Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2699 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16424-2014 proposto da:

AMA ARTISTICA MARMI ANGLONA SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALPHA CONSULTING SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 356/2012 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,

depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato FOSCHIANI Alessandro, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M.A., Artistica Marmi Anglona srl propone ricorso per cassazione contro Alpha Consulting srl avverso la sentenza del Tribunale di Tempo Pausania 18.10.2012, contro la quale aveva presentato appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari con ordinanza 12.12.2013, pubblicata il 18.12.2013, sul presupposto che non vi era ragionevole probabilità di accoglimento del gravame perchè il Tribunale aveva correttamente osservato che in base al contratto in atti era stato concordato un compenso per la Alpha pari al 5% dell’importo erogato in favore di A.M.A. e pertanto l’accordo includeva la possibilità che la A.M.A ottenesse un finanziamento inferiore.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione a d.i. per l’importo di Euro 48.263,04 concesso a favore di Alpha Consulting.

Ricorre A.M.A con tre motivi, non resiste con controricorso Alpha.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 2967 c.c., R.D. n. 1736 del 1933, art. 58 per avere il giudice erroneamente ritenuto gravare su A.M.A la prova che l’assegno di Euro 12.000 fosse stato emesso e riscosso; 2) violazione degli art. 1199 e 2735 c.c., e art. 116 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2723 e 27245 c.c..

E’ preliminare il rilievo che, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., quando è pronunziata l’inammissibilità dell’appello, avverso la sentenza di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza di inammissibilità.

Quest’ultima, anche per espressa indicazione, della ricorrente è stata pubblicata il 18.12.2013 mentre il ricorso per cassazione è datato 17.6.2014, avviato per la notifica il 18.6.2014.

L’ordinanza prodotta in copia informale per uso ricorso in cassazione, risulta rilasciata il 26.6.2014 senza che si dia prova della data di comunicazione e senza, conseguentemente, provare la tempestività del ricorso (Cass. 25513/16), donde la sua improcedibilità, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese avversarie.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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