Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2698 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 298-2014 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220,

presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI;

– ricorrente e contr/te al ricorso inc/le –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2917/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso

principale;

udito l’Avvocato CORDESCHI CARLA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato P.A., difensore ex art. 86 c.p.c., che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato FONTANELLI Aldo, difensore del resistente che ha si

riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. P.A. ebbe ad evocare in causa avanti il Giudice di Pace di Firenze D.V. per ottenere il pagamento del compenso professionale, poichè aveva rappresentato e difeso il convenuto in causa di lavoro.

Nella contumacia del D., il Giudice di Pace accolse la domanda del professionista attore e condannò il convenuto a pagare la somma capitale di Euro 1.743,62 a titolo di compenso professionale.

Propose appello tardivo, ex art. 327 c.p.c., comma 2, avanti il Tribunale di Firenze il D., deducendo vizio della notificazione e della citazione introduttiva e della sentenza, resa dal primo Giudice, in uno con il precetto, chiedendo la declaratoria di nullità della decisione resa dal Giudice di Pace.

Il Tribunale fiorentino ebbe ad accogliere il gravame rilevando l’inesistenza della notificazione e della citazione introduttiva del primo giudizio e della sentenza, anche quale titolo esecutivo, poichè effettuate presso la residenza anagrafica, oramai da tempo mutata, del convenuto.

Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. P. articolando tre motivi d’impugnazione.

Il D. ha resistito depositando controricorso, portante anche impugnazione incidentale fondata su unico motivo.

La causa era dapprima assegnata alla sezione sesta e, quindi, a seguito delle memorie presentate dalle parti rimessa a questa pubblica udienza.

L’avv. P. ha depositato controricorso avverso l’atto d’impugnazione incidentale e nota difensiva prima di questa udienza.

All’odierna pubblica udienza,sentire le conclusioni del P.G. – accoglimento del ricorso – e dei difensori delle parti presenti,questa Corte ha adottata soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso articolato dall’avv. P. ha fondamento giuridico e va accolto, con rigetto per incompatibilità dell’impugnazione incidentale.

In limine deve la Corte rilevare l’irrituale deposito, da parte del D., di documenti con la nota difensiva ex art. 380 bis c.p.c. poichè gli stessi non rientrano nella due categorie previste dall’art. 372 c.p.c..

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione dei principi afferenti la nullità ed inesistenza delle notificazioni e violazione del principio dell’onere della prova in relazione agli adempimenti, ex lege n. 890 del 1982, posto che il Giudice toscano ebbe a ritenere inesistente la notifica, avvenuta invece presso la precedente residenza anagrafica del destinatario e ritirata dal fratello dello stesso qualificatosi siccome convivente, sicchè al più concorreva nullità della notifica con onere del D. di dar prova – nemmeno offerta – che detto vizio gli aveva impedito di avere conoscenza dell’atto notificato.

Con la seconda doglianza il P. rileva omesso esame di fatto decisivo poichè il Giudice d’appello non aveva valutato l’elemento rilevante, ai fini della validità della notificazione, rappresentato dalla dichiarazione, rilasciata dal fratello del destinatario d’esser con questo convivente presso la residenza, cui era indirizzato l’atto.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il P. deduce violazione della norma ex art. 327 c.p.c., comma 2, poichè comunque il Giudice del gravame non aveva rilevato che il D. aveva, bensì, dedotta nullità della notificazione ma, pur avendo impugnato la sentenza oltre il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., comma 1, non aveva anche data la prova che la dedotta nullità gli aveva, in concreto, impedito la conoscenza della sentenza a lui notificata.

Tutte le svolte cesure colpiscono nel segno.

Con relazione alla distinzione della situazioni di nullità della notificazione – regolate dall’art. 160 c.p.c. – rispetto a quella della inesistenza – questione ritenuta rilevante con l’ordinanza interlocutoria del 19.2.2016 per rimettere la causa alla pubblica udienza – è intervenuta decisione di questa Corte Suprema a sezioni unite – Cass. 14916/16 -.

Questa Suprema Corte ha limitato l’ipotesi di inesistenza della notificazione a due sole situazioni concrete – incapacità del soggetto che cura la trasmissione dell’atto e mancata consegna dello stesso – comportando, invece, tutte le altre anomalie del procedimento di notificazione nullità, siccome in specifico l’errata individuazione del luogo di effettuazione – a conferma Cass. sez. 3 n 5663/18 -. Nella specie risulta pacifico, per stessa precisazione del D., che la citazione fu rimessa presso la sua precedente residenza anagrafica in (OMISSIS) e la notifica ritenuta perfezionata per compiuta giacenza, siccome accaduto per la notificazione del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale.

Invece la notificazione della sentenza, resa dal Giudice di Pace, in uno con l’atto di precetto risulta sempre avvenuta presso la sua precedente residenza anagrafica di Firenze, ma perfezionata poichè il fratello, qualificatosi siccome famigliare convivente, ebbe a ritirare il plico postale in giacenza.

Dunque ha,comunque, errato il Tribunale a qualificare – anche alla luce dell’arresto reso dalle sezioni unite – siccome inesistenti le notifiche dei vari atti processuali avvenute presso la ex residenza anagrafica del D..

Inoltre il Giudice fiorentino si limita a svilire – in quanto ritenuta non supportata da dati fattuali che ne comprovassero la verità – l’attestazione dell’addetto al recapito del plico postale che a ritirarlo fu il fratello, qualificatosi siccome famigliare convivente con il destinatario della notificazione.

Viceversa è insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n 26134/16 – che quanto attestato dal’agente postale circa le dichiarazioni ricevute dal soggetto, cui il plico fu consegnato, danno origine a presunzione semplice, con onere della parte che le contesta di portare prova contraria.

Dunque erra il Giudice fiorentino a svilire, senza motivazione fondata su dati di fatto a conforto della sua conclusione,l’attestazione dell’agente postale che fu il fratello del destinatario a ritirare il plico diretto al D. dichiarandosi convivente, poichè così omette di esaminare in concreto il fatto decisivo ai fini circa la regolarità della notifica effettuata, limitandosi sul punto ad affermazione apodittica.

Infine correttamente l’impugnante segnala violazione del disposto ex art. 327 c.p.c., comma 2, in quanto è costante l’insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n 24852/06, Cass. sez. 3 n 19132/04 – che richiede adeguata prova,in capo al destinatario, di esser residente in altro luogo allorquando, come nella specie,la notifica risulta effettuata presso indirizzo che ha consentito all’agente postale di ritrovare cassetta postale e campanello, con plico ritirato da persona qualificatasi siccome convivente con il destinatario.

E tale prova non può essere data con il mero certificato anagrafico attestante altra residenza, bensì da altro adeguato elemento di prova che superi la presunzione conseguente al ritiro del plico da parte di persona che si qualifica siccome convivente con il destinatario della notifica.

Inoltre – e questa ulteriore ed autonoma ratio decidendi s’affianca a quella sopra esposta -, è sempre insegnamento costante di questa Suprema Corte – Cass. sez. 3 n 22607/09, Cass. sez. 3 n 19574/15, Cass. sez. 3 n 20307/12 – che, in relazione alla norma ex art. 327 comma 2, è specifico onere dell’impugnante tardivo non solo dar prova del ricorrere della dedotta nullità della notificazione, ma anche che in dipendenza di detto vizio egli non venne a conoscenza dell’atto giudiziario lui diretto, effetto questo non automatica conseguenza dell’irregolarità della notificazione.

Nella specie, invece, è rimasto acclarato – per stessa conferma del D. – che la sentenza ed il pedissequo precetto vennero notificati presso la sua precedente residenza anagrafica ed che il plico fu ritirato da persona,qualificatasi siccome fratello convivente.

Il difetto di prova al riguardo comporta che la notifica della sentenza era da ritenersi effettuata correttamente e,quindi, non trovava applicazione la norma ex art. 327 c.p.c., comma 2.

Comunque, anche trovasse applicazione la norma succitata, il D. non aveva offerto la necessaria prova dell’incidenza del vizio di nullità sulla sua possibilità di conoscere l’atto a lui diretto.

Di conseguenza, in ogni caso, la notifica dell’atto d’appello era avvenuta fuori termine di decadenza dall’impugnazione e, di conseguenza, il gravame svolto era da dichiarare inammissibile.

All’accoglimento del ricorso proposto dal P. consegue la cassazione senza rinvio della sentenza, resa dal Tribunale di Firenze, impugnata stante che, in difetto di applicabilità della norma ex art. 327 c.p.c., comma 2, l’appello era stato proposto tardivamente, siccome questa Corte, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, può dichiarare, ex art. 384 c.p.c..

L’impugnazione incidentale mossa dal D., ed afferente all’erronea applicazione del disposto ex art. 354 c.p.c. in presenza di notificazione dichiarata inesistente, risulta incompatibile con la conclusione, dianzi illustrata, che viceversa la notificazione della sentenza e precetto era stata validamente effettuata.

L’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio comporta, ex art. 385 c.p.c., la condanna del D. alla rifusione verso il P. delle spese di lite relative al procedimento d’appello liquidate in Euro 2.200,00 e le spese di lite per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo al D. le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione all’impugnazione incidentale mossa.

PQM

Accoglie il ricorso,cassa la sentenza resa dal Tribunale di Firenze e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile per tardività il gravame esposto dal D. avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, rigetta l’impugnazione incidentale, condanna inoltre D.V. alla rifusione in favore del P. delle spese di lite e del grado d’appello liquidate in Euro 2.200,00 e di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del resistente – ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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