Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26986 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26986 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 17032-2007 proposto da:
ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.r.l.,
gia’ Istituto di Neuroscienze Sanatrix, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo
studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, rappresentato e
2013
2021

difeso dagli avvocati SBAILO’ GIANFRANCO, TROIANIELLO
GERARDO;
– ricorrente –

I.

contro

CERILLO ADOLFO CRLDLF43M10E746G, TEDESCHI GABRIELE,

Data pubblicazione: 02/12/2013

VIZIOLI LUCIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE ERITREA

20,

presso lo studio dell’avvocato

VILLONE MADDALENA, rappresentati e difesi dagli
avvocati PROTO BRUNO, LANDOLFI GUGLIELMO;

controricorrenti

di NAPOLI, depositata il 21/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato GUGLIELMO LANDOLFI difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1224/2006 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 19.7.1994 Cerillo Adolfo, Tedeschi Gabriele, Vizioli Lucio, docenti e ricercatori
della cattedra di Neurotraumatologia del!! Policlinico di Napoli esponevano di essere stati
incaricati dalla srl Sanatiix dello studio e dell’elaborazione di una serie di ricerche per
sperimentazioni neurochirurgiche per confermare alla committente la qualifica di istituto a

fornito una seri di lavori fatti pubblicare su riviste specializzate e che era stato concordato
un compenso di lire 80.000.000, non corrisposto, per cui chiedevano al tribunale di Napoli
la condanna.
L’istituto eccepiva la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2956 n. 2 cc.
Veniva ammesso e reso il giuramento decisorio e, con sentenza 22.7.2002 il Tribunale
rigettava la domanda e compensava le spese, decisione riformata dalla Corte di appello di
Napoli, con sentenza 21.4.2006 che, previa revoca dell’ordinanza ammissiva del
giuramento, accoglieva la domanda per l’importo di euro 41.316,55 oltre interessi e spese,
trattandosi di opera a carattere scientifico che prescinde dall’iscrizione all’albo
professionale e vi era la prova scritta.
Ricorre l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed srl con tre motivi, illustrati da
memoria, resistono le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 cc e 342 cpc, 2736 e 2738 cc
perché nessuna specifica censura era stata mossa al giuramento, con relativi quesiti.
Col secondo motivo si deducono violazione degli artt. 177 comma secondo cpc, 2736 e
2738, vizi di motivazione sulla revoca dell’ordinanza ammissiva del giuramento.
Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 2222 e 2233 cc e vizi di motivazione
col quesito se una attività di ricerca posta in essere da medico chirurgo possa essere

carattere scientifico e la conseguente attribuzione di fondi per la ricerca; che avevano

considerata prestazione d’opera intellettuale ed il relativo compenso soggetto a
prescrizione presuntiva.
Le censure non meritano accoglimento.
Sulla prima la sentenza ha dedotto che a fondamento del gravame si erano dedotte
l’inapplicabilità del disposto dell’art. 2956 cc, la decadenza dall’eccezione relativa alla

di respingere anche la seconda censura.
In ordine alla terza va osservato che la sentenza ha qualificato l’incarico come di ricerca
scientifica ed editoriale, richiamando la sentenza n. 3886/1985 che ha limitato
l’applicabilità della prescrizione presuntiva alle sole prestazioni tipiche delle professioni
intellettuali di antica o recente tradizione.
La prescrizione presuntiva, poi, trae fondamento dalla considerazione che alcuni rapporti
obbligatori della vita quotidiana fanno presumere la estinzione del debito entro un breve
lasso di tempo dalla conclusione del rapporto suddetto, per cui è improponibile in tutti i
casi in cui risulta dagli atti che il pagamento non è avvenuto (Cass. 37539 del 2.10.2008),
in presenza di un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di
disconoscere la pretesa del creditore (Cass. 24555 del 2.12.2010), sempre che vi sia
l’inerzia del titolare del diritto (Cass. 21752 del 22.10.2010).
L’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione è ravvisabile in tutte
le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto ma in un ammontare inferiore
perché le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull’an e implicano il
riconoscimento della parziale permanenza del rapporto controverso (Cass. 14927 del
21.6.2010) e tale ammissione può risultare anche per implicito dalla contestazione della
somma richiesta (Cass. 12771 del 23.7.2012).
Nella specie la sentenza ha dedotto che la società debitrice aveva riconosciuto le ragioni
del credito, azionato solo a distanza di sette anni quale compenso per l’opera, ammissione

prescrizione presuntiva e l’anunissibilità dei mezzi istruttori, circostanze che consentono

che integrava pur sempre un riconoscimento del debito ( Cass. 17018 del 23.6.2008),
interrompeva il corso della prescrizione ( Cass.9509 del 12.6.2012) e risultava essere
incompatibile con l’eccezione di prescrizione, la cui rinuncia può risultare anche
tacitamente in caso di inconciliabilità assoluta tra il comportamento del debitore e la
volontà di avvalersi della causa estintiva (Cass. 7527 del 15-5.2012).

ogni mezzo (Cass.10.8.2000 n. 10581) ed il giudice deve motivare sulla ricorrenza dei
requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi
di fatto come fonti di presunzione (Cass. 16728 del 20.7.2006).
L’eccezione di prescrizione non era, pertanto, l’unica difesa.
L’apparente necessità di paralizzare l’eccezione col solo giuramento decisorio che
sembra sostenuta da Cass. 11195/2007 e 19240/2004 va corretta nel senso qui di seguito
precisato:
la sentenza 11195/2007, che richiama la 19240/2004, riguarda il rigetto di un ricorso in

Cassazione in cui il debitore aveva dedotto che l’eccezione di prescrizione presuntiva
poteva essere superata solo utilizzando il giuramento decisorio.
La stessa sentenza statuisce che l’affermazione del debitore circa l’insussistenza della
obbligazione è inconciliabile con la proposta eccezione di prescrizione presuntiva e vale
come ammissione della mancata estinzione di essa.
Il debitore che contesta il debito ammette di non averlo estinto (Cass. 5.1.1995 n. 193).
A prescindere, tuttavia, dalle superiori considerazioni, l’affermazione della sentenza che
una attività a carattere scientifico non rientra nella previsione dell’art. 2956 cc comporta
una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, trattandosi di mera manifestazione di
dissenso rispetto ad una logica e plausibile motivazione.
In ogni caso esulano dalla previsione dell’art. 2956 n. 2 il credito verso un ente, che può
effettuare pagamenti solo mediante mandati (Cass.3.2.1995 n. 1304) e tutte le ipotesi in

Trattavasi, comunque, quanto meno di confessione giudiziale che può essere provata con

cui, in mancanza di pagamento immediatamente dopo l’assunzione dell’obbligazione,
emerga da atti scritti il differimento della solutio (Cass. 7.4.2006 n. 8200, Cass.23.3.1977
n. 1137).

P.Q.M.

3500 per compensi, oltre accessori.
Roma 2 ottobre 2013.
Il Consigliere estensore

il Presidente

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3700 di cui

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