Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26989 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.26989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12032-2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G ZANARDELLI 16-20, presso l’Associazione GIUSTIZIA

&

SOCIETA’ OSSERVATORIO PER L’EUROPA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SPARANO GIUSEPPE giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CO.AL. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

CO.AL. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. BELSITO NICOLA giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

C.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2215/2008 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 17/09/2008 R.G.N. 3449/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato SPARANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’inammissibilità

di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 settembre 2008 il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione all’esecuzione di C.A. per rilascio immobili sulle seguenti considerazioni: 1) la sentenza di condanna al rilascio costituiva capo di decisione accessorio alla liquidazione della quota in favore di C.A., conseguente allo scioglimento della società di fatto, pronuncia costitutiva che non era passata in giudicato, a cui Co.Al. non aveva dato esecuzione non avendo pagato il valore della quota ad C. A. – pari ad Euro 297.737,40- si che, fino a tale adempimento, era giustificata la detenzione degli immobili da parte di quest’ultimo; 2) le spese di giudizio erano da compensare interamente. Ricorre C.A. cui resiste C. A. che ha altresì proposto ricorso incidentale. Il ricorrente e principale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell’art. 335 cod. proc. civ. i ricorsi vanno riuniti.

Il ricorrente principale con il primo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2272 e 2289 c.c., artt. 282 e 323 c.p.c., art. 111 Cost., anche in riferimento all’art. 6 della Convenzione dei diritti umani nonchè in relazione all’articolo uno del primo protocollo aggiuntivo alla stessa Cedu”, e lamenta che il giudice dell’opposizione non ha preso chiara posizione sulla necessità del passaggio in giudicato del capo costitutivo dello scioglimento della società e dell’adempimento dell’obbligo dell’esecutante di liquidazione della quota, oltre accessori e spese, corrispettivamente al rilascio degli immobili e conclude con il seguente quesito: “quando in sentenza è dichiarata l’esistenza di una società di fatto e se ne dispone l’estinzione e la liquidazione delle quote ai soci di fatto, con l’attribuzione dell’intero patrimonio immobiliare ad uno soltanto dei due soci, previa liquidazione del tantundem in favore dell’altro (che trascrisse la domanda introduttiva ed iscrisse ipoteca sulla base della decisione di primo grado) in generale ed anche nel caso particolare l’operazione economica da eseguirsi ragionevolmente in via contestuale può avvenire sulla base del titolo esecutivo come ritenuto dal Tribunale, ovvero soltanto in forza del successivo giudicato come ritiene il ricorrente che esercita il possesso sulla quota di immobili, in mancanza di liquidazione?”.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

Ed infatti è pacifico che per la configurabilità dell’interesse ad impugnare è necessario che la parte prospetti quale risultato giuridicamente utile non ha conseguito con l’azione esercitata non essendo sufficiente il mancato esame di uno dei profili prospettati nella domanda se la tutela richiesta è stata ottenuta. Nella specie, a prescindere dalla completezza ed univocità delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, è stata accolta l’opposizione di C.A. all’azione esecutiva preannunciata da Co.Al. e pertanto non essendovi nessun ulteriore interesse giuridicamente apprezzabile perseguibile dalla parte vittoriosa in questo processo, la censura va respinta.

2.- Con il secondo motivo lamenta: “Omessa motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5.) in relazione all’art. 92 c.p.c. e art. 111 Cost. nonchè art. 6 CEDU per evidente mancanza di giustizia ed equità della decisione” per inadeguatezza dei motivi”di carattere sostanziale” posti a giustificazione della disposta compensazione delle spese. Il motivo è infondato.

Ed infatti dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione – ” l’opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti …”, poichè il titolo esecutivo per il rilascio degli immobili è condizionato all’adempimento del debito di liquidazione del valore della corrispondente quota – sono desumibili le ragioni della compensazione delle spese.

3.- Con il ricorso incidentale Co.Al. deduce:” Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di scioglimento del rapporto sociale – artt. 2272, 2281, 2282 e 2289 cod. civ.- in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″ e conclude con il seguente quesito di diritto:” Nell’ipotesi di scioglimento di società- nella specie di società di fatto – la liquidazione della quota in denaro in favore di un socio che sia nel possesso di beni acquisiti con gli utili della società, ma che non gli possono essere attribuiti in natura, comporta che l’obbligo della restituzione dei beni all’avente diritto sia subordinato al pagamento del valore degli stessi, cui sia stato ragguagliato il valore della sua quota o non faccia nascere, invece, due distinte obbligazioni, l’una avente i ad oggetto il rilascio dei beni e l’altra la corresponsione della somma sopra determinata?” .La censura è inammissibile.

Ed infatti, ribadito che l’opposizione all’esecuzione ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedervi, in ogni caso è nel giudizio di primo grado che possono proporsi domande accessorie rispetto a quella principale e non per la prima volta in questa sede. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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