Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2698 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27094/2018 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Bassan Maria

Monica, giusta mandato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4293/2018 depositato il 02-08-2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di M.A., cittadino del Ghana, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile, e in ogni caso di natura privata, la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato dai clienti del suo negozio andato incendiato. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel decreto impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5) in relazione all’applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008”. Deduce che il Tribunale, nel vagliare la credibilità del racconto, non abbia applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e non abbia tenuto conto della situazione degenerata del Paese di provenienza, valorizzando elementi non decisivi, quali l’apparente discrasia tra quanto dichiarato nel modello C3 e quanto riferito alla Commissione Territoriale. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non ha indagato sul fatto che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra il concreto rischio di essere incarcerato per non poter risarcire il danno provocato ai clienti del suo negozio.

2. Con il secondo motivo lamenta “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Ghana) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Lamenta il mancato esercizio, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori ufficiosi circa la mancata protezione del privato da parte delle autorità del Ghana, la corruzione della polizia e la violazione di diritti umani. Inoltre si duole della mancata valutazione del fattore di integrazione sociale, da effettuarsi secondo i principi affermati da questa Corte con le sentenze citate in ricorso ed in particolare con la sentenza n. 4455/2018.

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

3.1. L’attestazione di conformità del difensore, del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, della copia analogica del decreto impugnato, predisposto in originale telematico, è priva di sottoscrizione autografa, essendo stata autenticata dal difensore mediante firma digitale, e, poichè il giudizio di legittimità non è ancora inserito nel sistema del PCT, questa Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale (Cass. n. 28473/2017, Cass. S.U. n. 22438/2018 e Cass. S.U. n. 8312/2019).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, hanno altresì precisato che “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio”.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi idonee ad impedire la declaratoria di improcedibilità del ricorso, essendo rimasto intimato il Ministero e non avendo il ricorrente proceduto al deposito di rituale asseverazione di conformità entro l’adunanza in Camera di consiglio.

4. Sotto ulteriore profilo, i due motivi di ricorso sono da ritenersi in ogni caso inammissibili.

4.1. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge doglianze totalmente generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione del Ghana, sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante descrizione della situazione generale del Paese di origine del richiedente. Non vi è inoltre ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Resta da aggiungere che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, peraltro genericamente allegato in ricorso, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità, come affermato da questa Corte proprio con la pronuncia n. 4455/2018 richiamata dal ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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