Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2699 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 04/02/2021), n.2699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33921-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI Como, depositata il

31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

A.S., cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto in data 3/9/2019 con il quale il Prefetto di Como ne ha disposto l’espulsione amministrativa, sul presupposto della irregolarità della relativa presenza sul terreno italiano;

a sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente ha contestato il provvedimento di espulsione, deducendo taluni vizi di notifica del provvedimento con il quale la Commissione territoriale competente aveva dichiarato inammissibile la relativa domanda reiterata di protezione internazionale;

con ordinanza resa in data 31/10/2019, il giudice di pace di Como ha rigettato il ricorso di A.S., tenuto conto: 1) dell’effettiva irregolarità della presenza dell’istante sul territorio italiano, in assenza di alcun valido permesso di soggiorno; 2) della irrilevanza, in sede di impugnazione del provvedimento di espulsione, della questione concernente l’invalidità della notificazione del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Commissione territoriale competente a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da A.S. con ricorso fondato su tre motivi;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice di pace omesso di affrontare la questione della inesistenza della notificazione relativa al provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale avanzata dall’istante;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice di pace omesso di rilevare la circostanza per cui, in mancanza di alcuna valida notificazione dell’esito della domanda di protezione internazionale inoltrato alla Commissione territoriale competente, i termini processuali per la relativa impugnazione devono ritenersi ancora pendenti, con la conseguente sospensione ex lege della esecutività del provvedimento di espulsione; e per avere inoltre omesso di rilevare la violazione delle norme che stabiliscono il divieto di espulsione delle persone che, ove rimpatriate, sarebbero destinate a divenire oggetto di trattamenti inumani o degradanti;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice di pace trascurato il rispetto del principio in forza del quale, nelle more del procedimento amministrativo e/o giurisdizionale avente a oggetto l’impugnativa del provvedimento emesso sulla domanda di protezione internazionale, è vietata l’espulsione dello straniero interessato;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

devono essere preliminarmente disattese le censure avanzate dal ricorrente (con il primo, il terzo e, parzialmente, con il secondo motivo) in ordine alla pretesa omessa pronuncia, da parte del giudice a quo, sulla questione avente a oggetto la contestata invalidità/inesistenza della notificazione relativa al provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante (con il conseguente asserito mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della sospensione della potestà di espulsione dell’autorità amministrativa);

sul punto, varrà evidenziare come il giudice di pace si sia espressamente pronunciato sull’indicata questione, evidenziando con chiarezza l’irrilevanza, in sede di impugnazione del provvedimento di espulsione, della questione concernente l’invalidità della notificazione del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Commissione territoriale competente a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale;

osserva, pertanto, il Collegio come il ricorrente abbia prospettato le censure in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

al riguardo, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

nella specie, avendo il giudice di pace disatteso la domanda dell’odierno ricorrente sul presupposto della l’irrilevanza, in sede di impugnazione del provvedimento di espulsione, della questione concernente l’invalidità della notificazione del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Commissione territoriale competente a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale, l’odierna censura della ricorrente, nel porre la questione della (pretesa) omessa pronuncia, da parte del giudice a quo, sulla questione avente a oggetto la contestata invalidità/inesistenza della notificazione relativa al provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante (con il conseguente asserito mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della sospensione della potestà di espulsione dell’autorità amministrativa), dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

è appena il caso di rilevare, peraltro, la piena correttezza della decisione sul punto assunta dal giudice a quo, attesa l’inerenza dell’odierno procedimento alla mera verifica della legittimità del provvedimento di espulsione, rispetto al quale ogni questione concernente gli eventuali vizi del procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale chiede di essere risolta all’interno del relativo procedimento, nè avendo, peraltro, l’odierno ricorrente, dedotto (o comprovato) l’avvenuta impugnazione (sia pure tardiva), dinanzi al giudice competente, del provvedimento della Commissione territoriale competente dichiarativo dell’inammissibilità della propria domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale;

quanto, infine, alla questione (parzialmente trattata nel secondo motivo) concernente il preteso omesso rilievo della violazione delle norme che stabiliscono il divieto di espulsione delle persone che, ove rimpatriate, sarebbero destinate a divenire oggetto di trattamenti inumani o degradanti, osserva il Collegio come la censura così articolata (peraltro, in nessun modo suffragata o confortata da adeguate allegazioni e produzioni) non compaia tra le ragioni di impugnazione contenute nel ricorso originariamente proposto dinanzi al giudice di pace di Como (e ritualmente allegato in questa sede), con la conseguente improponibilità di un motivo di impugnazione non tempestivamente proposto dinanzi al giudice competente nei termini previsti dalla legge e inammissibilmente avanzato per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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