte del F., successivamente al 1965, sarebbe stata dallo stesso esercitata in maniera clandestina e violenta. Inoltre, osservavano gli appellanti come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato il possesso utile all’usucapione sulla base di rilievi fotografici contestati e deposizioni testimoniali inattendibili;

– con il terzo motivo la Mostra deduceva che il Tribunale era incorso in errore nel ritenere usucapiti i beni, in violazione di quanto disposto dalla L. n. 1089 del 1939 e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che regolano i siti ove vi sono resti archeologici.

3.1. Con la sentenza quivi impugnata n. 4348/2915, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.

3.2. In merito alla statuizione del Tribunale di avvenuta usucapione delle intere particelle (OMISSIS), la Corte ravvisava un mero errore materiale e, pertanto, ne ordinava nel dispositivo la correzione.

3.3. Quanto alla non usucapibilità per l’appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile, la Corte osservava che: 1) non vi era la prova che sul fondo agricolo che ospitava la serra vi fossero reperti archeologici implicanti l’applicazione del regime giuridico di cui alla L. n. 1089 del 1939 e al D.Lgs. n. 42 del 2004, avendo la stessa Mostra sempre identificato tale fondo come un terreno a confine con la zona scavata e su cui erano stati messi a nudo resti archeologici; 2) l’indisponibilità del patrimonio non è diretta promozione della qualità di Ente pubblico, essendo, a tal fine, necessario il ricorrere di una duplice condizione: l’esistenza di un atto amministrativo che destini tale bene ad uso pubblico e, soprattutto, la concreta utilizzazione dello stesso a tal fine. Alla luce di ciò, la Corte osservava che la protratta indisponibilità e la mancata consapevolezza della destinazione del bene prima dell’invito della Sovrintendenza dimostrava che il bene non aveva destinazione pubblica e che nessun atto amministrativo risultava prodotto al riguardo. Quanto, infine, alla pretesa mancanza di prova dell’avvenuto usucapione, la Corte osservava, in primis, che la datazione della scrittura prodotta in giudizio dimostrava che, anche a voler ritenere che la stessa avesse ad oggetto l’estensione delle particelle sub iudice – circostanza smentita dal tenore letterale della scrittura -, sarebbero comunque decorsi gli anni sufficienti per un acquisto originario e dovendosi, in ogni caso, ritenere che ciò che non fu restituito – compatibile per estensione con l’oggetto del giudizio fosse stato posseduto nec vi nec clam dal F.. Inoltre, quanto alla pretesa inattendibilità delle istanze istruttorie acquisite, la Corte ne motivava l’infondatezza, osservando che le testimonianze raccolte e i reperti fotografici acquisiti dimostravano che gli appellati e, prima di loro, il comune dante causa avevano esercitato la signoria di fatto sul bene oggetto di giudizio tramite l’espletamento di tradizionali attività dominicali, quali: la recinzione del terreno in contesa; la regolazione dell’accesso attraverso il cancello del quale avevano sempre detenuto in via esclusiva le chiavi; la coltivazione del fondo; la realizzazione di una serra e la sua ristrutturazione e manutenzione.

4. Avverso la sentenza d’appello la Mostra d’Oltremare S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

4.1. Hanno resistito con controricorso F.C., M., A. e D.P.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, del D.Lgs. n. 42 del 2004; del D.Lgs. n. 490 del 1999; del D.Lgs. n. 442 del 1999; del libro III, titolo I, capo II artt. 822 c.c. e segg.; del libro III, titolo II, capo III, sezione I artt. 923 c.c. e segg.; del libro III, titolo VIII, capo II sezione III artt. 1158 c.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto usucapibili le particelle (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) Comune di Napoli, pur rientrando nel patrimonio indisponibile dello Stato. Osserva, a tal proposito, parte ricorrente che la Corte d’appello, al pari del Tribunale, sarebbe incorsa nell’errore di ritenere usucapiti i beni per la mancanza di un formale provvedimento emesso dall’autorità amministrativa, quando un siffatto requisito viene puntualmente smentito dalla normativa vigente. In particolare, precisa parte ricorrente come un formale provvedimento emesso, a tal fine, dall’autorità amministrativa sia necessario solo per i beni di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, art. 10, comma 3 e, cioè, per quei beni che risultano appartenere a privati in base ad un titolo che ne legittimi la disponibilità; in tutti gli altri casi i beni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, appartengono allo Stato sulla base del mero accertamento del loro interesse culturale. Inoltre, continuava parte ricorrente, anche a voler considerare che la qualifica di ente pubblico dalla stessa rivestito – necessario D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 10, comma 1, ai fini della qualificazione dei beni culturali di cui la stessa sarebbe proprietaria come patrimonio indisponibile – fosse andata perduta in seguito alla trasformazione della stessa in società di capitali, non sarebbe da tale data (1999) decorso il tempo necessario per maturare l’usucapione in capo ai F.. Infine, l’effettiva esistenza di reperti archeologici avrebbe potuto essere dimostrata anche per presunzione e, nel caso in esame, la stessa sarebbe stata comunque comprovata dalle comunicazioni della Soprintendenza Archeologica delle province di Napoli e Caserta depositate in giudizio.

1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

1.1. L’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all’adozione dell’atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l’utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità (Cass. civ., sez. 2, 16.12.2009, n. 26402; Cass. civ., Sez. U., 03.12.2010, n. 24563).

1.2. Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato che la società ricorrente non aveva provato nè l’esistenza di un atto amministrativo, finalizzato a destinare il bene ad uso pubblico nè la circostanza di un concreto atto di utilizzazione a fini di pubblica utilità relativamente al fondo in questione. Con riguardo a tale ultima circostanza, in particolare, emblematica è la circostanza, accertata dalla corte distrettuale, che prima dell’invito della Sovrintendenza (del 1997) la Mostra era totalmente inconsapevole della destinazione del fondo, il che evidenzia come alcuna destinazione pubblicistica il bene abbia mai avuto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione nella valutazione delle prove, l’errata ricostruzione della fattispecie concreta, in relazione all’art. 116 c.p.c., ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione ed errata applicazione degli artt. 1158 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte ritenuto che gli appellati avessero provato il possesso esercitato sul fondo sulla base di prove inattendibili. In particolare, parte ricorrente osserva come le deposizioni rese dai testimoni riguardavano fatti riferiti all’anno 1945, rispetto ai quali le dichiarazioni testimoniali sarebbero incerte, vaghe e laconiche. Inoltre, nessuna prova documentale sarebbe stata fornita per dimostrare il possesso continuo ed ininterrotto del fondo.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il motivo, sotto lo schermo della violazione di legge, contiene un’inammissibile richiesta di revisione del merito della causa e delle risultanze istruttorie apprezzate e puntualmente motivate dalla corte territoriale.

2.2. Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di giudizio, in cui la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, (ex multis Cass. civ., sez. 6-5, 07.12.2017, n. 29404; Cass. civ., sez. 6-5, 07.04.2017, n. 9097).

2.3. Spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

2.4. La corte di merito ha esaminato la scrittura privata del 30.1.1964, nella quale si attestava che i rappresentanti della Mostra prendevano in consegna da F.R. un suolo di circa mq. 500 di proprietà della Mostra, ma, anche a voler ritenere che la stessa avesse ad oggetto l’estensione delle particelle sub iudice – circostanza smentita dal tenore letterale della scrittura – osservava che il bene rimase nella sua disponibilità e che il possesso non venne esercitato in modo violento o clandestino. Quanto, infine, alla pretesa mancanza di prova dell’avvenuto usucapione, la corte osservava, in primis, che la datazione della scrittura prodotta in giudizio dimostrava che, sarebbero comunque decorsi gli anni sufficienti per un acquisto originario. Inoltre, quanto alla pretesa inattendibilità delle istanze istruttorie acquisite, la Corte ne motivava l’infondatezza, osservando che le testimonianze raccolte e i reperti fotografici acquisiti dimostravano che gli appellati e, prima di loro, il comune dante causa avevano esercitato la signoria di fatto sul bene oggetto di giudizio tramite l’espletamento di tradizionali attività dominicali, quali: la recinzione del terreno in contesa; la regolazione dell’accesso attraverso il cancello del quale avevano sempre detenuto in via esclusiva le chiavi; la coltivazione del fondo; la realizzazione di una serra e la sua ristrutturazione e manutenzione.

3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte, nel rigettare ingiustamente l’appello, erroneamente condannato la Mostra al pagamento delle spese del giudizio.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto la condanna alle spese era conseguenza della soccombenza nel giudizio d’appello.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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