Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26980 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), e Sa.

S., C.F. (OMISSIS), residenti in

(OMISSIS), rappresentate e difese per procura a margine del

ricorso

dall’Avvocato Mallozzi Anna, elettivamente domiciliate presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrenti –

contro

S.L.;

– intimato –

e

G.R. e B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 293 della Corte di appello di Firenze,

depositata il 25 febbraio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Angelo Colucci, per delega

dell’Avvocato Anna Mallozzi, per i ricorrenti;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto da S.S. e S. S. per la cassazione della sentenza n. 293 della Corte di appello di Firenze, depositata il 25 febbraio 2010, che, accolta la domanda proposta da S.L. nei confronti di G. R. e B.M. diretta alla rimozione di un cancello, di una inferriata e di una scala a chioccola comunicante con un vano sottotetto da questi apposti sul pianerottolo condominiale prospiciente la propria unità abitativa, le aveva, quali danti causa dei convenuti, per l’effetto condannate al risarcimento del danno da questi subito a causa della parziale evizione del bene acquistato, avendo il giudice di secondo grado ritenuto che le venditrici avessero venduto anche tali beni atteso che la planimetria allegata all’atto di trasferimento riportava il vano esteso sine titulo fino a comprendere il pianerottolo stesso;

considerato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

“con il primo motivo le ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione all’art. 1484 cod. civ. e violazione dell’art. 1362 cod. civ., lamentando che il giudice di merito abbia affermato che la vendita aveva interessato anche il pianerottolo ed il vano soffitta, giustificando tale conclusione mediante semplice richiamo alla planimetria catastale allegata all’atto ma in contrasto con la descrizione del bene contenuta nel contratto stesso, che individuava l’oggetto della compravendita nell’appartamento posto al secondo piano senza fare alcun cenno al pianerottolo ed al vano sottotetto”;

– “il mezzo appare fondato in quanto l’accertamento del giudice di merito in ordine alla individuazione ed estensione del bene venduto, che si afferma includere anche il pianerottolo e la soffitta, risulta motivato in forza del mero richiamo alle risultanze della planimetria allegata, senza alcun esame del testo contrattuale che, per come riprodotto nel motivo, non fa invece alcun cenno ai suddetti beni condominiali, tenuto conto che un tale contrasto di dati in ordine alla individuazione dell’immobile oggetto di vendita, tra la descrizione di esso fatta dal testo contrattuale e la planimetria allegata al contratto, introduce una quaestio voluntatis che, per il contenuto dell’azione proposta, costituisce un punto decisivo della controversia, che deve essere necessariamente affrontato e risolto (Cass. n. 6764 del 2003; Cass. n. 2248 del 1978)”;

– “gli altri motivi di ricorso vanno considerati assorbiti”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti alla parte ricorrente che ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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