Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26984 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.P. (C.F. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli Avvocati
Scrofana Paola e Francesco Melisurgo, elettivamente domiciliata
presso lo studio della prima in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82;
– ricorrente –
contro
Edilizia Immobiliare s.a.s. di Ficociello & C;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3455 della Corte di appello di Roma,
depositata il 14 settembre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto da C.P. per la cassazione della sentenza n. 3455 della Corte di appello di Roma, depositata il 14 settembre 2009, che, in sede di rinvio, aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l’esecuzione, ex art. 2932 cod. civ., del contratto preliminare stipulato con due scritture private del 21 febbraio 1989 con la Edilizia Immobiliare sn.n.c. di F.P. e P.P. per l’acquisto di un immobile in costruzione in (OMISSIS), avendo ritenuto il giudice di secondo grado che il bene non potesse essere trasferito stante la mancanza degli estremi della concessione anche in sanatoria nonchè di qualsiasi documento o prova in atti attestante che era stata proposta domanda di condono e pagate almeno due rate dell’oblazione;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:
– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, D.L. n. 551 del 1994, art. 1 e L. n. 724 del 1994, art. 39 ed erronea ed omessa valutazione delle risultanze processuali, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la consulenza tecnica d’ufficio aveva dato atto della presentazione da parte della società costruttrice della domanda di sanatoria e che dalla stessa, allegata alla perizia, risultava che era stata versata l’intera somma dovuta in relazione alla tipologia di abuso denunziata”;
– “il mezzo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;
Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004), adempimento che nel caso di specie il ricorso non esegue in modo sufficiente, omettendo di trascrivere sia l’accertamento svolto dal consulente tecnico, che la domanda di concessione in sanatoria con annessa attestazione del versamento, necessaria al fine di verificare se esso ha riguardato l’intero importo dell’oblazione o quanto meno le prime due rate (Cass. n. 14266 del 2004)”;
“nemmeno tali documenti risultano depositati insieme al ricorso, come prescrive, a pena di improcedibilità, l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 3689 del 2011; Cass. n. 3522 del 2011)”;
“gli altri due motivi di ricorso, che investono pronunce conseguenti al rigetto della domanda di esecuzione specifica del contratto e la regolamentazione delle spese, vanno dichiarati assorbiti”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato in tema di osservanza del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011