Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2699 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16424-2014 proposto da:
AMA ARTISTICA MARMI ANGLONA SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO
10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ALPHA CONSULTING SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 356/2012 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,
depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/10/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato FOSCHIANI Alessandro, difensore del ricorrente che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A.M.A., Artistica Marmi Anglona srl propone ricorso per cassazione contro Alpha Consulting srl avverso la sentenza del Tribunale di Tempo Pausania 18.10.2012, contro la quale aveva presentato appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari con ordinanza 12.12.2013, pubblicata il 18.12.2013, sul presupposto che non vi era ragionevole probabilità di accoglimento del gravame perchè il Tribunale aveva correttamente osservato che in base al contratto in atti era stato concordato un compenso per la Alpha pari al 5% dell’importo erogato in favore di A.M.A. e pertanto l’accordo includeva la possibilità che la A.M.A ottenesse un finanziamento inferiore.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione a d.i. per l’importo di Euro 48.263,04 concesso a favore di Alpha Consulting.
Ricorre A.M.A con tre motivi, non resiste con controricorso Alpha.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 2967 c.c., R.D. n. 1736 del 1933, art. 58 per avere il giudice erroneamente ritenuto gravare su A.M.A la prova che l’assegno di Euro 12.000 fosse stato emesso e riscosso; 2) violazione degli art. 1199 e 2735 c.c., e art. 116 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2723 e 27245 c.c..
E’ preliminare il rilievo che, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., quando è pronunziata l’inammissibilità dell’appello, avverso la sentenza di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza di inammissibilità.
Quest’ultima, anche per espressa indicazione, della ricorrente è stata pubblicata il 18.12.2013 mentre il ricorso per cassazione è datato 17.6.2014, avviato per la notifica il 18.6.2014.
L’ordinanza prodotta in copia informale per uso ricorso in cassazione, risulta rilasciata il 26.6.2014 senza che si dia prova della data di comunicazione e senza, conseguentemente, provare la tempestività del ricorso (Cass. 25513/16), donde la sua improcedibilità, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese avversarie.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019