Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26982 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26982 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Garcea Anna, elett.te dom.ta in Roma alla via Pasubio 2, presso lo studio dell’avv. Fabrizio
Hinna Danesi , dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
252/2011/37 depositata il 27/10/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Garcea Anna

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla con-

g

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R G. n.

€30.28

41 ) )

I

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 02/12/2013

tribuente

contro la sentenza della CTP di Roma n. 262/45/2010 che ne aveva respinto

il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 20061T026315000 per imposta di registro
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso: in ordine alla superficie utile la sentenza, senza adeguata motivazione, avrebbe tenuto
conto della perizia giurata di parte del 2009, anziché dei dati metrici risultanti dalle planimetrie catastali prodotte dall’Ufficio.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento laddove ha dato rilievo alla perizia di parte del 2009- successiva ai
lavori di ristrutturazione-, anziché ai dati risultanti dalla planimetria del 2005, prodotta
dall’Ufficio, sebbene anteriore ai lavori di ristrutturazione.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, 24/10/2013
Il Pr

t

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

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