Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26985 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (C.F. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati Bove Vicenzo e Marco Antonelli, elettivamente domiciliata

presso lo studio del primo in Roma, via A. Serpieri n. 8;

– ricorrente –

contro

A.R. e A.M., rappresentati e difesi per

procura a margine del controricorso dall’Avvocato Pesiri Michele,

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via G. A.

Guattani n. 14/A:

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2674 della Corte di appello di Roma,

depositata il 9 settembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Vincenzo Bove per la ricorrente;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da F.A. per la cassazione della sentenza n. 2674 della Corte di appello di Roma, depositata il 9 settembre 2009, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, in accoglimento delle domande proposte da A.R. e A.M. in qualità di eredi di A.A., moglie del predefunto M. T., aveva dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale e dichiarata la falsità del testamento olografo a firma M.T., con cui la medesima convenuta aveva eccepito di essere divenuta proprietaria dell’immobile locato; letto il controricorso di A.R. e A.M.; vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 221 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere, disattendendo l’eccezione avanzata dall’appellante, ritenuto ammissibile la querela di falso avverso il testamento olografo, nonostante la sua natura di scrittura privata, soggetta, come tale, al mero disconoscimento”;

– ” il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, atteso che la decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19727 del 2003; Cass. n. 1789 del 2007; Cass. n. 3833 del 1994) ed il ricorso non offre elementi per modificarne l’orientamento”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., comma 2, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto, in accoglimento di un specifico motivo di impugnazione, dichiarare nulla la querela di falso avanzata dalla controparte per difetto della necessaria indicazione degli elementi e delle prove della falsità”;

– “il motivo è inammissibile in quanto pone una questione che attiene ai requisiti di contenuto della querela di falso che ha natura delibazione preliminare e risulta pertanto necessariamente assorbita e superata dalla pronuncia di merito sulla falsità”;

– “inoltre il mezzo non appare sostenuto dal requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, che imponeva alla ricorrente di riprodurre l’intero contenuto dell’atto di querela, al fine di dimostrarne l’insufficienza del contenuto, nonchè infondato atteso che tale requisito preliminare può essere dato anche per presunzioni (Cass. n. 1537 del 2001; Cass. n. 3833 del 1994) e che nella specie, come riconosciuto dallo stesso ricorso, gli attori avevano dedotto circostanze di fatto configgenti con il contenuto del documento, ferma la valutazione di merito, in termini di prova presuntiva, delle stesse”;

– “il terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di omessa motivazione, per non avere il giudice di merito indicato le ragioni per cui ha disatteso l’eccezione di nullità della querela di falso per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità”;

– “il motivo appare assorbito dalle considerazioni svolte nell’esame del mezzo precedente”;

“il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 277 cod. proc. civ. ed omessa ed insufficiente motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere motivato la pronuncia di falsità del testamento sulla base della acritica adesione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza considerare e valutare le puntuali osservazioni e conclusioni svolto dal consulente di parte, che invece aveva affermato l’autenticità del documento”;

“il motivo appare inammissibile nella misura in cui investe apprezzamenti di merito che appaiono congruamente e sufficientemente motivati dal giudice a quo mediante richiamo ai criteri ed agli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio e non sono, per altro verso, censurabili in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto che la ricorrente, più che lacune o invalidità della consulenza tecnica d’ufficio nei cui confronti potrebbe riscontrarsi un vizio di motivazione, prospetta soltanto difformità di giudizi tecnici, opponendo alla valutazione del consulente d’ufficio la valutazione del proprio consulente di parte”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti, che hanno depositato memorie;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, in particolare, merita aggiungere, anche in risposta alla memoria depositata dalla ricorrente, con riferimento al secondo motivo, che la questione dell’ammissibilità della querela di falso, con riguardo alle indicazioni prescritte dall’art. 221 c.p.c., comma 2, in quanto delibazione preliminare, appare superata dalla pronuncia che ha accertato la falsità del documento e che il mezzo non è sostenuto dal requisito di autosufficienza, in forza del quale il ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di un atto ha l’onere di riprodurne esattamente il contenuto, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisi vita delle censure sollevate (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004);

che, con riguardo al quarto motivo, il denunziato vizio di motivazione va escluso in quanto, come osservato dalla stessa sentenza impugnata, il consulente tecnico d’ufficio ha esaminato e replicato ai rilievi del consulente di parte, sicchè con l’adesione alle conclusioni della relazione d’ufficio il giudice di merito ha di fatto adempiuto al proprio obbligo di motivazione mediante l’indicazione delle fonti del proprio convincimento (Cass. n. 8355 del 2007; Cass. n. 282 del 2009);

che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro per 200 esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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