Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26980 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3830/2016 R.G. proposto da

I.V.C. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe

Di Meglio (pec: avv.giuseppedimeglio.pec.it), con domicilio eletto

in Roma alla via Porta Pinciana n. 4 presso lo studio dell’Avv.

Mario Santaroni;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale, rapp.ta e

difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– intimata costituita –

avverso la sentenza n. 6118/52/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – sede di Napoli, depositata in data

19/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

 

Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificò all’odierno ricorrente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale rettificò ai fini dell’imposta di registro il valore di due zone di terreno agricolo site nel Comune di Serrara Fontana (NA), censite in catasto al fl. (OMISSIS) p.lle (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè di un locale per il deposito di attrezzi agricoli censito al fl. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) sub 1, oggetto dell’atto di compravendita rogato dal notaio R. in data 19/5/2010, registrato in Napoli il 16/6/2010 al n. 007565 serie 1T.

Su ricorso del contribuente, la CTP di Napoli accolse in parte il ricorso, dimezzando il valore del terreno e del fabbricato come rettificato dall’Ufficio.

Su appello del medesimo contribuente, la CTR della Campania confermò la sentenza di primo grado.

Contro la sentenza di appello lo I. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato, tramite l’Avvocatura erariale, un atto di costituzione.

Diritto

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato: “Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 77 D.P.R. n. 638 del 1972, art. 20, comma 6 – Violazione degli artt. 112,113 c.p.c., art. 116 c.p.c., n. 3, 4 e 5 – Error in procedendo per nullità dell’atto di accertamento”, lo I., solo con riferimento all’acquisto del terreno, censura la sentenza di appello sostenendo, in sostanza, che nel caso di specie il giudice a quo avrebbe dovuto applicare il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, dato che il terreno oggetto dell’atto di compravendita aveva destinazione agricola. Il Giudice di appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto che la legge comunitaria n. 88 del 2009 ha abolito la presunzione legale a favore dell’Ufficio con riferimento alla prova del valore, ai fini fiscali, da attribuire ai beni e ai diritti oggetto di atti di compravendita.

1.1 D motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, espressa mediante il riferimento al TUR, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5 bis, introdotto con il D.L. n. 223 del 2006, conv. con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, a norma del quale “le disposizioni dei commi 4 e 5 (cioè, quelle invocate dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’avviso di rettifica impugnato, n. d.e.) non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, e successive modificazioni”.

Orbene, l’interpretazione che questa Suprema Corte offre del citato comma 5 bis è quella secondo la quale le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 non si applicano alle cessioni aventi ad oggetto immobili diversi da quelli ad uso abitativo e dalle relative pertinenze (Cass., sez. 5, n. 5749/2018).

La pacifica natura agricola e non edificabile del terreno oggetto dell’acquisto dello I., dunque, osta all’applicazione, nella fattispecie di causa, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, dal ricorrente invocati per sostenere l’illegittimità dell’avviso di rettifica impugnato in prime cure.

Inoltre, la dedotta abolizione della presunzione legale relativa a favore dell’Ufficio, disposta con la L. n. 88 del 2009, non ha alcun rilievo ai fini del motivo in esame.

Detta abolizione, infatti, opera sul piano probatorio, cioè della rilevanza degli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno del preteso maggior valore dell’immobile il cui atto di cessione sia stato

oggetto dell’avviso di rettifica; ma non impedisce

all’Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dei terreni agricoli oggetto degli atti di compravendita.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 141,170,330 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 – Violazione dell’art. 360 c.p.c.”, lo I. deduce che l’avviso di rettifica presenterebbe “gravi carenze” in violazione della L. n. 212 del 2000 (c.d. “statuto del contribuente”); l’altro e diverso atto pubblico utilizzato quale tertium comparationis per la determinazione del valore del terreno acquistato dallo I., inoltre, non sarebbe stato allegato all’avviso di rettifica, con impossibilità del contribuente di esercitare il suo diritto di difesa circa le diverse caratteristiche dell’immobile oggetto dell’atto assunto a parametro per la determinazione da parte dell’Ufficio del valore del terreno acquistato dal contribuente, determinazione che sarebbe rimasta priva di corredo probatorio.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Errori nel procedimento per violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Omessa ed insufficiente motivazione – Carenza di motivazione”, il ricorrente si lamenta della motivazione apparente dell’avviso di rettifica, non contenente alcun riferimento ad atti assunti quali tertia comparationis.

In altri termini, la rettifica del valore del terreno, operata dall’Ufficio, non si fonderebbe su di alcun elemento concreto.

4. Anche il secondo e il terzo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, sotto vari profili.

Innanzitutto, con la loro proposizione, il ricorrente non si confronta con la sentenza di appello, appuntando le sue censure direttamente, e perciò inammissibilmente, sull’atto tributario impugnato in prime cure.

In secondo luogo, i detti motivi difettano di autosufficienza, in quanto non riportano il contenuto dell’atto tributario carente di motivazione, che non è nemmeno allegato al ricorso; nè nel ricorso vi è una indicazione circa l’allocazione di tale atto all’interno del fascicolo del giudizio di legittimità o di quello del giudizio di merito (ex coeteris, v. Cass., sez. 5, n. 29093/2018).

In terzo luogo, i motivi proposti non danno contezza a questa Corte del fatto che anche il giudice di appello era stato investito della questione relativa all’asserito difetto di motivazione dell’atto tributario impugnato in prime cure.

Infatti, nel corpo della sentenza d’appello, nell’ambito della parte dedicata allo svolgimento del processo, non vi è traccia del fatto che l’odierno ricorrente abbia riproposto al giudice di secondo grado la censura relativa al difetto di motivazione dell’atto tributario impugnato in prime cure, sicchè, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnata alcun vizio di minuspetizione della stessa, era onere dell’odierno ricorrente quantomeno indicare in quali atti processuali di primo e di secondo grado sarebbe stata sollevata la questione relativa al difetto di motivazione dell’atto tributario, che la CTR non avrebbe esaminato (v. ex coeteris, Cass., sez. 6-5, n. 32804/2019).

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Avendo l’Amministrazione intimata presentato, fuori termine, solo un atto di costituzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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