Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26983 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
S.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e
difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Tripputi
Raffaele, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
viale Carlo Felice n. 95;
– ricorrente –
contro
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano (C.F. (OMISSIS)), con
sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso per procura a margine del
controricorso dall’Avvocato prof. Volpe Luigi, elettivamente
domiciliato presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria n. 2;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 271 della Corte di appello di Potenza,
depositata il 26 agosto 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
LA CORTE
letto il ricorso proposto da S.G. per la cassazione della sentenza n. 271 della Corte di appello di Potenza, depositata il 26 agosto 2009, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo che intimava al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano il pagamento in suo favore di una somma a titolo di compenso per l’attività professionale da lui svolta in favore del Consorzio di Bonifica Apulo-Lucano, cui era succeduto, secondo il ricorrente, il Consorzio intimato;
letto il controricorso ed il ricorso incidentale avanzato dal Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano;
lette le memorie depositate dalle parti;
vista la relazione redatta, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere designato;
ritenuto che, tenuto conto dell’oggetto delle questioni controverse, non ricorrono le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio e che, pertanto, appare opportuno che essi siano discussi in pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011