Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26984 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 22/10/2019), n.26984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10960-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO ARTICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 963/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Veneto, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Treviso, di accoglimento dell’impugnazione del contribuente L.G. avverso un atto di irrogazione sanzioni per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per mancata indicazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa al 2015, di trasferimento di danaro in Slovacchia.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 223 del 1990, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe dovuto rilevare che l’obbligo dichiarativo contenuto in detta disposizione prescindeva dall’accertamento della natura fruttifera dell’investimento o dell’attività finanziaria; la norma si riferiva invero ad ogni attività finanziarie suscettibile di produrre reddito e pertanto idonea dunque a produrre redditi anche in via meramente potenziale;

che l’intimato si è costituito con controricorso ed ha presentato altresì memoria;

che il motivo di ricorso è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15608 del 2018) è concorde nel ritenere che l’obbligo di dichiarazione, previsto dal D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 227 del 1990, relativo agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria all’estero, riguarda tutte le somme di danaro depositate su conti correnti di banche estere, le quali si presumono fruttifere e pertanto tassabili, con presunzione “iuris tantum” superabile da prova contraria da fornirsi dal contribuente;

che, nella specie, il contribuente non ha fornito detta prova contraria, non avendo fornito in particolare la prova che il trasferimento di danaro fosse un finanziamento soci infruttifero, pur avendo l’Agenzia formulato al riguardo apposita doglianza, sulla quale la CTR non si è pronunciata;

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rimessione degli atti alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA