Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26987 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. III, 05/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 05/10/2021), n.26987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29939/2019 proposto da:

E.R.A.A.A., elett.te dom.to in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv.to F. M. EGIDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 10645/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ANCONA

depositato in data 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

E.R.A.A.A., cittadino egiziano, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso da taluni cugini che intendevano vendicarsi su di lui per le responsabilità attribuite al padre del ricorrente in relazione alla morte dello zio;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento E.R.A.A.A. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1 del Tribunale di Ancona, che l’ha rigettato con decreto in data 10/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’inattendibilità del suo racconto di vita e, in ogni caso, dell’estraneità delle ragioni del relativo allontanamento dal proprio paese, rispetto alle ipotesi di protezione internazionale previste dalla legge; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza di una condizione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da E.R.A.A.A. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Sez. 1, Ordinanza del 23 gennaio 2020, n. 1525; Sez. L, Sentenza del 2 luglio 2019, n. 17708; Sez. L, Ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28146; Sez. 3, Ordinanza dell’11 ottobre 2018, n. 25177), ovvero sia privo di data successiva alla sentenza impugnata e del tutto carente del riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01);

nel caso di specie, la procura apposta al presente ricorso risulta rilasciata su un foglio autonomo, privo di alcun riferimento al ricorso per cassazione e alla sentenza impugnata, e contenente espressioni del tutto incompatibili con il giudizio di legittimità (chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere, etc.);

deve pertanto concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale;

la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione intimata esclude il ricorso dei presupposti per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

ciò posto, varrà ulteriormente considerare come, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, debba comunque provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019, Rv. 656494 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019, Rv. 655644 – 01).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avv.to Francesco Egidi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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