Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26983 del 23/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10459/2015 proposto da:

DOTT.SSA F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO VITIELLO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12317/2014 del TRIBUNALE di MILANO, emessa il

21/10/2014 e depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 8 luglio 2016, la seguente proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 28 ottobre 2014, ha accolto parzialmente l’appello proposto da F.E. per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 3178 del 2014, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto prefettizio di sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e mesi sei, a titolo di misura cautelare in relazione alla contestazione della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, per non essersi fermata a prestare assistenza alla persona coinvolta nel sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), sinistro ricollegabile alla condotta di guida della stessa sig.ra F..

Il Tribunale ha ridotto la durata della sospensione, e confermato nel resto la sentenza di rigetto dell’opposizione, osservando, nell’ordine: a) che dalla documentazione prodotta dal Prefetto di Milano nel giudizio di primo grado (rapporto e verbale di contestazione della Polizia locale), risultava che la vettura condotta dalla sig.ra F. aveva tamponato la vettura condotta da M.S.; che quest’ultima aveva riportato lesioni; che la sig.ra F. si era allontanata senza avere fornito alcun dato identificativo; b) che il provvedimento di sospensione previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, adottato ai sensi dell’art. 223 del medesimo Decreto, costituiva atto dovuto, una volta accertato dal Prefetto che la violazione contestata rientrava tra i reati previsti dalla norma citata, con discrezionalità limitata alla durata della sospensione; c) che se anche la distorsione riportata dalla sig.ra M. avrebbe potuto non essere notata in mancanza di esplicita manifestazione dell’infortunata, nondimeno l’opponente – che aveva effettuato una sosta soltanto momentanea – non aveva ottemperato agli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. Tale condotta era censurabile quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale.

Per la cassazione della sentenza F.E. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

La Prefettura di Milano non ha svolto difese.

Il ricorso appare infondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, sul rilievo l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non sia applicabile quando non sussista l’evidenza del trauma subito dal soggetto coinvolto nel sinistro. Diversamente, nel caso di specie tale evidenza non sussisteva, e difatti nella sentenza impugnata si dava atto che “la distorsione riportata dalla M. avrebbe potuto non essere notata in assenza di una esplicita manifestazione dell’infortunata”. Di tale manifestazione non vi era prova in atti, e soltanto il giorno successivo a quello dell’incidente la sig.ra M. ne aveva riferito ai Vigili, nel corso dell’interrogatorio

Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 213 c.p.c. e si contesta che i giudici del merito non hanno accolto le istanze di acquisizione della documentazione medica e di informazioni sul risarcimento ottenuto dalla sig.ra M..

Con il terzo motivo è dedotta ulteriore violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, nella parte in cui prevede l’obbligo di prestare l’assistenza “occorrente”, e si lamenta che il Tribunale non abbia valutato se, nella specie, occorresse assistenza da parte della sig.ra F., tenuto conto del contesto nel quale si era verificato il sinistro – pieno giorno, zona centrale, passeggeri a bordo della vettura condotta dalla sig.ra M..

Le doglianze sono infondate.

La ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte dell’autorità prefettizia, dei presupposti della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, a fronte della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 223, comma 1, che, sia nel testo vigente alla data del (OMISSIS), sia nel testo attuale, non consente alcuna valutazione.

La norma infatti recita: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida (…) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”.

L’applicazione della sospensione della patente, ai sensi dell’art. 223, comma 1, citato è dunque atto dovuto del prefetto, finalizzato ad impedire – fino all’accertamento della responsabilità penale del soggetto utente della strada – ulteriori pericoli per la circolazione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 27559 del 2014).

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi dichiarato infondato”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che la memoria di parte ricorrente non aggiunge argomenti decisivi in senso opposto al rigetto del ricorso, poichè, come evidenziato nella relazione, il legislatore attribuisce al prefetto il potere di valutare la gravità del comportamento oggetto di contestazione – non già la sussistenza della omissione, che è compito riservato all’autorità giudiziaria – ai fini di calibrare la durata della sospensione cautelare della patente di guida;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata;

che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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