Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26986 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.A. (C.F. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),
rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso
dall’Avvocato Calandra Girolamo, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’Avvocato Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova n. 96;
– ricorrente –
contro
Ma.An. (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso da
se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo,
via Domenico Scinà n. 104;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1405 della Corte di appello di Palermo,
depositata il 21 settembre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le difese svolte dall’Avvocato Girolamo Calandra per la
ricorrente;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
LA CORTE
letto il ricorso proposto da M.A. per la cassazione della sentenza n. 1405 della Corte di appello di Palermo, depositata il 21 settembre 2009, che, previa riunione delle rispettive cause, aveva respinto i suoi appelli per la riforma delle pronunce di primo grado con cui, in accoglimento della domanda avanzata dal proprietario confinante Ma.An., era stata condannata ad arretrare la propria costruzione, sita in (OMISSIS), alla distanza di 8 metri dal confine del fondo del Ma. ed era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere l’arretramento del muro di confine e della costruzione eseguiti dalla controparte sul proprio terreno;
letto il controricorso di Ma.An.;
letta la memoria depositata dalla ricorrente;
vista la relazione redatta, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere designato;
ritenuto che, tenuto conto dell’oggetto delle questioni controverse, non ricorrono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, appare opportuno che esso sia discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011