Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26984 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10611/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 125,

presso lo studio dell’avvocato Z. M., che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO DI LOTTI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PASQUALI, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22871/2014 del TRIBUNALE di ROMA, emessa e

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 13 giugno 2016, la seguente proposta di definizione:

“Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, per avvenuta decorrenza del termine semestrale di impugnazione, l’appello proposto da P.A. in data 18 ottobre 2013 avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 5145 del 2013, pubblicata il giorno 11 febbraio 2013.

Ricorre per la cassazione della sentenza P.A. sulla base di un motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di computo dei termini di impugnazione.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Il ricorso appare infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul previgente testo dell’art. 327 c.p.c., il termine per la proposizione dell’impugnazione stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c. si computa, senza tener conto del periodo di sospensione feriale (1 agosto-15 settembre, secondo il testo di legge vigente fino all’anno 2015), e pertanto, ove il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale, si devono aggiungere 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del comb. disp. dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 (ex plurimis, Cass., sez. 6-1, sentenza n. 11491 del 2012).

Nella specie, il termine semestrale per l’appello avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 11 febbraio 2013, scadeva in data 11 agosto 2013, cioè in periodo feriale, sicchè dovevano essere computati ulteriori 46 giorni a partire dall’11 agosto 2013, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione scadeva il 27 settembre 2013.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi dichiarato infondato”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che al rigetto segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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