Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26990 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26990 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 28155-2007 proposto da:
DI SANTE EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato
SINIBALDI MICHELE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIMPINI ANTONIO;
– ricorrente 2013
2105

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato –

sul ricorso 31581-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 02/12/2013

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PETRIZZI VINCENZO;

nonchè contro

DI SANTE EGIDIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3576/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato PIMPINI Antonio difensore del
ricorrente che si è riportato agli atti depositati e
ne ha chiesto accoglimento;
udito l’Avvocato COLETTI Pierfilippo difensore del
resistente che si è riportato agli atti depositati e
ne ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e per
l’accoglimento del ricorso incidentale .

– controri corrente ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 4.10.1994 l’ENEL s.p.a. proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo 12.8.94 con cui

pagamento, in favore della ditta Di Sante Egidio, della
somma di £ 400.000.000 oltre interessi legali, a titolo di
residuo prezzo dell’appalto concluso con detta società.
Interveniva volontariamente in giudizio l’Enel Distribuzione s.p.a., quale avente causa dall’Enel s.p.a.
Con sentenza 20.9.2001 il Tribunale di Roma respingeva
l’opposizione condannando l’ENEL- ENEL Distribuzione s.p.a. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la s.p.a. Enel Distribuzione, in
proprio e quale procuratrice dell’Enel s.p.a., proponeva
appello cui resisteva Di Sante Egidio, titolare della omonima ditta.
La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 28.7.2006,
in parziale accoglimento dell’appello, revocava il D.I.,
determinando il residuo debito dell’Enel s.p.a. nei confronti del Di Sante, nella minor somma di C 43.333,70
oltre interessi; condannava il Di Sante a restituire
all’Enel s.p.a. la somma pari alla differenza tra il maggior importo di £ 484.371.355 (€ 250.196,93) pagata
dalla società stessa e quella dovuta, oltre interessi legali
dalla domanda proposta con l’appello (23.3.2002); com-

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il Presidente del Tribunale di Roma le aveva ingiunto il

pensava, nella misura della metà, le spese del doppio
grado, condannando l’Enel s.p.a. a rifondere al Di Sante
la restante metà; compensava integralmente le spese del

te. Il giudice di appello premesso che:
con contratto 20.9.1990 il Comune dell’Aquila aveva affidato all’impresa Di Sante l’appalto per il rifacimento
e potenziamento dell’impianto d’illuminazione pubblica del centro storico; con successivo contratto del
19.11.1990 l’Enel aveva affidato alla medesima impresa
l’esecuzione di linee interrate ed aeree per il miglioramento della propria rete di distribuzione nel centro storico della stessa città; prima dell’inizio dei lavori, con
scrittura privata intitolata “variante 55AMA189.A al contratto 55AMA 189 del 19.11.89”, Enel e Di Sante, dato
atto della necessità, per sopravvenute esigenze di Enel,
di eseguire alcune categorie di lavoro per la cui contabilizzazione non erano stati indicati nel precedente
contratto i prezzi unitari, avevano pattuito “di integrare
l’elenco prezzi con nuovi prezzi analiticamente indicati nell’allegato Elenco Nuovi compensi”; tanto premesso,
ravvisava la natura integrativa della pattuizione 8.2.91
in relazione ai diversi prezzi del precedente contratto,
in quanto l’analitica indicazione delle voci figuranti
nel contratto fra il Comune ed il Di Sante era coinci-

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doppio grado fra Enel Distribuzione s.p.a. ed il Di San-

dente con quella di detta successiva scrittura; tenuto
conto delle valutazioni del C.T.U., riconosceva, inoltre,
il credito del Di Sante per una tubazione e per il rifa-

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso Di
Sante Egidio, quale titolare della omonima ditta, formulando tre motivi. Resiste con controricorso le successiva
memoria Enel Distribuzione s.p.a.,quale successore a titolo particolare di Enel s.p.a.,svolgendo ricorso incidentale affidato a due motivi con relativi quesiti di diritto.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)”error in iudicando” per violazione o falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. e dell’ art. 37 del capitolato speciale del Comune dell’Aquila, per avere la
Corte di merito attribuito alla scrittura 8.2.1991 carattere di novazione, pur difettandone i presupposti
(animus novandi e volontà di estinzione della precedente obbligazione ), applicando per le opere in questione il
prezziario, di importo inferiore, di altro e diverso rapporto contrattuale intercorso tra il Comune dell’Aquila
e la ditta Di Sante, atteso che la ditta stessa si era resa aggiudicataria anche dell’appalto concluso con detto
Comune. Al riguardo viene sottoposto alla Corte il quesito: se “può una scrittura volta a disciplinare ipotesi

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cimento della pavimentazione stradale.

non contemplate nel contratto precedente al quale accede, avere contenuto novativo di quest’ultimo, in difetto
dell’estinzione della precedente obbligazione e

tuire la nuova obbligazione alla precedente e del difetto
di alcuna manifestazione della volontà novativa in modo non equivoco”;
2)”error in iudicando” per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362 e segg. c.c., posto che il contenuto letterale della scrittura 8.2.1991 escludeva l’efficacia
novativa e la volontà del Di Sante di ricevere corrispettivi inferiori per i lavori rispetto a quelli già pattuiti
nel contratto di appalto con l’Enel; non emergeva, inoltre, alcuna volontà dell’appaltatore di rinunciare ai
propri diritti relativi al corrispettivo dovutogli; al riguardo si chiede, con il relativo quesito di diritto se,
in assenza di espressa rinuncia ai maggiori corrispettivi
previsto nel contratto di appalto tra le parti, possa ritenersi “che la scrittura 8.2.1991 costituisca manifestazione della volontà abdicativa o di rinuncia del Di
Sante a tali maggiori corrispettivi sulla scorta dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e
segg. c.c., ovvero non appare più verosimile che la sottoscrizione dell’atto per cui è causa rientri nei tipici casi … in cui la parte istituzionalmente forte( committente

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dell’animus novandi per assenza della volontà di sosti-

in regime di monopolio) tenti di imporre alla parte contrattualmente debole ( appaltatore che ha come unico
cliente l’appaltante Enel) la sottoscrizione di un atto

3)”error in iudicando” per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
controversia, laddove la Corte di appello aveva ravvisato un collegamento fra la scrittura privata 8.2,91 ed il
diverso, autonomo contratto di appalto tra il Comune
dell’Aquila ed il Di Sante se pure non richiamato in tale scrittura.
Con il ricorso incidentale l’Enel Distribuzione s.p.a.
eccepisce l’inesistenza ovvero la nullità della notifica
del ricorso nei confronti di Enel s.p.a. in quanto eseguita solo nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a. con
la consegna di una sola copia del ricorso, come risultante dalla relata di notifica.
Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 648 c.p.c. nonché dell’art.
2033 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, per avere la Corte di merito riconosciuto, in
favore dell’Enel s.p.a.,gli interessi legali, sulla somma
dovuta in restituzione dal Di Sante,con decorrenza dal
23.3.2002 ( data di notificazione dell’appello) anziché

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che ne comprima i diritti…”;

dalla data del 13.6.1996, corrispondente a quella in cui
l’Enel s.p.a. aveva eseguito il pagamento di cui era
stato disposto la parziale restituzione, omettendo ogni

parte appellante, nelle conclusioni sia di primo( verbale
20.6.1996) che di secondo grado, di liquidazione degli
interessi sugli importi dovuti in restituzione dalla ditta
Di Sante, con decorrenza dalla data del 13.6.1996; peraltro, tale domanda doveva ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo si deduce :
violazione e falsa applicazione del combinato disposto
dell’art. 1227 e 1224 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte territoriale, pur avendo dato atto in sentenza del pagamento, in favore della ditta
Di Sante, in data 13.6.96, della maggior somma di £
484.371.355, aveva omesso di indicare in sentenza la
data di estinzione del debito pecuniario e della contemporanea cessazione dell’obbligazione accessoria inerente al pagamento degli interessi; aveva, infatti, condannato il Di Sante a restituire a Enel s.p.a. la somma pari
1 e quello
alla differenza tra l’importo pagato1&1
corrispondente alla minore somma dovuta dalla stessa

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motivazione sul punto e disattendendo la richiesta di

Enel alla ditta Di Sante.
Va preliminarmente disposta,ai sensi dell’art. 335
c.p.c.,la riunione dei ricorsi idquanto proposti avverso la

nullità della notifica del ricorso è sufficiente rilevare
che il ricorrente ha proposto il ricorso, nei confronti di
Enel Distribuzione s.p.a., in proprio e quale rappresentante di Enel s.p.a., e che, nella sentenza impugnata, si
dà atto che Enel distribuzione s.p.a. ha proposto
l’appello in proprio e nella qualità di procuratrice di
Enel s.p.a. senza che risulti sollevata alcuna eccezione
su tale qualità. Non occorreva, quindi, la notifica anche
nei confronti di Enel s.p.a. e , del resto, la stessa società controricorrente risulta costituita, quale “successore a titolo particolare di Enel s.p.a.
Il ricorso principale è infondato.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la
loro connessione, non sono rapportati alle ragioni della
decisione, posto che la sentenza impugnata non ha in alcun modo qualificato come novativa la scrittura 8.2.1991,
ma ha fondato la decisione sul carattere integrativo di
tale scrittura rispetto al contratto n. 55AMA189, avendo
le parti pattuito, in relazione ai previsti lavori aggiuntivi, di integrare l’elenco prezzi ” con nuovi prezzi, analiticamente indicati nell’allegato “elenco nuovi compen-

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medesima sentenza. Con riferimento all’eccezione di

si”. La Corte territoriale ha dato conto, con valutazione
esente da vizi di illogicità ed errori di diritto, che il Di
Sante non aveva addotto motivi comportanti la nullità di

concluso fra le parti, doveva ritenersi valido ed efficace
fra i contraenti ( pag. 6 sent.imp.).
Del pari infondato è il terzo motivo alla stregua di quanto già osservato con riferimento alla motivazione sul carattere integrativo e non autonomo del contratto aggiuntivo; peraltro, la censura è pure priva di autosufficienza
in quanto non riporta il tenore del primo contratto che si
assume avere carattere autonomo rispetto alla scrittura
privata 8.2.1991.
Passando all’esame del ricorso incidentale, merita accoglimento la prima censura; il giudice di appello non ha,
infatti, tenuto conto che la domanda di restituzione della
somma versata in eccedenza rispetto a quella portata dal
decreto ingiuntivo opposto, è stata espressamente avanzata dall’ ENEL in data 20.6.1996, come risulta dal relativo verbale di udienza. Consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., decidendo nel merito, va statuito che, sulla
somma da restituire all’ENEL, gli interessi legali debbono farsi decorrere da detta data e non da quella successiva del 23.2.2002, come indicata dal giudice di appello.

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detto contratto aggiuntivo che, in quanto liberamente

Peraltro deve rilevarsi che, secondo una recente pronuncia di questa Corte ( Cass. n. 7220/2013), la domanda di
restituzione di una parte della somma compresa nel de-

opposizione al decreto stesso, presenta una propria autonomia rispetto alla richiesta, sia pure implicita, di revoca parziale del decreto stesso, dovendo quest’ultima
domanda rapportarsi alle ragioni su cui l’ingiunto ha
fondato i motivi di opposizione, con la conseguenza che
sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione, ex art. 112
c.p.c., la decisione che, revocato parzialmente il provvedimento monitorio, ordini, in assenza di apposita domanda, la restituzione della somma versata in eccedenza
in forza di esso.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per carenza di un concreto interesse dell’Enel alla
pronuncia sulla data di estinzione del credito residuo del
Di Sante; la sentenza impugnata ha, infatti, stabilito
che sull’importo della somma dovuta al Di Sante stesso,
gli interessi legali decorrono dalla domanda( 7.9.1994,
data della notifica del decreto ingiuntivo) e tale statuizione è rimasta esente da censure sicché deve ritenersi
soddisfatto l’interesse dell’ Enel alla determinazione ed
al computo degli interessi legali su detto importo.
Alla stregua di quanto osservato deve rigettasi il ricor-

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creto ingiuntivo, avanzata nell’ambito del giudizio di

so principale mentre, in accoglimento del primo motivo
del ricorso incidentale, deve disporsi la decorrenza degli interessi legali, sulla somma che il Di Sante deve

inammissibile il secondo motivo del ricorso medesimo.
Le spese del giudizio di legittimità, stante la prevalente
soccombenza del ricorrente principale, vanno poste a carico di quest’ultimo e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti

ricorsi, rigetta il ricorso principale;

accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli interessi
legali sulla somma da restituire all’ENEL dal 20.6.1996
al saldo;
dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale;
condanna il ricorrente

principale al pagamento

delle

spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16.10.2013
Il Presidente est.
il

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DANNA

DEPo
R017″

ATOIN CANCELLEM
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2 Dic,202

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

restituire all’Enel, dal 20.6.1996 al saldo, dichiarato

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