Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26986 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18908/2015 proposto da:

AVV. C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

da sè medesima ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

PREFETTURA DI LATINA, POLIZIA STRADALE DI LATINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9146/2015 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

27/04/2015 e depositata il 28/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 12 luglio 2016, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 28 aprile 2015, ha dichiarato inammissibile la riassunzione del processo di appello proposto da C.M.A. per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Latina n. 526 del 2008.

Il Tribunale ha rilevato che il processo di appello, introdotto in data 9 novembre 2009, era stato dichiarato estinto con ordinanza in data 30 settembre 2013 per mancata comparizione delle parti a due udienze successive – in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008 – e che pertanto non poteva essere riassunto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M.A. sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza.

Il ricorso appare inammissibile.

La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. – nel testo modificato dal D.L. n. 112 del 2008, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009. Il giudizio in esame era stato introdotto con ricorso al Giudice di pace di Latina in data 19 giugno 2007, e, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 56 e della L. n. 69 del 2009, art. 58, le modifiche agli artt. 181 e 307 c.p.c., trovano applicazione ai “giudizi instaurati” rispettivamente dopo il 25 giugno 2008 e dopo il 4 luglio 2009. Risultava pertanto erronea la dichiarazione di estinzione, che il Tribunale aveva pronunciato con l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, e, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza oggetto del presente ricorso, il giudizio di appello poteva essere riassunto nel termine annuale.

Le doglianze sono inammissibili perchè la dichiarazione di estinzione del giudizio è diventata definitiva, in mancanza di impugnazione.

Secondo l’orientamento consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti dichiarativi dell’estinzione del processo anche se adottati in forma di ordinanza – hanno natura di sentenza, in quanto definiscono il giudizio, non sono soggetti al rimedio del reclamo di cui all’art. 178 c.p.c., nè possono essere revocati dal giudice che li ha pronunciati, ormai privo di ogni potere decisorio, e sono pertanto impugnabili con appello o ricorso per cassazione, secondo il grado di giudizio in cui sono stati pronunciati (Cass., Sez. U., sentenza n. 15688 del 2010, in motivazione).

Il principio si applica, evidentemente, quando l’ordinanza di estinzione proviene dal giudice nella composizione decisoria, e quindi dal Collegio, se si tratta di cause di competenza del giudice collegiale, dall’istruttore se si tratta di cause di competenza del giudice monocratico.

Il provvedimento del giudice monocratico che dichiara estinto il giudizio di appello, così definendolo, può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, senza che l’eventuale adozione della forma dell’ordinanza valga a modificare il decorso dei termini ordinari di impugnazione (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 18242 del 2008).

In mancanza di impugnazione, il provvedimento assume la stabilità propria di una sentenza non impugnata.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese in ragione dell’assenza di attività difensiva della parte intimata;

che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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