Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26987 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., (C.F. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato Vaglio Mauro, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma, via Dardanelli n. 21;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e

difesa per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Baroni

Massimo, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura capitolina in

Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10673 del Tribunale di Roma, depositata il 12

maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da F.M. per la cassazione della sentenza n. 10673 del Tribunale di Roma del 12 maggio 2010, che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia del giudice di pace che, accogliendo la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, aveva compensato interamente le spese di lite, ritenendo il giudice di secondo grado che la statuizione di compensazione delle spese fosse sufficientemente motivata in ragione della affermata “limitata attività difensiva” della parte, correlata alla natura della controversia, considerato altresì che in materia di opposizione a sanziona amministrativa la parte privata non ha l’obbligo di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato e che la legge la esenta dal pagamento del contributo unificato nonchè dalle spese di notifica a del ricorso; letto il controricorso di Roma Capitale;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 cod. proc. civ. e artt. 24 e 11 Cost., censura la sentenza impugnata per avere posto a base della conferma della pronuncia di statuizione delle spese considerazioni inidonee ed intimamente contraddittorie, in quanto valevoli per tutte le cause in materia di opposizione a sanzione amministrativa”;

– “il motivo appare fondato, tenuto conto che l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”;

“a tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. n. 21521 del 2010)”;

“nel caso di specie, sussiste la violazione contestata, atteso che le ragioni esposte dal giudicante appaiono del tutto generiche e riferite alla particolare struttura del procedimento di opposizione, senza alcun riferimento concreto agli aspetti della controversa in atto”;

“gli altri motivi di ricorso vanno considerati assorbiti”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola parte ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione del Tribunale di Roma, che si atterrà, nel decidere, al seguente principio di diritto: Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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