Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26987 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 27/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 26987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12079-2015 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR;

– ricorrente –

contro

F.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMELO BARRECA, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 31/2015 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’estinzione del processo per rinunzia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha proposto ricorso per cassazione contro la dottoressa F.S.M., magistrato ordinario, e il Ministro della Giustizia, avverso l’ordinanza n. 31 del 7 aprile 2015, con cui la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la revoca della misura cautelare del trasferimento provvisorio del detto magistrato, già in precedenza adottata con ordinanza n. 65 del 21 marzo 2014.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la F.S..

p.3. La trattazione del ricorso all’odierna udienza è stata fissata dopo alcuni rinvii, disposti su istanza della parte ricorrente, in ragione della necessità di attendere, dapprima la decisione della Sezione Disciplinare sul giudizio di merito inerente alla contestazione disciplinare che ha occasionato l’adozione della misura cautelare oggetto di revoca da parte del provvedimento qui impugnato e, quindi, risultando pronunciata la decisione il 28 gennaio 2016, il deposito della motivazione della relativa sentenza.

p.4. In vista dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria, alla quale ha allegato la sentenza, depositata il 5 luglio 2016, con cui la Sezione Disciplinare ha ritenuto la responsabilità dell’incolpata qui ricorrente per alcuni degli illeciti disciplinari oggetto della contestazione, l’ha assolta da altre imputazioni e le ha irrogato la sanzione disciplinare della censura.

In ragione dell’esito del giudizio di merito disciplinare e dell’assorbimento del provvedimento cautelare oggetto dell’impugnazione di cui al ricorso in decisione, parte resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per il caso di rinuncia al ricorso da parte del Procuratore Generale presso la Corte, ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di estinzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nell’odierna udienza il Procuratore Generale, prima che iniziasse la relazione e in assenza della comparizione del difensore della ricorrente, ha espressamente chiesto dichiarasi estinto il giudizio, così compiendo la manifestazione di rinuncia al ricorso richiesta dall’art. 390 c.p.c.

Poichè nella memoria della ricorrente si è dichiarato espressamente che “ove il Sig. Procuratore generale, come preannunciato alla scorsa udienza (che si tenne il 21 giugno 2016), intenda rinunciare al ricorso, questa difesa si d’ora non si oppone, come già comunicato per le vie brevi”, la circostanza che la dichiarazione di rinuncia, in ragione della mancata comparizione del difensore all’odierna udienza, non risulti formalmente notificata alla pare resistente o comunicato al suo avvocato e comunque resa nota ad essi, è irrilevante, equivalendo quanto dichiarato nella memoria ad espressa accettazione della ritualità della rinuncia, pur se formulata, come lo è stata, in udienza.

p.2. Ne consegue che il presente giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinuncia a norma dell’art. 390 c.p.c.

La presente pronuncia avviene con ordinanza e non con sentenza in applicazione dell’orientamento inaugurato da Cass. (ord.) n. 1878 del 2011 circa l’esegesi del testo dell’art. 391 c.p.c., comma 1, applicabile in questo giudizio. Teso che è quello anteriore alla sostituzione operata dalla sopravvenuta vigenza del D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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