Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26987 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. un., 26/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5958/2019 proposto da:

GFI SOFTWARE LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio

dell’avvocato MICAEL MONTINARI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTINA LUCENTI;

– ricorrente –

contro

MULTIWIRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA MARTINETTI, e PAOLO LOMBARDI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3240/2018 del TRIBUNALE di CUNEO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in Camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari il

difetto di giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Multiwire s.r.l. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cuneo, la GFI Software Ltd. (d’ora in poi soltanto GFI), società di diritto inglese con sede nel (OMISSIS) e – sulla premessa di essere distributore, fin dal 1997, dei prodotti a marchio (OMISSIS), azienda ceduta alla società Kerio Technologies, ceduta a sua volta alla GFI – ha chiesto che sia dichiarato illegittimo, per eccessiva brevità, il recesso dal contratto comunicato dalla GFI in data (OMISSIS), con soli tre mesi di preavviso. Ha chiesto, perciò, che la società convenuta sia condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittimità del recesso, per la complessiva somma di Euro 346.818,50, previa compensazione con il debito di Euro 80.686,74 che la Multiwire s.p.a. riconosce di avere nei confronti della convenuta.

Nel giudizio così incardinato davanti al Tribunale di Cuneo si è costituita la GFI Software Ltd., con atto depositato ai soli fini di poter contestualmente proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.

2. Nel ricorso per regolamento preventivo la società GFI ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendo la causa essere devoluta, alla luce della clausola compromissoria sottoscritta da entrambe le parti, ad un Tribunale arbitrale con sede ad (OMISSIS).

Nel giudizio per regolamento si è costituita con controricorso la Multiwire s.r.l., contestando tutte le argomentazioni del ricorso della GFI e chiedendo che il regolamento venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Le parti hanno depositato memorie.

4. A seguito della discussione avvenuta nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2020, questa Corte, con ordinanza interlocutoria 28 febbraio 2020, n. 5592, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della decisione, concedendo alla GFI Software Ltd. un termine di sessanta giorni per la rinnovazione della procura alle liti; è stata quindi fissata la trattazione per la Camera di consiglio del 20 ottobre 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre innanzitutto rilevare la società ricorrente ha tempestivamente provveduto, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria suindicata, alla regolarizzazione della propria procura alle liti, producendo una nuova procura del 23 marzo 2020, redatta dal notaio B.H.A. dello Stato del Texas, questa volta tradotta in lingua italiana anche in relazione all’attestazione di quanto il notaio dichiara essere avvenuto in sua presenza.

Il che equivale a dire che l’eccepita irregolarità è stata sanata e che il ricorso può essere esaminato.

2. Ciò premesso, rileva il Collegio che il regolamento di giurisdizione proposto è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La parte ricorrente GFI Software Ltd. ha depositato, in data 14 ottobre 2020, documentazione attestante l’avvenuta rinuncia agli atti del giudizio pendente davanti al Tribunale di Cuneo presentata dalla società attrice Multiwire s.r.l. ed accettata dalla GFI Software Ltd., con sottoscrizione da parte dei rispettivi difensori.

Tale atto non è formalmente una rinuncia al ricorso per regolamento preventivo proposto davanti a questa Corte; rinuncia che, in quanto tale, sarebbe comunque successiva al deposito delle conclusioni del P.G. e quindi tardiva (art. 390 c.p.c., comma 1). La documentazione depositata, tuttavia, dimostra che la parte ricorrente ha perso ogni interesse alla decisione del ricorso; e poichè la parte controricorrente ha chiesto, in via principale, che il regolamento venga dichiarato inammissibile, non sussiste alcuna ragione perchè la Corte esamini nel merito la questione di giurisdizione (v. l’ordinanza 1 febbraio 2019, n. 3164, di queste Sezioni Unite).

3. Il regolamento proposto, pertanto, è dichiarato inammissibile.

In ragione dell’esito finale, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dell’obiettiva complessità della questione originariamente proposta, la Corte ritiene giusta l’integrale compensazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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