Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26985 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10831/2015 proposto da:

M.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI UTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2824/2014 del TRIBUNALE di CAGLIARI del

9/10/2014, depositata il 17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Claudio Gozzo (delega avvocato Alessandro Orsini)

difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 13 giugno 2016, la seguente proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Cagliari, con sentenza depositata il 17 ottobre 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.A.G. per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Decimomannu n. 47 del 2012, che aveva rigettato il ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del D.Lgs. n. 285 del 1992.

Il Tribunale ha rilevato la tardività dell’appello, che era stato proposto con atto di citazione anzichè con ricorso, e risultava depositato oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c..

Nonostante l’erronea applicazione del rito del lavoro da parte del G.d.P. al giudizio in oggetto, che era stato introdotto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, la scelta del rito così effettuata era vincolante ai fini della proposizione dell’impugnazione.

Ne seguiva che l’atto di appello, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., avrebbe dovuto essere depositato in cancelleria entro il termine di sei mesi decorrente dalla fine del periodo feriale (la sentenza del G.d.P. era stata depositata in data 11 agosto 2012), mentre l’iscrizione a ruolo era avvenuta in data 22 marzo 2013.

Per la cassazione della sentenza M.A.G. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

Il Comune di Uta non ha svolto difese.

Il ricorso appare fondato.

Con l’unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011 e si richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2907 del 2014, secondo cui, “nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza della L. n. 689 del 1981, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, e prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso”.

La sentenza impugnata, che è successiva alla pubblicazione della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, non ha tenuto conto del principio di diritto ivi affermato.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato fondato”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per un nuovo esame del gravame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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