Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2699 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13623-2014 proposto da:

C.F.S., in qualità di erede di C.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO CESTER giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., S.C., C.A., L.R.,

T.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PACUVIO, 34,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, rappresentate e

difese dall’avvocato GIORGIO GRASSELLI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1769/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato CARLO CESTER;

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel 1998 C.V. agiva in giudizio nei confronti delle eredi della sorella P., chiedendo il rimborso delle spese sostenute durante la vita di questa per il mantenimento della sorella e per provvedere a varie esigenze della sorella P. e di altre due sorelle premorte. Per il periodo dal 1932 fino al 1985 chiedeva che esse fossero condannate al pagamento di una somma sulla base di un riconoscimento di debito del 1985 rilasciato in suo favore dalla sorella C.M., nella qualità di procuratrice generale di P.; per il periodo dal (OMISSIS) alla morte della sorella P., avvenuta nel (OMISSIS), chiedeva il pagamento di un’altra somma, sulla base di numerose ricevute e documenti giustificativi delle varie spese sostenute in luogo della sorella e in suo favore sulla base di una procura del (OMISSIS) che ne faceva il suo procuratore generale insieme alla sorella M..

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Venezia rigettavano la domanda.

Il primo giudicava invalida la ricognizione di debito sottoscritta da C.P.M. per conto di C.P., sulla base di una procura generale che non prevedeva tale potere e per conseguire un risultato sostanzialmente equivalente ad un patto successorio, vietato, e riteneva poi, quanto al periodo successivo, che mancasse la prova di un accordo tra i fratelli configurabile come mutuo di mantenimento con obbligo di restituzione, nonchè che mancasse la prova che i pagamenti, indubbiamente sostenuti dal C. sulla base delle ricevute prodotte in giudizio, fossero stati fatti con denaro proprio e non con denaro della sorella, che pure disponeva di una certa liquidità alla quale il C.V. aveva accesso.

La corte d’appello confermava sostanzialmente l’impianto motivazionale della sentenza di prime cure, ponendo in rilievo che il ricorrente non avesse fornito la prova del titolo su cui fondare la propria pretesa restitutoria, ed in particolare dell’esistenza di un accordo di mutuo di mantenimento con obbligo di restituzione.

Aggiungeva poi che alla ricognizione di debito era pur sempre da attribuire valore ricognitivo di un preesistente rapporto sottostante, dal quale non si poteva prescindere, aggiungendo che la dichiarazione unilaterale con la quale ci si riconosca debitori ha effetto solo se rimessa direttamente dall’obbligato al creditore e non se, come nella specie, avvenuta per interposta persona.

C.F.S., erede di C.V., propone tempestivo ricorso per cassazione articolato in nove motivi e illustrato da memoria nei confronti di A. e C.G., T.F., S.C. e L.R. per la cassazione della sentenza n. 1769/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 21 agosto 2013, notificata il 12 marzo 2014.

Resistono le intimate con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1334, 1362, 1363, 1365, 1366, 1324, art. 12 preleggi, artt. 1387, 1388, 1708, 2697 e 2034 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 132 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non avendo la corte motivato sulla esorbitanza della ricognizione di debito dalla procura e non avendo provveduto ad esaminare direttamente la procura stessa.

All’interno del primo motivo la ricorrente trascrive il riconoscimento di debito rilasciato dall’altra procuratrice generale, C.M., in favore del fratello C.V. e contesta in diritto la fondatezza dell’affermazione della corte d’appello secondo la quale il riconoscimento di debito sarebbe privo di efficacia se effettuato non dal debitore direttamente ma per interposta persona.

Il motivo è fondato.

L’affermazione della corte d’appello si fonda sul richiamo ad alcune sentenze di questa Corte (Cass. n. 2104 del 2012, Cass. n. 23803 del 2006), che fanno però riferimento al diverso caso in cui un soggetto si riconosca debitore di una determinata persona nelle sue dichiarazioni rese o comunicazioni indirizzate ad un terzo, e negano che tale affermazione possa essere intesa come esprimente una positiva volontà di riconoscere l’esistenza di un proprio debito ed impegnarsi per estinguerlo, perchè solo le dichiarazioni con le quali ci si impegna direttamente verso il debitore possono avere questa valenza.

Ma i precedenti citati non si attagliano al caso di specie, in cui il riconoscimento di debito è stato rivolto direttamente verso il creditore, C.V., dalla rappresentante della debitrice. Nulla impedisce che il rappresentante, purchè nell’ambito dei poteri conferiti con la procura – accertamento in fatto di competenza del giudice di merito – rilasci al creditore, in nome e per conto della rappresentata, un riconoscimento di debito, non essendo questo certo un atto personalissimo ed essendo direttamente indirizzato dal debitore (per il tramite del suo procuratore) al creditore.

All’interno del primo motivo la ricorrente introduce poi una censura che sviluppa specificamente con il secondo motivo: lamenta la violazione delle regole sulla interpretazione degli atti, laddove la corte ha ritenuto che il riconoscimento effettuato esorbitasse dai limiti della procura conferita dalla defunta P. a C.M..

La critica è rivolta correttamente avverso l’utilizzo fatto da parte della corte d’appello dei criteri di interpretazione e in particolare del criterio della interpretazione letterale e secondo la volontà della parte; la ricorrente sostiene che, attraverso l’elencazione di una serie non tassativa ma esemplificativa e amplissima di poteri conferiti alla procuratrice, P. intendesse conferire alla sorella un mandato generale, ovvero ogni potere in merito alla gestione del suo patrimonio, in particolare espressamente precisando che la procuratrice avrebbe potuto ratificare l’operato del gestore d’affari.

L’accoglimento del primo motivo e la conseguente affermazione della idoneità a costituire riconoscimento di debito della dichiarazione rilasciata dalla procuratrice speciale del debitore al creditore devolve alla corte di merito l’accertamento in fatto se tale potere rientrasse negli ampi limiti della procura rilasciata da P. a C.M..

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 99 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ovvero la non conformità tra chiesto e pronunciato e con il quarto motivo si introduce anche l’inesistenza della motivazione, sul medesimo punto.

La ricorrente si duole che la corte abbia mal interpretato le argomentazioni di C.V., ricostruendo il titolo sul quale egli fondava la sua pretesa in termini di mutuo di mantenimento – ritenuto non provato – in tal modo sostanzialmente non esaminando la domanda effettivamente posta dall’attore, che era di condanna alla restituzione delle somme versate nei confronti delle eredi di C.P., in conformità alla ricognizione di debito e promessa di pagamento, per i pagamenti effettuati prima del (OMISSIS), e di restituzione di quanto pagato in esecuzione del mandato ricevuto, sulla base dei documenti giustificativi della spesa, per il periodo successivo. Il fraintendimento sulla causa petendi avrebbe portato ad una omessa pronuncia sulla domanda effettivamente proposta, senza dar conto della configurabilità o meno del rapporto di mandato, allegato dall’originario attore.

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono.

La corte d’appello, nella sua alquanto frettolosa motivazione, non tiene affatto conto del fatto che l’attore ha formulato, e ripropone in appello, domande diverse in relazioni ai due diversi e successivi periodi del tempo in cui assume di aver provveduto economicamente alle esigenze della sorella, sulla base di causali giuridicamente diverse, a fondamento del suo diritto alla restituzione. La corte territoriale, non tenendo conto di questa scansione temporale, che non è fine a se stessa ma strumentale alla ricostruzione giuridica dell’attore e alla formulazione delle sue domande, considera unitariamente il periodo in cui V. ebbe a provvedere alle esigenze di P. e rigetta la domanda sulla base della errata affermazione – come si è detto a proposito del primo motivo – secondo la quale il riconoscimento di debito reso per interposta persona non avrebbe alcun valore. Fornisce una diversa ricostruzione in diritto dei rapporti tra V. e la defunta sorella P. (in termini di mutuo di mantenimento, in cui il C.V. non avrebbe provato l’assunzione di un impegno di restituzione da parte di P.), in tal modo non rispondendo sostanzialmente alla domanda dell’attore in riferimento al secondo periodo, ovvero senza spiegare per quale motivo non ha ritenuto di accedere alla sua ricostruzione in termini di rapporto di mandato per il secondo periodo.

Con il quinto motivo, denunciando la violazione di numerose norme in materia di mandato e di rappresentanza, la ricorrente evidenzia che ha errato la corte territoriale nel ritenere che incombesse sull’attore l’onere di provare un impegno della sorella alla restituzione, in quanto, in caso di rilascio di procura e di attività svolta, nell’ambito della procura, in esecuzione del mandato sottostante, il titolo restitutorio esisteva già ed era nella legge, ovvero nell’art. 1720 c.c., che impone al mandante di tenere indenne il mandatario delle spese sostenute in esecuzione del mandato.

Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 1387, 1388, 1708 e 2033 c.c., nonchè dell’art. 12 preleggi.

All’interno di questo motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che per entrambi i periodi, gravasse su Vittorio l’onere di provare l’appartenenza a sè, e non alla sorella, del danaro col quale aveva indubitatamente provveduto a pagare le spese necessarie per tutte le esigenze di vita di P..

Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 affermando che sia errata, ed anche contraddittoria, la motivazione laddove sostiene che l’attore non avrebbe specificamente confutato la sentenza del tribunale nel punto in cui essa afferma che V. non avrebbe provato l’appartenenza a sè del denaro speso per la sorella P.. I predetti motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi precedenti, nel senso che, cassata la decisione impugnata, eliminato l’errore di diritto denunciato con il primo motivo, la corte territoriale in sede di rinvio dovrà riprendere in esame quanto al primo periodo il riconoscimento di debito in quanto la dichiarazione proveniente dalla procuratrice era astrattamente idonea a svolgere questa funzione, per accertare se essa rientrasse o meno nei margini della procura, e dovrà riprendere in considerazione il rapporto tra V. e C.P. in riferimento al secondo periodo, post (OMISSIS), per verificare se esso sia riconducibile all’esecuzione di un mandato, nel qual caso alla fattispecie sarebbero applicabili gli artt. 1719 e 1720 c.c., che prevedono l’obbligo del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’espletamento del suo incarico, e l’obbligo di rimborsargli le anticipazioni sostenute. La ripartizione dell’onere probatorio sulla provenienza del denaro con il quale si è provveduto a soddisfare le esigenze di P. è conseguente alla ricostruzione o meno dei rapporti tra le parti in termini di mandato e quindi alle conclusioni cui perverrà la corte d’appello a seguito del suo nuovo accertamento in fatto: ove ritenesse che V. abbia operato, dal (OMISSIS) in poi, quale mandatario della sorella, a fronte della documentazione delle spese effettivamente sostenute da questi fornita e nei limiti di esse, dovrà essere chi risponde per l’obbligazione di restituzione del mandante a dover dimostrare che in realtà il mandatario abbia direttamente pagato con fondi della sorella ai quali aveva libero accesso e in che limiti. Diversamente opererà la ripartizione dell’onere probatorio se il rapporto dovesse essere diversamente qualificato.

Con l’ottavo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio idonei a vanificare l’esistenza stessa della motivazione, della erronea qualificazione dei rapporti tra le parti, in relazione al secondo periodo preso in considerazione, in termini di contratto di mutuo di mantenimento, in quanto frutto della omessa considerazione di due fatti storici fondamentali: l’effettuazione dei vari pagamenti in conformità ai poteri conferiti dalla procura rilasciata nel (OMISSIS), ed il rapporto di mandato sottostante, dalla quale deriva l’obbligo di restituzione in capo alla mandante.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento degli altri sotto il profilo della violazione di legge. Anche con il nono ed ultimo motivo si denuncia sotto il profilo residuale del vizio di motivazione, nella ristretta attuale accezione, l’omesso esame di alcuni fatti decisivi che, se adeguatamente esaminati, avrebbero escluso la possibilità per la corte di asserire che non fosse provato che le spese di P. fossero state finanziate con denaro di V.: la ricorrente fa diretto riferimento ad accertamenti in fatto (la consistenza degli immobili di P. e le sue entrate mensili), ricavandone per differenza negativa che esse non fossero assolutamente da sole sufficienti a sostenerne il tenore di vita della defunta, e che fu concordemente deciso dai due fratelli, entrambi procuratori di P., V. e M., di non vendere tutti gli immobili di proprietà della sorella, ma di conservarne alcuni affrontando le altre spese con il patrimonio di V., salvo naturalmente l’obbligo di restituzione.

Il motivo, che in sè considerato sarebbe inammissibile perchè vorrebbe indurre la Corte ad una nuova valutazione in fatto e si fonda sulla riproduzione di ricevute ed altri documenti prodotti nel giudizio di merito e certo non esaminabili in questa sede, è anch’esso assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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