Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26980 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9905-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI ROMA, PREFETTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4319/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Beniamino La Piscopia difensore del ricorrente che

si riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 12 luglio 2016, la seguente proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 20 febbraio 2014, ha accolto l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12744 del 2011, di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Roma con cui era stata irrogata sanzione pecuniaria per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, commi 9 e 14, (accesso in zona ZTL senza autorizzazione), e ha dichiarato compensate le spese di lite in ragione della particolarità della questione trattata.

Ricorre per la cassazione della sentenza C.G. sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.

L’intimato Prefetto di Roma non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, – nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, introdotta con ricorso del 24 maggio 2010) – la compensazione delle spese di lite è consentita nel caso di soccombenza reciproca o quando concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la citata norma costituisce una “clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (così, Cass., Sez. U, sentenza n. 2572 del 2012; in seguito, ex multis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 2883 del 2014; Cass., sez. 6-5-, sentenza n. 11217 del 2016).

La deroga al principio di soccombenza è consentita soltanto in presenza di specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che devono essere esplicitati, e ciò esclude che possano ritenersi sufficienti formule generiche quali “la peculiarità” della questione trattata o della materia del contendere.

Nel caso in esame, la compensazione delle spese del doppio grado è stata giustificata con il richiamo alla “particolarità della questione trattata” senza ulteriori specificazioni, neppure ricavabili dall’esame della sentenza.

La controversia, infatti, è stata decisa in favore dell’appellante C. per la mancata allegazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di provvedimenti di limitazione della circolazione (in specie, accesso a zona ZTL) per le vetture di noleggio con conducente, previo richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente soggiacciono a limiti e condizioni eventualmente stabilite dai regolamenti comunali (Cass., sez. 2, sentenza n. 24287 del 2008).

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato manifestamente fondato”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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