Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2698 del 05/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2698 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 1071-2013 proposto da:
GIGLIOLI FRANCA C.F. GGLENC94T49E270D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo

dell’avvoeLQ

STEFANIA SARACENI,

rappres=tatq)

e difesa dall’avvocato RINALDO SAIU, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017

contro

3822

A.M.N.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e invalidi
Civili);
– intimata –

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 271/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 26/06/2012 R.G.N. 350/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per inammissibilità, in subordine rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. n. 1071/13
Udienza del 4 ottobre 2017

SVOLGIMENTO D EL PROCESSO

gravame interposto da Giglioli Franca. nei confronti dell’Associazione Mutilati e
Invalidi Civili (AMNIC), avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con
la quale, accertata l’esistenza di un ammanco di cassa, di cui la Giglioli era
responsabile, di Euro 6.624,01 per il 2002 e di Euro 10.200,28 sino al 30/9/2003,
per un totale di Euro 16.071.81. detratto il fondo di cassa di Euro 748.81, aveva
condannato la dipendente al pagamento di Euro 3.322,45. previa revoca del
decreto ingiuntivo emesso il 21/12/2004 dallo stesso Tribunale, con il quale era
stato ingiunto all’AMNIC di versare alla Giglioli la somma di Euro 12.753,03 per
residuo TFR.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Giglioli con tre motivi.
L’AMN1C è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia. in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e si
lamenta, in particolare, la violazione del diritto di difesa della dipendente non
avendo il giudice ammesso la richiesta istruttoria della medesima concernente
l’esibizione, da parte dell’AMNIC. dei bilanci e rendiconti degli ultimi dieci
anni, circoscrivendo l’accertamento. attraverso la nomina di un C.t.u., dei soli
fatti desumibili dalla documentazione contabile degli anni 2002-2003.
2. Con il secondo motivo la Giglioli censura, in riferimento all’art. 360, comma

1, n. 5, c.p.c., la insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione
i 1

1

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 26/6/2012, rigettava il

circa richieste istruttorie della ricorrente di rilevanza decisiva per il giudizio,
lamentando, ancora, la mancata disposizione, da parte dei giudici di merito,
della esibizione dei documenti contabili.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360, comma

dipendente la responsabilità del danno lamentato dall’AMNIC, avendo la
Corte fatto riferimento soltanto alle risultanze della c.t.u..
4. I primi due motivi — da trattare congiuntamente, stante l’evidente
connessione, essendo entrambi tesi a censurare il mancato ordine all’AMNIC,
da parte della Corte di merito, di esibizione dei libri contabili relativi ai dieci
anni precedenti al 2002 — non possono essere accolti.
invero, per quanto attiene all’ammissione ed alla valutazione degli elementi
probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di
merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità
della motivazione del relativo apprezzamento (v., tra le molte, Cass. nn.
6023/2009. 21603/2013), la Corte di merito, con un iter motivazionale scevro
da vizi logico-giuridici ha sottolineato che oggetto del giudizio era il controllo
di cassa cui è ricollegabile un ammanco, il quale ogni anno inizia a saldo
zero; per la qual cosa, era da considerare corretto il dato di partenza
dell’1/1/2003 per verificare se da quella data e sino al 30/9/2003 si fossero
verificati ammanchi. Coerentemente. i giudici di seconda istanza hanno, poi,
messo in rilievo che il C.t.u. ha accuratamente ricostruito la situazione
contabile con il criterio di cassa in base ai movimenti in entrata ed in uscita e,
tenuto conto del saldo iniziale di conto corrente dell’AMNIC, ha calcolato gli
ammanchi in Euro 6.624.01 per il 2002 ed in Euro 10.200,28 per il 2003.

1, n. 5, c.p.c., la insufficiente motivazione della decisione nell’attribuire alla

Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa può configurarsi nel
caso di specie, apparendo le censure della ricorrente finalizzate, piuttosto,
ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurirnis. Cass.. S.U., n.

5. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al fatto che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini di escludere la responsabilità della
Giglioli, della eventuale responsabilità delle altre impiegate contabili per gli
ammanchi di cassa è stata formulata per la prima volta in sede di gravame e,
pertanto, anche in quella sede dichiarata inammissibile.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo l’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2017
Il Consigliere es usore

Il Presidente

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24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

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