Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26989 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 27/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 26989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22326/2014 proposto da:

G.D., nella qualità di amministratore unico della

TURISTICA SERINESE S.R.L., domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/11/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Anna Maria Vittoria VECCHIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’ammissibilità del ricorso ex

art. 111 Cost., e il rigetto del medesimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dalla Turistica Serinese s.r.l. avverso il decreto con cui il Tribunale di Avellino aveva negato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, stipulato dalla società con i propri creditori. Ha accertato, infatti, che l’accordo non raggiungeva la soglia minima del 60 % dei crediti, illegittimamente calcolata dalla società debitrice escludendo del tutto quelli, di importo assai rilevante, della Banca della Campania s.p.a., che erano stati “contestati in maniera del tutto o in parte non convincente”.

La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione ribadendo le contestazioni nei confronti dei crediti della Banca della Campania – oppostasi all’omologazione – e la conseguente irrilevanza dei medesimi, a suo avviso, a fini del calcolo della percentuale.

Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite su ordinanza interlocutoria 20 aprile 2016, n. 7958 della Prima Sezione, che ha rilevato la necessità di risolvere una questione di massima di particolare importanza “occorrendo chiarire l’oggettiva impugnabilità del provvedimento in esame prima ancora di esaminare la questione (rilevabile d’ufficio) dell’integrità del contraddittorio, essendo stato notificato il ricorso soltanto al pubblico ministero”, anche a seguito dell’ordinanza interlocutoria 23 febbraio 2016, n. 3472 della medesima Prima Sezione, con cui è stata sollecitata, nell’analoga materia del concordato preventivo, una pronuncia chiarificatrice e “una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui alla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180, in relazione alle diverse fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nell’ipotesi di giudizio di omologazione riguardante, come nella specie, un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, e nell’ipotesi di giudizio di omologazione riguardante un concordato preventivo, ai sensi degli artt. 160 e ss. della stessa legge, la questione dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il provvedimento negativo che lo conclude in sede di reclamo, presenta evidenti tratti di analogia. E’ dunque opportuno, anche per il necessario inquadramento sistematico della questione stessa, accogliere la sollecitazione dell’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione ad affrontarla anzitutto con riferimento all’istituto – più rilevante e più ampiamente disciplinato – del concordato preventivo, estendendo altresì l’indagine a tutte le ipotesi di provvedimento negativo sull’esito della procedura di concordato: non soltanto, dunque, il diniego dell’omologazione ai sensi della L. Fall., art. 180, ma altresì la declaratoria d’inammissibilità ai sensi dell’art. 162, comma 2, e la revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173.

Verranno qui riproposte, peraltro, le medesime considerazioni svolte nella sentenza relativa al ricorso iscritto al n. 11574/2016 R.G., chiamato alla medesima udienza davanti a queste Sezioni Unite a seguito della ulteriore ordinanza interlocutoria, già menzionata, n. 3472/2016 della Prima Sezione.

1.1. – La questione, quanto appunto al concordato preventivo, si pone non di rado in concreto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle procedure concorsuali con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Essendosi eliminato il potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento, nonchè la identità del presupposto oggettivo (lo stato d’insolvenza) di quest’ultimo e del concordato preventivo (potendo il concordato basarsi anche sul mero stato di crisi dell’impresa), è infatti oggi non infrequente che all’esito negativo della procedura di concordato (per inammissibilità della proposta, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, eventualmente in connessione con la mancata approvazione ai sensi l’art. 179, comma 1; per revoca dell’ammissione, ai sensi dell’art. 173; per diniego dell’omologazione, ai sensi dell’art. 180) non consegua altresì la dichiarazione di fallimento del debitore mancando, appunto, l’istanza di un creditore o la richiesta del pubblico ministero o il presupposto dello stato d’insolvenza.

Nel vigore della vecchia disciplina la questione dell’autonoma impugnabilità del provvedimento negativo sul concordato non si poneva se non nei casi, invero marginali, di declaratoria dell’inammissibilità della proposta di concordato per ragioni – quali il difetto del presupposto soggettivo della specifica qualifica imprenditoriale del debitore, o del presupposto oggettivo dello stato d’insolvenza – implicanti l’impossibilità della dichiarazione di fallimento, che perciò non conseguiva al decreto di inammissibilità del concordato. In tali casi si sosteneva, peraltro, l’impugnabilità del decreto con il ricorso straordinario per cassazione, sull’assunto che, incidendo sul diritto soggettivo del proponente al rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge per l’ammissione alla procedura, esso aveva carattere decisorio (cfr. Cass. Sez. Prima 10808/1999, successivamente ripresa da Sez. Un. 9743/2008 pronunciata su questione di giurisdizione); in tutti gli altri casi, invece, essendo dichiarato il fallimento, l’impugnazione andava rivolta avverso la sentenza dichiarativa (e di regola consisteva nell’opposizione ai sensi della L. Fall., art. 18, salvo il caso della dichiarazione di fallimento conseguente al diniego di omologazione del concordato, ritenuta appellabile) e con essa potevano farsi valere anche i vizi della procedura concordataria e del relativo esito negativo.

1.2. – Anche secondo l’attuale disciplina delle procedure concorsuali introdotta dalle novelle del 2006 e 2007, peraltro, allorchè alla declaratoria d’inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista – il reclamo alla corte d’appello – è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione del fallimento che il provvedimento negativo sul concordato, come espressamente previsto dalla L. Fall., art. 162, u.c., e art. 183, u.c., e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione del fallimento, ai sensi dell’art. 173, comma 2 (su cui cfr. Cass. Sez. Prima 13817/2011).

Avverso la decisione della corte d’appello sul reclamo è ovviamente ammesso il ricorso per cassazione.

1.3. – Le certezze scemano, invece, tra gli interpreti, allorchè il provvedimento negativo sul concordato non sia seguito dalla dichiarazione di fallimento del debitore, sorgendo in tal caso il dubbio se la prevista forma del decreto comporti o meno, nel silenzio della legge, la non assoggettabilità del provvedimento a ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Non mancano, in verità, precedenti di questa Corte, come le sentenze 21860/2010, 21901/2013, 2326/2014 e 14447/2014 della Prima Sezione, in cui si è ammesso, senza però specifica motivazione, il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto d’inammissibilità della proposta di concordato adottato dal tribunale ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2.

In altre occasioni, peraltro, si è ritenuto, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale manifestatosi con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2006, espresso dalle richiamate Cass. Sez. Prima 10808/1999 e Sez. Un. 9743/2008, che il ricorso straordinario avverso il decreto negativo sulla domanda di concordato preventivo sia di regola inammissibile, salvo che il decreto si basi su ragioni che escludono la conseguente dichiarazione del fallimento per difetto dei relativi presupposti soggettivi od oggettivi (Cass. Sez. Prima 3452/2015, relativa a decreto della corte d’appello di annullamento, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 183, dell’omologazione del concordato disposta dal tribunale; Cass. Sez. Sesta 653/2016, relativa a diniego di omologazione; cfr. anche Cass. Sez. Prima 9998/2014, relativa a decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi della L. Fall., art. 173, in fattispecie nella quale il fallimento era stato dichiarato, ma in data successiva al ricorso per cassazione).

2. – Poichè si discute dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., occorre tener conto della giurisprudenza di questa Corte su tale istituto, la quale, com’è noto, ammette il rimedio in questione avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino tuttavia i requisiti della decisorietà e della definitività.

Il significato di tali requisiti – in particolare del primo – si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, allora comma secondo, Cost., con la sentenza 2953/1953 di queste Sezioni Unite) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” (così, nitidamente, tra le altre, Cass. Sez. Prima 824/1971, in motivazione).

La decisorietà, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere”: cfr., per tutte, Cass. Sez. Prima 10254/1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo.

Affinchè, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto a un diverso mezzo d’impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto tale mezzo – appello, reclamo o quant’altro – sicchè il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito. In ciò consiste il requisito della definitività.

Su tali principi – si ripete – vi è sostanziale continuità giurisprudenziale (al di là di differenze, più che altro terminologiche, allorchè si inserisce l’attitudine al giudicato nel requisito della definitività, intesa come immodificabilità del provvedimento, piuttosto che nel requisito della decisorietà), attestata da ultimo da un precedente di queste Sezioni Unite, la sentenza 1914/2016, in cui si ribadisce che “un provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio – requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. – quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonchè della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.” e si aggiunge che “se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perchè, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza” (richiamando sul punto i precedenti delle medesime Sezioni Unite nn. 3073 e 11026 del 2003) e che quando “si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria” si realizza “il presupposto della “definitività” (intesa come non modificabilità) in relazione al rimedio straordinario previsto dall’art. 111 Cost.”.

3. – Sulla base di tali premesse è possibile rispondere alle questioni poste dall’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione.

3.1. – Se un provvedimento con forma diversa dalla sentenza è soggetto a ricorso straordinario per cassazione esclusivamente allorchè è decisorio e definitivo, nel senso sopra indicato, deve concludersi che avverso il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, non è dato tale rimedio, perchè il decreto, pur presentando indubbiamente il carattere della definitività – in quanto espressamente dichiarato “non soggetto a reclamo” (L. Fall., art. 162, comma 2cit.) – non presenta anche il carattere della decisorietà.

Esso, infatti, viene emesso dal tribunale a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, nonchè all’esito di un procedimento che non prevede alcun contraddittorio, bensì la sola audizione del debitore (“sentito il debitore”, recita il più volte richiamato art. 162, comma 2). Che i creditori siano o meno favorevoli alla proposta di concordato presentata dal debitore è del tutto irrilevante: il tribunale deve provvedere comunque, d’ufficio, a tutela di un interesse più generale, che prescinde dall’interesse individuale di ciascun creditore.

Mancando addirittura una controversia – o, meglio, non rilevando comunque la sua eventuale sussistenza – non può affermarsi che il decreto “decida” su diritti soggettivi di parti contrapposte e sia destinato al giudicato.

3.1.1. – Che il carattere contenzioso del procedimento sia determinate, del resto, trova conferma nella difficoltà di soluzione del problema della legittimazione passiva all’ipotetico ricorso per cassazione.

Nella pratica, in mancanza di altri contraddittori, si suole notificare il ricorso al pubblico ministero (così è avvenuto, per esempio, in quasi tutti i precedenti, sopra richiamati, in cui il ricorso è stato ritenuto ammissibile nel vigore della disciplina successiva alla riforma). Sennonchè riconoscere la legittimazione passiva del pubblico ministero contrasta con l’insuperabile rilievo che questa sussiste solo allorchè il pubblico ministero sia titolare del potere d’impugnazione, trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque tale potere sia previsto ai sensi dell’art. 72 c.p.c.: il che sicuramente non si verifica a proposito della partecipazione del pubblico ministero alla procedura di concordato preventivo (cfr. in proposito, per tutte, le stesse Cass. Sez. Un. 9743/2008 e Sez. Prima 10808/1999, citt.).

3.2. – A conclusioni opposte occorre invece pervenire a proposito del decreto conclusivo del giudizio di omologazione, che si apre all’esito dell’approvazione della proposta di concordato da parte della maggioranza dei creditori.

Qui la struttura del procedimento è chiaramente contenziosa e comprende il contraddittorio tra parti contrapposte. La L. Fall., art. 180, prevede infatti la fissazione di un’udienza “per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale”, con provvedimento che va non soltanto pubblicato a norma dell’art. 17, ma altresì “notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti”, i quali (nonchè “qualsiasi interessato”) “devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata” e possono proporre opposizioni.

Il decreto del tribunale che conclude il procedimento è perciò idoneo al giudicato ed è decisorio, sia che abbia contenuto positivo – l’omologazione del concordato – sia che abbia contenuto negativo – il diniego di omologazione.

Ciò che ne impedisce l’impugnabilità con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è, però, il difetto del requisito della definitività, nel senso sopra accolto di non soggezione a rimedi diversi da tale ricorso. Il decreto del tribunale, infatti, è reclamabile alla corte d’appello ai sensi della L. Fall., art. 183. Sarà perciò il provvedimento emesso da quest’ultima all’esito del giudizio sul reclamo che, condividendo il carattere decisorio del provvedimento impugnato e non essendo a sua volta altrimenti impugnabile, potrà essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione pur non avendo forma di sentenza.

Nell’analogo istituto dell’omologazione del concordato fallimentare, del resto, la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d’appello che conclude il giudizio di reclamo avverso il decreto del tribunale è espressamente prevista dalla legge (L. Fall., art. 131, u.c.).

3.3. – Un discorso più articolato merita l’ultima ipotesi di provvedimento negativo del tribunale sulla domanda di concordato preventivo, quella della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 173.

La revoca è preceduta da un procedimento, che il tribunale “apre d’ufficio (…) dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori” (art. 173, comma 1). Il procedimento “si svolge nelle forme di cui all’art. 15” e all’esito “il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’art. 18”.

Il procedimento, dunque, può avere carattere contenzioso, dovendosi svolgere nelle forme di cui alla L. Fall., art. 15, ma solo allorchè siano state presentate (eventualmente all’esito della comunicazione di cui all’art. 173, comma 1) istanze di fallimento. Infatti il contraddittorio ai sensi dell’art. 15, cui rinvia l’art. 173, si instaura tra “il debitore ed i creditori istanti per il fallimento” (art. 15, comma 2), dunque il rinvio non opera allorchè manchino i secondi. In tal caso il procedimento si conclude, mancando un’istanza di fallimento, con il mero provvedimento di revoca (o diniego della revoca), non decisorio e dunque non soggetto a ricorso per cassazione già per tale ragione, quale che sia la risposta da dare al quesito, pure postosi in dottrina, circa la sua reclamabilità alla corte d’appello (per la risposta negativa v. peraltro Cass. Sez. Prima 9998/2014, cit.).

3.4. – Non è forse inutile aggiungere che la ritenuta esclusione del rimedio del ricorso per cassazione avverso i decreti di cui all’art. 162, comma 2, e alla L. Fall., art. 173, non comporta il rischio che la funzione nomofilattica del giudice di legittimità non abbia modo di esprimersi con riguardo agli istituti della inammissibilità della proposta di concordato e della revoca dell’ammissione alla procedura: essa, invero, trova comunque spazio allorchè – come avviene normalmente – alle decisioni di inammissibilità o revoca consegua la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, impugnabile, come si è visto, anche per motivi di censura relativi a tali decisioni presupposte, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. Nè è compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, garantiti in ogni caso dall’intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità; ferma rimanendo la riproponibiltà della domanda di concordato non essendosi prodotto alcun giudicato contrario.

4. – Quanto osservato sin qui a proposito del concordato preventivo agevola la soluzione della questione, oggetto specifico del presente giudizio, dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della L. Fall., art. 182 bis.

Giova premettere che, per quanto il provvedimento qui impugnato sia espressamente denominato “sentenza” dalla Corte d’appello di Napoli, in realtà la forma corretta dello stesso sarebbe dovuta essere il decreto. L’art. 182 bis, comma 5, infatti, prevede che “il decreto del tribunale è reclamabile alla corte d’appello ai sensi dell’art. 183, in quanto applicabile”. E il provvedimento emesso dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 183, comma 1 (l’unico qui applicabile, riguardando il comma 2, l’ipotesi di dichiarazione del fallimento), ha appunto la forma del decreto, come si ricava da considerazioni sistematiche – avendo tale forma il provvedimento del tribunale – e dall’analogia con quanto dispone il penultimo comma dell’art. 131 a proposito del reclamo in materia di omologazione del concordato fallimentare.

Quale che sia, comunque, la forma rituale del provvedimento in questione, può affermarsi – alla luce delle considerazioni sopra svolte a proposito del concordato preventivo – che si tratta di provvedimento decisorio, tale essendo la natura del provvedimento reclamato, emesso dal tribunale all’esito di un procedimento destinato a produrre il giudicato sull’omologazione (o non omologazione) dell’accordo e che ha perciò struttura contenziosa. E’ infatti previsto, all’art. 182 bis, comma 4, che “entro trenta giorni dalla pubblicazione” dell’accordo nel registro delle imprese “i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione”; dopo di che “il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato”.

Il decreto del tribunale, pur essendo decisorio, non è soggetto a ricorso per cassazione essendo, come si è visto, reclamabile alla corte d’appello; al ricorso per cassazione è quindi soggetto il provvedimento di quest’ultima sul reclamo.

Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L. Fall., art. 182 bis, comma 5, provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d’impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

5. – Il ricorso proposto dalla Turistica Serinese s.r.l. avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli sarebbe dunque ammissibile sotto i profili sin qui esaminati; sennonchè esso presenta ulteriori problemi di ammissibilità sotto il profilo dell’instaurazione del contraddittorio.

Il ricorso è stato notificato, infatti, oltre che alla Corte d’appello di Napoli, ovviamente non legittimata essendo il giudice della causa, al solo Procuratore Generale presso detta Corte, che non è legittimo contraddittore, per quanto osservato sopra al p. 3.1.1, non essendo titolare del potere d’impugnazione e non essendo, anzi, la partecipazione del pubblico ministero neppure prevista dalla disciplina speciale sul procedimento di ristrutturazione dei debiti.

I legittimi contraddittori del debitore ricorrente vanno individuati, invece, nei soggetti ammessi a partecipare al giudizio di merito e ad opporsi eventualmente all’omologazione, e dunque nei creditori “per titolo e causa anteriore” alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese (ai quali l’art. 182 bis, comma 5, riferisce gli effetti dell’accordo stesso), nonchè negli “altri interessati” che abbiano proposto opposizione.

Va pertanto enunciato l’ulteriore, seguente principio di diritto: in caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d’appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L. Fall., art. 182 bis, comma 5, nega l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d’impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonchè agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.

6. – Poichè il ricorso della Turistica Serinese, come si è anticipato, non è stato notificato ad alcuno di tali soggetti legittimati, va dichiarato inammissibile.

In mancanza di parti controricorrenti non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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