Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2698 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 28/04/2009, dep. 05/02/2010), n.2698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CERCOLA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio

eletto in Roma, via Sicilia n. 50, presso l’Avv. Marone Gherardo che

lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Roberto de Filippis,

come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

I.F., con domicilio eletto in Roma, via C. Federici n. 2,

presso l’Avv. Maria C. Alessandrini, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Di Tuoro Mario e Giuseppe Di Bellucci, come da procura in

atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

2362/2004 depositata il 9 luglio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona dei Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Cercola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato 11 ricorso proposto dall’Amministrazione per la revocazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 961 del 23 marzo – 12 aprile 2000. Con tale ultima decisione la Corte adita ha respinto il gravame proposto dal Comune contro la sentenza del Tribunale di Nola che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso contro l’Amministrazione e in favore di I.F. per canoni di locazione ed indennità ex art. 1591 c.c. relativamente ad un immobile da adibire a scuola media statale in conformità ad un contratto di locazione stipulato tra le stesse parti.

Con il ricorso per cassazione viene investita la pronuncia della Corte d’appello limitatamente alla reiezione di uno dei due originari motivi di revocazione e cioè quello attinente all’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel ritenere sussistente la finalità pubblicistica della destinazione a scuola dell’edificio oggetto del contratto di locazione concluso tra le parti, nonostante l’occupazione in atto ad opera di sfrattati, sull’erroneo presupposto del difetto di altra stabile soluzione, errore ingenerato dalla mancata percezione della prova in atti circa l’avvenuta definitiva concessione al comune di altro edificio scolastico.

Resiste l’intimato con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la compiuta comprensione della vicenda processuale giova premettere che, nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dallo I. per il pagamento dei canoni di locazione di un immobile oggetto di un contratto di locazione di edificio ad uso scolastico, il Comune di Cercola ha tra l’altro sostenuto la nullità del contratto per frode alla legge o contrasto con norme imperative in considerazione dell’assenza delle finalità pubblicistiche simulatamente enunciate nel medesimo in quanto l’utilizzo dell’immobile da parte dell’Amministrazione comunale sarebbe stato finalizzato non già all’uso scolastico ma alla necessità di trovare una sistemazione a famiglie di sfrattati che già lo stavano occupando al momento della stipulazione dell’atto scritto ricognitivo del rapporto di locazione datato (OMISSIS). Il dedotto motivo di nullità del contratto non era stato apprezzato dal giudice d’appello che aveva ritenuto insussistente la dedotta simulazione in quanto aveva ritenuto provata l’effettiva intenzione delle parti di contrarre un rapporto locativo finalizzato all’utilizzo dell’immobile per i fini dichiarati desumendola dalle precedenti delibere comunali in tal senso, dall’effettuazione di lavori da parte dello I. volti specificatamente a rendere i locali idonei all’attività scolastica e dall’assenza di elementi in contrario, dovendosi dunque ritenere l’occupazione in atto come una circostanza transitoria inidonea a caratterizzare diversamente la comune volontà dei contraenti.

Nel ricorso per revocazione, per la parte che qui interessa essendo il ricorso per cassazione limitato alla pronuncia solo sul secondo motivo, il Comune ha denunciato l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel momento in cui aveva definito come transitoria l’impossibilità di destinare l’edificio a scuola svalutando le dichiarazioni in contrario rese in giudizio dallo stesso procuratore del privato e pervenendo a tale valutazione “in mancanza di elementi in contrario”, mentre era acquisita agli atti come circostanza pacifica quella secondo cui il comune aveva già da tempo acquisito la disponibilità di altro immobile che aveva adibito a scuola. La domanda di revocazione è stata rigettata dalla Corte d’appello in base alla considerazione secondo cui il giudice del merito aveva compiutamente valutato gli elementi in atti e, in particolare, lo stato di occupazione dell’immobile e le dichiarazioni del procuratore della parte privata, così che nessun errore revocatorio poteva ritenersi sussistente, ma semmai, in ipotesi, un erroneo governo dei principi di valutazione della prova censurabile solo in sede di legittimità.

Con l’unico complesso motivo l’Amministrazione ricorrente deduce sostanzialmente un’erronea interpretazione della domanda di revocazione da parte del giudice adito che non avrebbe individuato correttamente il fatto pacifico assunto come ignorato (la disponibilità di altro immobile già adibito a scuola), omettendo di pronunciarsi specificatamente sul punto nonchè l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata nel ritenere insussistente l’errore invocato.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo punto e cioè alla dedotta errata interpretazione del motivo di revocazione e alla conseguente mancata pronuncia sullo specifico punto si deve innanzitutto rilevare che la Corte ha perfettamente individuato il contenuto del motivo della domanda dal momento che in parte narrativa, riferendo del tenore della stessa, ha riportato come secondo l’impugnante in revocazione “era egualmente pacifico che già da data anteriore al (OMISSIS) l’immobile non era più destinato nè era destinabile a scuola media statale, in quanto, per un verso, occupato dalle famiglie di sfrattati e, per altro verso, sostituito in tale funzione dalla disponibilità giuridica e materiale di nuovo plesso scolastico di proprietà pubblica, acquistato dal Comune in epoca di molto anteriore” e come, sempre secondo detto impugnante, la prova che tali circostanze fossero state erroneamente percepite fosse data dalla circostanza che la Corte le aveva svalutate “giudicandole quali mere dichiarazioni del procuratore e, come tali, non vincolanti per la parte”.

Ciò posto, la stringata motivazione in ordine al punto in contestazione deve essere letta alla luce di tali premesse che ne costituiscono il presupposto e con la stessa debbono essere unitariamente valutate. Ne consegue che la motivazione secondo cui la prova che il giudice del merito “non abbia operato alcun fraintendimento del fatto nei sensi previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4” si desume dalla circostanza che “egli ha espressamente valutato l’esistenza dello stato di occupazione dell’immobile già da epoca precedente alla stipulazione del contratto del (OMISSIS) e ha valutato pure le dichiarazioni rese in proposito dalla difesa dello I.” deve essere integrata con quanto riportato in parte narrativa, laddove, dopo aver esposto la tesi del Comune circa i fatti che sarebbero stati pacifici ma percepiti in modo erroneo (si ripete: stato di occupazione dell’edificio oggetto del contratto e disponibilità di altro edificio) riporta anche la considerazione dell’impugnante in revocazione secondo cui l’errata percezione di tali fatti era dimostrata dalla circostanza che gli stessi erano stati ignorati allorquando le dichiarazioni del procuratore dello I. che aveva dichiarato che il contratto era stato stipulato “proprio per dare un tetto agli sfrattati” erano state svalutate a mere dichiarazioni del procuratore non vincolanti per la parte. Pare allora evidente che quando la Corte richiama la valutazione delle dichiarazioni del procuratore dello I. a riprova dell’avvenuto esame da parte del giudice del merito di tutti gli elementi in atti intenda riferirsi all’avvenuta comparazione delle stesse con gli elementi che avrebbero dovuto confermarle e quindi, oltre che con lo stato di occupazione, anche con la disponibilità di altro immobile da parte del comune.

Ciò posto, nessuna incongruenza è dato rinvenire nella motivazione censurata laddove ha ritenuto che la circostanza in questione fosse stata fatta oggetto di valutazione.

Premesso che è principio acquisito quello secondo cui “L’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico” (Cassazione civile, sez. 1, 19 giugno 2007, n. 14267), è indubbio che nessun elemento in atti consente di ritenere per certo che il giudice del merito abbia ignorato l’esistenza della circostanza de qua, essendo ben possibile che l’abbia semplicemente ritenuta non decisiva ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, posto che non è plausibile che nel momento in cui ha ritenuto transitoria un’occupazione dei locali dell’edificio da parte di sfrattati non sia posto il problema di dove si svolgesse nel frattempo l’attività scolastica.

In altri termini e in conclusione, dal contenuto della motivazione del giudice del merito, volto a dare rilevanza al comportamento pregresso delle parti e al contenuto formale dell’atto più che ad altri elementi di indubbio significato contrario quali l’occupazione in atto e lo stesso tenore degli atti difensivi della controparte del Comune, non può certo desumersi l’esistenza di una svista consistente nell’omessa percezione dell’ulteriore elemento costituito dalla disponibilità di altro edificio scolastico ma semmai una decisa e univoca valorizzazione di determinati elementi che se può essere, in tesi, incongrua e quindi oggetto di ricorso di legittimità non giustifica la revocazione della sentenza.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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