Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26981 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.F. (C.F. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avvocato

Sabrina Metta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, via Carlo Conti Rossigni n. 26;

– ricorrente –

contro

Equitalia Gerit s.p.a.;

– intimata –

e

Comune di Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma, depositata il 31

agosto 2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario

Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto da O.F. per la cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Roma del 31 agosto 2009, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso una intimazione di pagamento emessa a seguito di verbale di infrazione del codice della strada e di successiva cartella di pagamento, per avere il ricorrente omesso di allegare all’atto di impugnativa copia del provvedimento impugnato, ad eccezione delle sole pagg. 1 e 4, e la copia notificata della cartella di pagamento, necessaria al fine di valutare la tempestività del ricorso; ritenuta l’ammissibilità del ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 atteso che il provvedimento opposto appare motivato sulla considerazione del giudicante che la mancata produzione, insieme al ricorso, degli atti ivi indicati impedisce di verificare, in limine litis, la tempestività dell’opposizione;

rilevato che l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione, rispettivamente, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 censura il provvedimento impugnato per avere dichiarato in limine litis l’inammissibilità dell’opposizione per una causa non prevista dalla legge, tenuto conto che il deposito dell’atto opposto in originale è adempimento che la parte ricorrente non deve necessariamente porre in essere al momento della sua costituzione, potendo provvedervi, su sua iniziativa o su impulso del giudice, nel corso del giudizio;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

“il motivo appare fondato alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata allegazione del provvedimento opposto non può costituire, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà del suo accertamento, con l’effetto che soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile (Cass. n. 1279 del 2007; Cass. n. 11033 del 2002)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altro Giudice di pace di Roma che si adeguerà, nel decidere, al seguente principio: nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina una impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria e comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altro Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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