Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26988 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.26988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2503-2009 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato ROSI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI BATTISTA ALESSANDRO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

NUOVA MAA ASSICURAZIONE SUBENTRANTE ALL MAA ASSICURAZIONI AUTO E

RISCHI DIVERSI S.P.A., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 877/2007 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 06/12/2007 R.G.N. 2653/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 dicembre 2007 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente l’appello proposto da B.M. nei confronti della MAA assicurazioni e di C.E. che condannava, in conseguenza della corresponsabilità di quest’ultimo nella misura del 20% nella determinazione dell’incidente, a risarcire all’attrice i soli danni patrimoniali nella stessa percentuale, confermando sulle spese la sentenza di primo grado che aveva condannato la soccombente B. a pagare due terzi delle spese giudiziali alle controparti; quindi la condannava a pagare a favore degli appellati la metà delle spese di secondo grado.

Ricorre per cassazione B.M.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente con il primo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” in relazione alla condanna parziale al pagamento delle spese di primo e secondo grado a favore degli appellati soccombenti, che invece dovevano esser condannati a pagare le spese di giudizio, ancorchè parzialmente.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia” con cui lamenta l’omessa motivazione sull’illegittima statuizione, tanto da ipotizzare un errore materiale per aver pronunciato la condanna nei confronti dell’appellante vittoriosa, anzichè degli appellati soccombenti.

Conclude con i seguenti quesiti di diritto: 1) se si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c. che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali e/o dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che prevede la compensazione parziale per intero delle spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata vittoriosa, sia pure non totalmente; 2) se si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2 quando il giudice di appello ponga anche parzialmente le spese di lite del doppio grado del giudizio a carico della parte cui sia stato accolto solo parzialmente l’appello; 3) se il giudice di appello, con riferimento all’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2, può condannare la parte cui sia stato accolto solo parzialmente l’appello al pagamento, anche parziale, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza alcuna motivazione sul punto.

I motivi, congiunti, sono fondati.

Ribadito che per individuare la parte rimasta soccombente – nel senso di parte avverso la quale interviene la pronuncia giurisdizionale, a tutela di un interesse non altrimenti realizzabile dal suo titolare – occorre avere riguardo alla parte nei cui confronti la pretesa della controparte è accolta, ancorchè in misura inferiore a quella domandata, dalla narrativa emerge che ancorchè nella ridotta misura del 20% e soltanto per la voce di danno patrimoniale, la domanda della B. è stata accolta dal giudice di secondo grado nei confronti della MAA assicurazioni e di E.C.. Pertanto non poteva essere ravvisata a carico della stessa, neppure sotto il profilo del mancato accoglimento della sua richiesta di un più consistente ristoro economico, una posizione di soccombenza idonea a giustificarne un onere, ancorchè parziale, di rimborso di spese processuali in favore dei suoi debitori, onere che palesemente contraddice la pur parziale restaurazione patrimoniale conclamata dal dictum del giudice. In siffatta situazione, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, il giudice avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. ed in applicazione del cd. principio di “causalità”, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le avesse ritenute eccessive o superflue, ma non anche condannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spese a favore della controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento (a norma del comma 1 dell’articolo citato) solo per l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, che tali spese siano state causate dall’altra parte a causa della trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c..

Il giudice avrebbe invece potuto, avuto riguardo al comportamento processuale dei convenuti, ravvisare quei “giusti motivi” atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti. Dunque l’impugnata sentenza, che ha violato tali principi, va cassata sulla statuizione delle spese, e poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto i convenuti vanno condannati, in solido, avuto riguardo all’esiguità della percentuale di responsabilità addossata al C., a rimborsare all’attrice un terzo delle spese sostenute, liquidate per l’intero nell’ammontare stabilito dai giudici di merito come da dispositivo.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in solido a carico degli intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il capo della sentenza impugnata di condanna di M.B. alle spese di primo e secondo grado e decidendo nel merito condanna la società Nuova Maa Assicurazioni ed C.E., in solido tra loro, a pagare un terzo delle spese giudiziali liquidate dal giudice di primo e secondo grado.

Condanna gli intimati a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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