Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26990 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.26990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12058-2009 proposto da:

EUROBAR DI VACCHI ROBERTO & GILIOLI GIORDANO S.A.S. di Vacchi

Roberto

e Gilioli Giordano in persona del legale rappresentante sig. V.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso

lo studio dell’avvocato ANTONETTI MARCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BELLEI GIANNI giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MODENA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio

dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VILLANI VINCENZO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1617/2008 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 12/11/2008 R.G.N. 6935/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato MARCO ANTONETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCA GIUFFRE’ per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 novembre 2008 il Tribunale di Modena, ritenuta ammissibile l’opposizione all’esecuzione a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2 e ritenuta l’esistenza del titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale, seguito dal precetto, rappresentato nella cartella esattoriale, ritenute tardive le contestazioni dell’opponente perchè avrebbero dovuto esser formulate tempestivamente avverso il ruolo, divenuto definitivo, rigettava l’opposizione.

Ricorrono V.R., G.G. e la s.a.s. Eurobar cui resiste il Comune di Modena. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con unico motivo deducono: “Violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999” poichè l’art. 21 stabilisce che l’iscrizione a ruolo di crediti, anche di natura privatistica, deve esser preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo, nel caso di specie costituito dal ruolo stesso, sottoscritto dal responsabile del servizio e consegnato al concessionario, e conclude con il seguente quesito: “Dica la Corte se, come ha ritenuto il giudice nella sentenza impugnata, nell’ipotesi di crediti nascenti da un rapporto di natura privatistica la P.A. possa direttamente iscrivere a ruolo detto credito dovendosi effettuare tempestivamente nei confronti del ruolo esattoriale le contestazioni circa la mancanza dei presupposti per procedere alla riscossione e non potendo le stesse essere più proposte in sede di opposizione all’esecuzione una volta che il ruolo, per mancanza di impugnazione, sia divenuto definitivo o se, come ritenuto dai ricorrenti, la Pubblica amministrazione, prima di avvalersi dell’esecuzione esattoriale, debba munirsi di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21”.

Il motivo è infondato.

La normativa di riferimento è la seguente.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 39 stabilisce che la normativa entra in vigore dal primo luglio 1999.

I ruoli di cui è causa sono stati formati nel 1997 ed attengono al pagamento di canoni – entrata patrimoniale del Comune – per la locazione locali e concessione alla società Eurobar del servizio pubblico di bar ristorazione all’interno dell’autostazione per anni precedenti.

La cartella esattoriale è stata emessa a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 69 emanato in attuazione della L. n. 657 del 1986, art. 69 che all’art. 1 prevedeva l’attribuzione al servizio di riscossione dei tributi anche della riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonchè di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici, come peraltro ribadito dal D.Lgs. n. 46 del 1999 (art. 17, comma 2: “Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali”), che ha altresì riaffermato l’applicabilità della precedente disciplina (art. 17, comma 3) “Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Quindi, utilizzando il procedimento di formazione del ruolo disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per la riscossione dell’entrata patrimoniale dell’ente pubblico (Cass. 15499 del 2001, 11746 del 2004), a norma dell’art. 25 è stata notificata all’obbligato la cartella di pagamento, che correttamente il giudice dell’opposizione ha equiparato al precetto: (art. 25, comma 2): “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha poi affermato la natura di titolo esecutivo del ruolo in base alla relativa disciplina normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 45, comma 1): “il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo”; (art. 49, espropriazione forzata): – “1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”;

(art. 50, comma 1 – termine per l’inizio dell’esecuzione): “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”; riaffermata dal succitato D.P.R. del 1988 n. 43, art. 67, comma 2, secondo cui la riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità: “a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l’ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva”. Pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si deve provvedere sulle spese nei confronti di equitalia nomos s.p.a. non avendo espletato attività difensiva.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti a pagare, a favore del comune di Modena, le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 7.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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