Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26984 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26984 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 26897-2007 proposto da:
MARONGIU

SANDRO

MRNSDR59S021647Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLLAIOLO 3, presso lo studio
dell’avvocato BARBERIS RICCARDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCIALIS MASSIMILIANO;
– ricorrente contro

2013
1976

OLLA

LUCIA

LLOLCH29A46H856M,

OLLA

GIOVANNA

LLOGNN23B42F383F, OLLA LEANDRO LLOLDR32M09H856Z, OLLA
MARIA

SANDRA

LLOMSN21T66F383B,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio

Data pubblicazione: 02/12/2013

dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA,

rappresentati e

difesi dall’avvocato CANDIO ROBERTO;
– controricorrenti nonchè contro

OLLA CESARE, UCCHEDDU MARIA ROSARIA, OLLA MANUELA;

avverso la sentenza n. 246/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 29/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO MARCIALIS difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ROBERTO CANDIO difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso.

– intimati –

Svolgimento del processo
Sandro Marongiu con atto di citazione del 7 marzo 1997 conveniva in
giudizio davanti al Pretore di Sanluri, 011a Leandro, Maria Sandra, Lucia,
Giovanna, Salvatore, Cesare, Manuele e Uccheddu Maria Rosaria per sentire

,

dichiarare

che per effetto

dell’intervenuta usucapione

era divenuto

proprietario di tre appezzamenti di terreni in agro di Sarramanna (F.30 mapp.
67, F. 31 mapp. 43 e F. 41 mapp 11 e 12. Esponeva di aver posseduto i
suddetti terreni dal 1975, sottolineando che il possesso fu iniziato dal padre
deceduto nel 1991.
Si costituivano 011a Maria Sandra, Giovanna, Salvatore, Lucia, Leandro
contestando il fondamento dell’atto di citazione e sostenendo che l’attore non

aveva mai esercitato un possesso
_

in modo continuato e indisturbato sui

predetti terreni, ma se mai i suddetti terreni erano stati detenuti dal dante

..

causa dell’odierno attore e poi da quest’ultimo a titolo di affitto o mezzadria
per i quali era stato regolarmente corrisposto un canone in natura. Eccepirono
ancora che nel 1993 era stata inviata a Marongiu una comunicazione scritta
idonea ad interrompere il corso della prescrizione acquisitiva.
Istruita la causa il Pretore di Sanluri con sentenza del 21 gennaio 2003
accoglieva la domanda dell’attore. Il Giudice di primo grado motivò la
decisine sulla considerazione che attraverso la prova testimoniale era rimasto
provato che il dante causa dell’attore e poi quest’ultimo avevano utilizzato i
terreni di cui era causa fin dalla metà degli anni settanta, sia a fini di pascolo,
..

che per coltivare cereali e realizzando delle recinzioni. Per contro, i convenuti
..

non avevano provato che i terreni fossero stati detenuti a titolo di mezzadria o
di affitto , dovendosi inoltre ritenere priva di efficacia interruttiva della
i

f‘rf

_
comunicazione effettuata nel 1993.
Avverso tale sentenza proponevano appello 011a Leandro, Maria Sandra,

Lucia Gioviana, anche nella loro qualità di eredi legittimi di 011a Salvatore,

..

chiedendo la riforma della sentenza e sostenendo di aver provato la natura dei
rapporti intercorsi fra l’appellato e i terreni oggetto di causa.

Si costituiva Marongiu contestando il fondamento dell’atto di appello e ne
chiedeva il rigetto
La Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 246 del 2006 accoglieva
l’appello e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava che Marongiu
Sandro non aveva usucapito i terreni oggetto della controversia. Condannava
l’appellato al rimborso delle spese giudiziarie. Secondo la Corte cagliaritana,
_

l’attore non avrebbe fornito la prova rigorosa delle circostanze di fatto in cui

,

si sia svolto il rapporto con i beni immobili che erano rivendicati. In
particolare, le circostanze emerse nel corso del giudizio (coltivazione dei
terreni e realizzazione di opere di miglioramento) non erano in grado di
fornire una prova rigorosa di un possesso uti dominus da parte dell’attore,
dato che entrambe quelle circostanze avrebbero potuto essere espletate o su
iniziativa personale o su incarico del proprietario.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Marongiu Sandro con
ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. 011a Leandro Maria
Sandra, Lucia, Giovanna, anche nella qualità di 011a Salvatore hanno resistito
con controricorso. Gli eredi di Uccheddu, 011a Cesare e 011a Manuela,
regolarmente intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività

.
_

giudiziale.
Motivi della decisione
2

512f

1.= Con il primo motivo Marongiu Sandro denuncia l’erroneità ed illegittimità
della sentenza per violazione degli arti. 1140, 1141, e 1158 cc. Violazione

dell’art. 360 cpc. n. 3 in relazione all’art. 2697 cc., erronea applicazione

..

dell’incidenza dell’onere della prova. Avrebbe errato la Corte cagliaritana,

fornito una prova rigorosa sul possesso continuato ed ininterrotto dei terreni
siti in agro Serramanna, considerato che Marongiu ha fornito la prova
richiesta dimostrando di aver posseduto pacificamente continuativamente ed
ininterrottamente per oltre venti anni i terreni per cui è causa, avendo
dimostrato di averli coltivati e di aver svolto sugli stessi attività corrispondenti
all’esercizio del diritto di proprietà. Piuttosto, sempre secondo il ricorrente, gli
_
.

011a avrebbero dovuto dimostrare che la disponibilità dei terreni era stata

_

conseguita da Marongiu a titolo di detenzione e non a titolo di possesso, ma
tale prova non è stata offerta. Per altro, nessuno dei testi escussi nell’interesse
degli 011a avrebbe chiarito a che titolo il Marongiu detenesse i terreni e che
l’asserita consegna di maialetti e di agnelli avvenisse a titolo di
controprestazione. L’unica testimonianza nella quale è emerso che il
ricorrente deteneva i terreni in virtù di un contratto di affitto sarebbe risultata
del tutto inattendibile, considerato che il teste dichiarava di essersi recato dal
Marongiu in compagnia dell”avv. Gavino 011a nel 1982 per riscuoter l’affitto,
epperò è risultato che l’avv. Gavino 011a era deceduto nel 1972

e, quindi,

non si sarebbe potuto recare dal ricorrente per riscuotere l’affitto. Dica,

pertanto, l’Ecc. corte, conclude il ricorrente: 1)se

in osservanza del

combinato disposto degli arti. 1140, 1141, 1158 e 2697

cc., nelle cause di

usucapione nell’attore incomba l’onere di provare la relazione materiale
3

secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che l’odierno ricorrente non avrebbe

ultraventennale col il bene da usucapire: 2) se in osservanza del combinato
disposto degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 cc., nelle cause di usucapione,

una volta che l’attore ha dimostrato la relazione materiale ultraventennale col

il bene da usucapire, incomba sul convenuto l’onere di provare che detta

in osservanza del combinato disposto degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 cc.,
sul convenuto gravi l’onere specifico di indicare e provare lo specifico titolo
di detenzione che si assume diverso dal possesso. 4) se la sentenza impugnata
ha attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è
gravata in materia di usucapione, violando in tal modo il combinato disposto
degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 cc.

1.1.= Il motivo è fondato.
_

Va qui premesso che questa Corte già con la sentenza n. 11286 del 1998 che
si condivide e si ribadisce, ha avuto modo di affermare che:

“dimostrato il

potere di fatto, pubblico ed indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo
necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma del comma primo dell’art. 1141
cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso ed incombe alla parte che
invece io correla alla detenzione provare il suo assunto, in mancanza
dovendosi ritenere l’esistenza della prova della “possessio ad usucapionem”.
Ora, nel caso in esame, la sentenza impugnata non avrebbe potuto far ricadere
sull’attore che aveva provato un’attività conforme all’esercizio di un diritto di
proprietà l’incertezza sulla sussistenza di un titolo di detenzione sul semplice
presupposto che “la permanenza di rilevanti dubbi sul tipo di relazione


intercorsa (dell’attuale ricorrente con i beni oggetto della controversia)
costituiva ostacolo insormontabile all’accertamento
4

in senso positivo

relazione fosse qualificabile in termini di detenzione e non di possesso; 3)se

dell’utile decorso del tempo”. Piuttosto, la Corte di merito avrebbe dovuto
_

valutare —e non sembra lo abbia fatto- se gli 011a aveva dimostrato che la

disponibilità dei terreni oggetto della controversia era stata conseguita dal

Marongiu a titolo di detenzione e non di possesso, essendo questi gli onerati

dovuto valutare —e non sembra lo abbia fatto- se la prova offerta da Marongiu
consentiva di ritenere provato un possesso prolungato per il tempo utile ad
usucapire.
1.1.a).= Per maggiore completezza va anche osservato che la coltivazione del
terreno con la messa a dimora di piante configura un’attività, specifica ed
importante, senza dubbio corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà
_
vantato dal ricorrente; coltivare il terreno, infatti, significa disporre
materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento
pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve
ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a
quello del proprietario. In questo caso, sarà il convenuto a dover dimostrare il
contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore
mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. 5 luglio 1999, n. 6944)».
2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360
cpc. n. 3 in relazione all’art. 116 cpc., nonché la violazione dell’art. 360 n. 5
per insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove. Secondo
il ricorrente la Corte cagliaritana non avrebbe valutato correttamente la prova
.

testimoniale. In particolare, la Corte di merito, sempre secondo il ricorrente,

_

non avrebbe tenuto conto delle lampanti contraddizioni in cui è incorso il teste
5

alla prova di che trattasi. Conseguentemente, la Corte di merito avrebbe

Buccoli, né delle dichiarazioni dei testi escussi nell’interesse del ricorrente
che hanno soddisfatto l’onere probatorio volto a dimostrare il rapporto
.

esclusivo di Marongiu con i beni oggetto della pretesa Pertanto, dica l’Ecc.ma

.

Corte, conclude il ricorrente: 1) se la sentenza impugnata nel porre a

non presentano il carattere della gravità e precisione a dispetto di quelle ad
esse contrapposte, abbia violato l’art. 116 cpc. per non aver adottato un
prudente apprezzamento nella valutazione delle prove. 2) se la sentenza
impugnata non dando atto delle gravi incoerenze emerse nel corso del giudizio
di primo grado da parte del teste Buccoli abbia violato l’art. 116 cpc., per non
aver adottato un prudente apprezzamento nella valutazione delle prove. 3) se

la sentenza impugnata poteva porre a fondamento della propria decisione una
testimonianza totalmente inattendibile dal momento che la prova della
detenzione dei terreni da parte del Marongiu è scaturita dalla dichiarazione del
teste Buccoli che ha affermato di essersi recato da Marongiu a ritirare l’affitto
con l’avvocato Gavino 011a in un periodo in cui quest’ultimo era deceduto
oppure abbia violato l’art. 116 cpc. per non aver adottato un prudente
apprezzamento nella valutazione delle prove. 4) se la sentenza impugnata sia
immune da vizi logici e giuridici, nonostante sia insufficiente la motivazione
resa dal Giudice del gravame in merito a11′ iter logico adottato nel porre a
fondamento

della

propria

decisione

una

testimonianza

palesemente

contraddittoria.
2.1.= Il motivo per ovvie ragioni rimane assorbito dall’accoglimento del
precedente motivo, posto che il riesame della sentenza limitatamente
all’aspetto evidenziato con il primo motivo necessiterà una rivalutazione delle
6

fondamento della propria decisione le dichiarazioni rese dal teste Buccoli che

prove acquisite in giudizio. .
In definitiva, va accolto il primo motivo dei ricorso e va dichiarato assorbito il
secondo. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata ad altra sezione della corte di Appello di Cagliari, anche per il
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di
Appello di Cagliari
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 26 settembre 2013.

.

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