Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26989 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1551/2016 proposto da:

C.A., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

ACONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MODESTINO ACONE, e

PASQUALE ACONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.A., G.G., in qualità di eredi legittimi

di M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 59, rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMO GIULIO

SANDULLI, e GIULIA RACHELE SANDULLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

V.B., MA.CA., MA.EL.AN.,

F.G., M.A., M.M.A.,

CO.AN., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2722/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18.12.1984, Mo.Am. in proprio e quale procuratore di M.A.R., V.B., Ma.Ca. e Ma.An. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino Ci.An. e C.G., esponendo di essere comproprietari di un fondo sito in (OMISSIS), pervenuto per successione da G.C., condotto in affitto fino al 1978 da Ci.Gi. e, a seguito della su morte dagli eredi. In data 03.10.1984, era stato concluso con M.G. un preliminare di vendita in cui si era stabilito che l’atto pubblico sarebbe stato rogato entro il mese di gennaio 1985. In data 14.11.1984, Ci.An. fu Gi. donava al figlio C.G. il medesimo terreno, dichiarando di esserne divenuto proprietario per usucapione.

Tanto premesso, gli attori avevano chiesto che venisse dichiarata la nullità del menzionato atto di donazione con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.

Si costituivano Ci.An. e C.G., i quali eccepivano di aver esercitato il pacifico ed incontrastato possesso della zona di terreno in questione sin dall’epoca successiva al terremoto del 1930, per cui la domanda attorea doveva essere disattesa in quanto infondata.

Con autonomo atto di citazione, Mo.Am. in proprio e quale procuratore di M.A.R., V.B., Ma.Ca. e Ma.An. nonchè D.L.G., quale procuratore speciale di A.B., G.G., G. Luigi, G. Pasquale e G.M., quali eredi di Ge.Gi., introducevano un ulteriore giudizio nei confronti del solo C.G., agendo in rivendica con riferimento all’area in questione, evidenziando che il loro diritto di proprietà piena era provato per titoli ed attraverso il possesso da essi da sempre esercitato a mezzo dell’affittuario Ci.Gi. e dei suoi eredi.

In entrambi i giudizi interveniva volontariamente M.G., che, in qualità di promissaria acquirente del terreno, con scrittura privata del 03.10.1984, aderiva alle domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale finchè venisse emessa ex art. 2932 c.c., la sentenza produttiva degli effetti del contratto di compravendita ancora non concluso, ovvero, in via subordinata, si dichiarasse che era già intervenuto l’acquisto da parte sua in via definitiva del bene in forza della menzionata scrittura privata del 1984.

I suddetti giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 9/2000, con la quale veniva dichiarata la nullità dell’atto di donazione ed accertato che il terreno era di proprietà degli attori.

Proposto appello da Ci.An. e C.G. ed appello incidentale da M.G., la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2025/2004, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado a causa di un difetto di contraddittorio.

Riassunta la causa da M.G., all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava inefficace nei loro confronti l’atto di donazione tra i C. e rigettava la domanda riconvenzionale formulata da M.G..

Avverso detta sentenza proponevano appello Ci.An. e C.G. che, premettendo di aver unicamente sollevato un’eccezione di usucapione e non già una domanda riconvenzionale di usucapione, lamentavano che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che non fosse indispensabile la probatio diabolica da parte degli attori, che avevano agito in rivendica. Aggiungevano che, a tal riguardo, non potevano ritenersi sufficienti la denuncia di successione di G.C. e nemmeno gli estratti catastali che indicavano quest’ultima quale intestataria del fondo oggetto di causa.

Si costituivano F.G., M.A. e M.M.A. quali eredi di Mo.Am. e M.A.R. ed altresì Co.An., i quali rilevavano che i C. avevano proposto domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione e non semplicemente un’eccezione di usucapione, con la conseguenza che, una volta provato dagli attori il fatto costitutivo del loro diritto di proprietà, incombeva sui convenuti l’onere di provare la fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione e, a tal riguardo, si evidenziava come Ci.An., in sede di dichiarazioni rese al Comando dei Carabinieri di Zingoli in data (OMISSIS), aveva riconosciuto l’appartenenza dell’immobile in capo agli attori.

Si costituiva M.G., la quale, chiedendo il rigetto dell’appello, proponeva appello incidentale, al fine di contestare l’omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla domanda da essa proposta e volta ad ottenere che si accertasse che la scrittura privata del 03.10.1984 era in realtà una vendita definitiva sulla scorta di un’interpretazione in buona fede delle clausole contrattuali. La M., inoltre, lamentava che il Giudice di prime cure aveva omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda da essa proposta nei confronti degli appellanti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni ad essa derivanti dalla loro condotta illecita.

Con sentenza del 16.6.2015, la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello principale e l’incidentale.

Quanto all’appello incidentale formulato da M.G. avente ad oggetto la mancata pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda volta ad accertare che la scrittura da essa stipulata in data 03.10.1984 costituiva in realtà una vendita definitiva e non un preliminare, la corte distrettuale osservava che, dal tenore della richiamata scrittura, emergeva in modo evidente che le parti avevano inteso alienare il bene, rinviando ad un momento successivo la sola stipula dell’atto pubblico dinanzi al notaio, il quale doveva quindi costituire solamente un atto riproduttivo della volontà espressa dalle parti nella vendita già conclusa. In considerazione di tale circostanza, la Corte disattendeva le domande proposte dagli attori nei confronti dei C. in ragione della carenza di legittimazione attiva dei predetti che, all’epoca in cui furono introdotte le domande in esame non erano proprietari del terreno.

Ciò detto, la Corte riteneva di esaminare ugualmente le domande proposte dagli attori in quanto M.G. le aveva fatte proprie, espressamente richiedendo che le stesse producessero effetti direttamente nei suoi confronti, in quanto proprietaria del fondo e, pertanto, prendeva in esame l’azione di rivendica esercitata dagli attori per verificare se parte istante avesse ottemperato all’onere della prova su di essa incombente. Nel ripercorrere le vicende del bene oggetto di giudizio, la Corte osservava che:

-la scrittura privata datata 03.10.1984 costituiva il titolo di acquisto del bene da parte di M.G.;

– quanto ai danti causa di quest’ultima, la scrittura privata prodotta in atti del 22.08.1982 – con la quale Mo.Am. e A.R., V.B., Ma.An.El. e Ma.Ca., nonchè Ge.Gi. avevano proceduto alla divisione dei beni immobili provenienti dalle successioni dei germani M.A., M.F., M.I. e M.G. – attestava che il terreno oggetto di giudizio era rimasto indiviso in parti uguali fra tutti i condividenti che si erano impegnati a venderlo;

– la denuncia di successione in atti evidenziava che i predetti M.A., M.F., M.I., nonchè Ge.Gi., figlio della premorta M.G., erano succeduti alla comune dante causa G.C., ereditando il terreno in questione;

– l’atto del 9.6.1924 prodotto in giudizio certificava che il fondo era stato donato alla citata G.C. dalla madre Ma.Ca. fu Gi..

Sulla scorta degli atti citati, avvalorati dalle risultanze dell’estratto catastale storico, la Corte riteneva ricostruiti i titoli di acquisto di parte istante, risalendo sino ad epoca antecedente a quella del 1930, indicata da parte convenuta quale quella di inizio del possesso utile ai fini dell’usucapione.

Ricostruiti i titoli di acquisto, la Corte prendeva in esame le risultanze della prova testimoniale, per valutare se il bene era rimasta nel possesso di parte attrice ovvero se l’appartenenza dello stesso a quest’ultima era stata interrotta dal possesso esercitato dal convenuto e idoneo ad usucapire. Dall’esame delle dichiarazioni testimoniali, la Corte concludeva ritenendo maggiormente concrete, specifiche, coerenti ed attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano riferito dell’esistenza di un rapporto di affitto tra i C. ed i M., avvalorate dalle dichiarazioni rese da Ci.An. ai Carabinieri della stazione di Zungoli in data (OMISSIS), con le quali il predetto aveva più volte fatto riferimento ai M. quali proprietari del fondo.

Alla luce di ciò, la Corte accoglieva in favore di M.G. sia l’azione volta ad ottenere la nullità dell’atto di donazione tra i C. sia l’azione di rivendica, avendo la stessa ottemperato all’onere della prova su di essa incombente, documentando l’esistenza di titoli che permettono di risalire a ritroso sino al 1924 e, nello stesso tempo, provando che il terreno in questione era rimasto nel possesso dei suoi danti causa, in quanto solamente detenuto dai C., quali affittuari.

Quanto infine all’appello incidentale formulato da M.G. per non avere il giudice di prime cure pronunciato in ordine alla domanda di condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ad essa derivati dalla loro condotta illecita, la Corte, individuando il danno per l’istante nell’impossibilità di godimento ed utilizzo del bene di proprietà in ragione del comportamento illecito dei C., mancando sul punto una specifica deduzione e conseguente prova, quantificava l’entità del pregiudizio in via equitativa in Euro 30.000,00.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione C.G., in proprio e quale erede di Ci.An. e C.A., quale erede di Ci.An., sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso G.A. e G.G., quali eredi legittimi della M.G..

Le altre parti sono rimaste intimate.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perchè notificato al procuratore costituito di M.G., deceduta il (OMISSIS), nonostante il decesso risultasse dalla relata di notifica della sentenza di appello avvenuta il 12-13 novembre 2015 da parte degli eredi della medesima

L’eccezione non è fondata.

Questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non degli eredi, sebbene la controparte fosse a conoscenza dell’evento, la nullità dell’impugnazione è sanata, con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio degli eredi, attesa l’applicabilità anche alle notificazioni del principio di sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicchè non si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, n. 29900; Cassazione civile sez. II, 14/03/2016, n. 4935).

Nella specie, peraltro, il ricorso è stato tempestivamente notificato nei confronti degli altri litisconsorti con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 12.1.2016.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948,1158 c.c. e segg., art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte erroneamente ritenuto che M.G. avesse fornito una valida prova dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa fino a risalire ad epoca antecedente al 1930. In particolare, osserva parte ricorrente come non vi sarebbe la prova della continuità dei passaggi della proprietà della piccola zona di terreno e, ad ogni modo, gli atti considerati dalla Corte non sarebbero idonei a comprovare gli acquisti da parte degli asseriti danti causa della M.. A tal riguardo, parte ricorrente osserva che la Corte napoletana avrebbe erroneamente considerato, sulla scorta della denuncia di successione di G.C., che i venditori M.A., F., I., nonchè Ge.Gi. (figlio di M.G.) fossero eredi di G.C., senza che fosse stato esibito alcun documento che comprovasse la ricorrenza di tale asserita qualità in capo ad essi, non potendo, a tale scopo, ritenersi idoneo titolo di provenienza l’atto di divisione del 1982 intervenuto fra gli stessi. A ciò si aggiungeva, altresì, il fatto che la Corte napoletana non avrebbe riscontrato che in giudizio non era stato prodotto neppure l’atto di donazione, datato 09.06.1924, dalla Ma.Ca. alla figlia G.C., bensì solo quello dell’accettazione della donazione da parte di quest’ultima.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte omesso l’esame sul fatto decisivo dell’insussistenza della prova della continuità dei passaggi di proprietà.

Il motivo è infondato.

La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui chi agisce in rivendicazione è tenuto a provare il valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, cui deve aggiungersi la prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

Nel compiere tale indagine è risalita all’atto d’acquisto dei danti causa degli attori del 9.6.1924 e, solo in via rafforzativa, ha fatto riferimento alle risultanze catastali ed alla denuncia di successione, che hanno mero valore indiziario. Nella sequenza degli atti traslativi, è stato richiamato l’atto di divisione del 1982, con il quale i danti causa di M.G. avevano proceduto alla divisione dei beni ad eccezione del terreno oggetto di causa.

Errano i ricorrenti quando affermano che il giudice d’appello abbia attribuito valore probatorio ai fini dell’azione di rivendica all’atto di divisione mentre la sentenza impugnata considera, quale valido titolo di acquisto della proprietà

l’atto del 1924 poichè l’atto di divisione, per la sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi ed assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa; la divisione, infatti, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell’appartenenza delle cose in comunione (Cassazione civile sez. II, 10/03/2015, n. 4730; Cass. civ., sez. II, 19/04/2006, n. 9041; Cass. civ., sez. II, 18/12/2006, n. 27034).

L’indagine del giudice di merito è stata effettuata sulla base di tali principi, attraverso l’esame degli atti traslativi nè il ricorrente indica, come era suo onere, il fatto o il documento decisivo per il giudizio di cui la corte avrebbe omesso la valutazione.

Per il resto, il motivo di ricorso, deducendo una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. civ., sez. 6-3, 04/04/2017, n. 8758).

Il vizio di violazione di legge consiste, infatti, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Cass. SS.UU., 05/05/2006, n. 10313).

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte considerato, nel procedere alla valutazione comparativa delle testimonianze, che anche i testi addotti dalla M. erano congiunti e/o affini ed altresì legati da rapporti di interesse o addirittura mossi da ragioni di grave inimicizia da dover essere ritenuti inattendibili.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; Cass. Sez. L., 07/01/2009, n. 42).

Nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte nei gradi precedenti, non è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto, compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilità dei testi, non essendo consentito in sede di legittimità un nuovo esame di merito (Cass., sez. L, 03/07/2014, n. 15205).

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la viol azione o falsa applicazione degli artt. 1226,2056 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte proceduto a liquidare in via equitativa un danno di cui non era stata provata l’esistenza.

Il motivo è infondato.

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato (Cass.civ, sez. II, 07/06/2001, n. 7692; Cass. civ., 18.01.2006, n. 827; Cass. civ., sez. III, 16/04/2013, n. 9137).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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