Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26982 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

G.M., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura in calce al ricorso dagli Avvocati De Simone

Francesco Rosario Benedetto e Giuseppe Scardigno, elettivamente

domiciliato presso il suo lo studio dell’Avvocato Nanna Rocco in

Roma, via del Tritone n. 102;

– ricorrente –

contro

V.P., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura in calce al controricorso dall’Avvocato Cives Francesco,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, via

Rattizzi n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436 della Corte di appello di Bari, depositata

il 13 aprile 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Francesco Cives per il

controricorrente;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso proposto, con atto notificato il 22 ottobre 2010, da G.M. per la cassazione della sentenza n. 436 del 13 aprile 2010 con cui la Corte di appello di Bari aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la condanna di V.P. al rilascio di un locale a piano terra sito in (OMISSIS);

letto il controricorso di V.P. e la sua successiva memoria;

vista la relazione redatta, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere designato;

ritenuto che, tenuto conto dell’oggetto delle questioni controverse, non ricorrono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, appare opportuno che esso sia discusso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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